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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11452/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2002, con cui rettificava in aumento il reddito d’impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondandosi sugli studi di settore e in particolare sullo studio SM05A. La contribuente aveva impugnato l’atto, sostenendo che l’incremento reddituale fosse ingiustificato perché il settore tessile-abbigliamento era in crisi e perché, per fronteggiare le difficoltà, aveva effettuato vendite a stock o sottocosto della merce in magazzino. In cassazione deduceva, con due motivi, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme in materia di accertamento standardizzato, presunzioni semplici e riparto dell’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato l’applicabilità concreta dello standard e che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente il mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, oltre ad aver applicato retroattivamente la disciplina novellata dell’art. 10 L. 146/1998.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per tardività il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, ma ciò non ha inciso sull’esame del ricorso principale. Nel merito, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata chiarendo che il requisito delle "gravi incongruenze" resta necessario per gli accertamenti fondati sugli studi di settore anche dopo la novella dell’art. 10 L. 146/1998, ma ha confermato comunque la decisione di merito perché la CTR aveva accertato uno scostamento dell’11% tra ricavi dichiarati e ricavi da studio di settore, superiore alla soglia indicativa del 10%, e aveva valutato complessivamente gli elementi fattuali posti a base dell’accertamento e le difese del contribuente, ritenendo non provata una specifica realtà economica idonea a escludere l’applicabilità dello standard. La Corte ha quindi escluso sia la violazione di legge sia l’omesso esame di un fatto decisivo, osservando che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardività del controricorso; è stata inoltre resa l’attestazione per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    consente la rettifica del reddito d’impresa anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, quando risultino elementi di inattendibilità della dichiarazione o delle scritture contabili.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    in materia IVA ammette l’accertamento dell’infedeltà della dichiarazione anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993

    gli accertamenti possono essere fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell’attività o dagli studi di settore; il requisito della grave incongruenza resta necessario.

  • art. 62-bis D.L. 331/1993

    prevede l’elaborazione degli studi di settore per rendere più efficace l’azione accertatrice e per individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata.

  • art. 10, comma 1, L. 146/1998

    la novella del 2006 è stata letta dalla Corte come priva di portata innovativa in punto di eliminazione del requisito delle gravi incongruenze, avendo funzione di coordinamento e semplificazione normativa.

  • art. 10, comma 3-bis, L. 146/1998

    richiamato dalla ricorrente come norma violata nel quadro della disciplina degli studi di settore e del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che, nel contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente deve allegare e provare le circostanze che giustificano lo scostamento.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma che l’accertamento può fondarsi su presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non sussiste quando la CTR ha comunque considerato il fatto allegato e lo ha ritenuto non idoneo a giustificare lo scostamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è infondato perché la CTR ha applicato correttamente il sistema degli studi di settore e delle presunzioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur con conferma del dispositivo.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo il controricorso rispetto al termine di deposito/notifica del ricorso.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il termine di notificazione del controricorso, ritenuto scaduto.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    utilizzato per la proroga dei termini scadenti in giorno festivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ha fondato l’attestazione relativa al contributo unificato conseguente all’esito del giudizio.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Gli accertamenti fondati sugli studi di settore costituiscono una forma di accertamento standardizzato basata su presunzioni semplici, ma la loro utilizzabilità richiede sempre che lo scostamento tra dato dichiarato e dato stimato integri una grave incongruenza.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è centrale: se il contribuente formula contestazioni specifiche, l’amministrazione deve motivare anche sull’applicabilità concreta dello standard e sulle ragioni del rigetto delle osservazioni; tuttavia il contribuente conserva l’onere di provare, con qualunque mezzo, le circostanze che rendono non applicabile o non affidabile lo standard.
  • Il mero scostamento dai ricavi stimati non basta da solo in ogni caso, ma può assumere rilievo decisivo quando sia apprezzato come significativo o abnorme alla luce dell’insieme degli elementi istruttori.
  • La novella dell’art. 10 L. 146/1998 non ha eliminato il requisito delle gravi incongruenze per gli accertamenti basati sugli studi di settore, avendo natura di coordinamento sistematico più che innovativa.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto il pretesto del vizio motivazionale o della violazione di legge, se la sentenza di merito ha esaminato il fatto dedotto e ha dato conto delle ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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