Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21066/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione a seguito di una cartella di pagamento già notificata. La contribuente deduceva che l'atto fosse nullo per difetto di motivazione e per mancata indicazione dei termini e dell'autorità competente a proporre ricorso, oltre che per l'omessa indicazione del tasso e del criterio di calcolo di aggi e interessi. I giudici di merito avevano accolto l'impugnazione ritenendo insufficiente la motivazione e necessaria l'allegazione dell'atto prodromico. Il ricorso per cassazione del concessionario si fondava su due motivi strettamente connessi: violazione/falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 e del D.M. 28 giugno 1999, per avere la CTR ritenuto nulla l'intimazione per carenza di motivazione; e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, per avere considerato essenziale l'allegazione dell'atto prodromico.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia un atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, il cui contenuto minimo è l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In tale schema non è configurabile un vizio di nullità per insufficienza di motivazione, poiché è sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento già notificata, che consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre escluso che sia necessaria l'allegazione della cartella prodromica, essendo sufficiente l'indicazione dei relativi estremi. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato, con contenuto tipizzato dal modello ministeriale; è sufficiente il richiamo alla cartella non pagata e precedentemente notificata, senza necessità di ulteriori motivazioni o allegazioni.

  • art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Per gli atti vincolati, il vizio di insufficienza della motivazione non comporta annullabilità quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Non impone, per l'intimazione di pagamento, un obbligo di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione della cartella già notificata e non pagata.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sul difetto di motivazione, ma la Corte esclude che, nel caso dell'intimazione vincolata, sia necessaria una motivazione ulteriore.

  • D.M. 28 giugno 1999

    Il modello ministeriale dell'atto conferma il contenuto tipizzato dell'intimazione di pagamento.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge invocato a sostegno dei due motivi.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un atto amministrativo o della riscossione a contenuto vincolato e modellato su schema tipizzato, la motivazione è sufficiente se consente al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente; non sono esigibili elementi ulteriori non previsti dalla disciplina.
  • Per l'intimazione di pagamento successiva alla cartella, è sufficiente l'indicazione degli estremi della cartella già notificata e non pagata: non occorre allegare nuovamente l'atto prodromico, né specificare ulteriori dati se il richiamo consente di individuare l'origine e l'ammontare del debito.
  • Il vizio di motivazione non determina annullamento di un atto vincolato quando, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e la pretesa risulta comunque conoscibile dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.