Cassazione Civile, Ordinanza n. 21067/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione a seguito di una cartella già notificata. La contribuente deduceva che l'atto fosse nullo per carenza di motivazione, per mancata indicazione dei termini e dell'autorità davanti alla quale ricorrere e per l'omessa specificazione del tasso e del metodo di calcolo di aggi e interessi, sostenendo inoltre la necessità di allegare l'atto prodromico. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/1990, dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 e del D.M. 28 giugno 1999, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell'intimazione; 2) falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/1990, per avere la CTR ritenuto necessaria l'allegazione della cartella di pagamento presupposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, il cui contenuto essenziale è l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In tale ipotesi è sufficiente, ai fini della motivazione, il riferimento alla cartella di pagamento già notificata, senza necessità di una motivazione ulteriore o dell'allegazione della cartella stessa, purché il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum e di difendersi efficacemente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'avviso di intimazione è atto vincolato, con contenuto tipizzato e riferito all'obbligo risultante dal ruolo; è sufficiente il richiamo alla cartella già notificata e non è richiesta una motivazione ulteriore
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
non impone, nel caso di intimazione di pagamento, l'allegazione dell'atto prodromico quando il contribuente sia già in grado di conoscere la pretesa per relationem
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
la motivazione va valutata tenendo conto della funzione dell'atto e della conoscibilità della pretesa da parte del destinatario
art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
esclude l'annullabilità del provvedimento vincolato per vizi del contenuto che non avrebbero potuto determinarne un contenuto diverso
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulle modalità di notificazione dell'avviso di intimazione
D.M. 28 giugno 1999
richiamato quale fonte del modello ministeriale dell'avviso di intimazione
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto vincolato e tipizzato, per il quale la motivazione è sufficiente quando rechi l'indicazione della cartella di pagamento presupposta e dell'obbligo di versamento ancora dovuto.
- Quando l'atto esecutivo o pre-esecutivo consente al destinatario di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum e di esercitare il diritto di difesa, non può essere annullato per mera insufficienza della motivazione.
- Per gli atti vincolati, i vizi attinenti al contenuto non assumono rilievo invalidante se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.
- Nell'intimazione di pagamento non è necessaria l'allegazione della cartella già notificata, essendo sufficiente il richiamo ai suoi estremi, ove tale richiamo sia idoneo a rendere conoscibile la pretesa e a consentire la difesa del contribuente.
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