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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21071/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA e rideterminato la pretesa fiscale sulla base di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente contestava che dall'atto non emergesse in modo sufficientemente chiaro la prova dei presupposti dell'accertamento, poiché nell'avviso era richiamato espressamente solo un verbale di constatazione diverso da quello che, secondo l'Ufficio, descriveva le fatture oggetto di ripresa. La CTP aveva respinto il ricorso limitatamente alla rettifica e lo aveva accolto quanto alle sanzioni; in appello la CTR Toscana, valorizzando il mancato richiamo numerico del verbale di constatazione rilevante, aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; omesso esame della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, sostenendo che il verbale di constatazione era comunque conosciuto dalla contribuente perché notificato e che l'avviso conteneva l'indicazione dei fatti indice, delle fatture, degli importi e dell'allegato pertinente.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati perché la CTR si era fermata al dato formale della mancata indicazione numerica di un verbale di constatazione, senza valutare il contenuto complessivo dell'avviso di accertamento. Secondo la Cassazione, ai fini della validità della motivazione dell'atto impositivo è sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum mediante fatti-indice specifici e concreti; nel caso concreto l'avviso descriveva le fatture, l'anno d'imposta, gli importi, l'allegato richiamato e le modalità ritenute elusive, sicché la mancata menzione del numero del verbale costituiva una mera omissione materiale irrilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria: la Corte censura la CTR per avere reso una motivazione solo apparente, fondata su un dato formale senza esame del contenuto sostanziale dell'accertamento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma sulla motivazione della sentenza; la Cassazione afferma che non vi era nullità della decisione dell'Ufficio per mera omissione formale del numero del verbale, ma che la CTR aveva errato nel qualificare come invalido l'accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ritiene censurabile la decisione impugnata per non avere esaminato compiutamente il contenuto dell'avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento; la Cassazione accoglie la doglianza nel senso che la CTR non ha considerato un fatto decisivo, cioè il contenuto complessivo dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • La validità della motivazione di un avviso di accertamento non richiede necessariamente il richiamo numerico espresso di tutti gli atti presupposti, purché il contribuente possa comprendere con chiarezza la pretesa fiscale nell'an e nel quantum.
  • In materia tributaria, la motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto richiama o riproduce fatti-indice specifici, concreti e idonei a consentire la difesa del contribuente e la contestazione effettiva della pretesa.
  • Un giudice tributario non può fondare l'invalidità dell'accertamento su una mera omissione formale, se dal complessivo contenuto dell'atto risulta comunque individuabile il fatto contestato e la base probatoria della ripresa.
  • Ai fini del controllo sulla motivazione dell'avviso di accertamento occorre valutare l'atto nel suo complesso, non isolare un singolo dato formale avulso dal contesto descrittivo e probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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