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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21065/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione. La contribuente deduceva la nullità dell'atto per asserita carenza di motivazione, mancata indicazione dei termini e dell'autorità per il ricorso, omissione del tasso e del metodo di calcolo di aggi e interessi, nonché per la mancata allegazione dell'atto prodromico. I giudici di merito accoglievano l'impugnazione ritenendo che il contenuto dell'intimazione non consentisse di comprendere le ragioni della pretesa. Il concessionario ricorreva per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 e del D.M. 28 giugno 1999, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un difetto di motivazione nell'intimazione; (2) falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, censurando l'affermazione secondo cui fosse necessaria l'allegazione della cartella o dell'atto prodromico.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e che, in tale contesto, è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata e non pagata. Non è quindi richiesta una motivazione ulteriore né l'allegazione della cartella, essendo sufficiente l'indicazione dei suoi estremi. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato, contenente l'ordine di adempiere entro cinque giorni e redatto secondo modello ministeriale; una volta notificata la cartella e decorso un anno senza espropriazione, l'avviso assolve la funzione di preavviso all'esecuzione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Non impone, per l'intimazione di pagamento, un livello di motivazione ulteriore rispetto al richiamo della cartella già notificata, quando l'atto consenta al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La disciplina generale della motivazione non conduce, nel caso di atto vincolato, alla nullità dell'intimazione per la sola essenzialità del richiamo alla cartella.

  • art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Il vizio di insufficienza della motivazione non determina annullabilità quando il contenuto dispositivo dell'atto vincolato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato come norma sul vizio di falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione è un atto vincolato: se conforme al modello normativo e fondato su una cartella già notificata, la sua motivazione è sufficiente quando consenta al destinatario di individuare la pretesa tributaria e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
  • Per gli atti vincolati, la carenza di una motivazione più ampia non comporta annullabilità se, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • In materia di intimazione di pagamento, non è necessaria l'allegazione della cartella precedentemente notificata: è sufficiente l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto, poiché il contribuente è già posto in grado di contestarne la notificazione, l'inefficacia o l'estinzione del credito.
  • La funzione dell'intimazione di pagamento è assimilabile a quella del precetto: serve a preannunciare l'esecuzione coattiva e a sollecitare l'adempimento entro un termine breve, non a riesporre integralmente la pretesa già cristallizzata nella cartella.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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