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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04501/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, emessi da un Comune per aree ritenute fabbricabili e quindi assoggettate a imposta in base al valore venale dei suoli. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello il Comune aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, con conferma sostanziale della pretesa impositiva sulla base del rilievo che l’edificabilità e l’estensione degli immobili non erano contestate, che la contribuente aveva articolato difese sul valore venale e che il valore di riferimento poteva essere desunto da una stima UTE risalente al 1995 rivalutata sino agli anni d’imposta oggetto di causa. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che il difetto di motivazione degli avvisi non poteva ritenersi sanato dalle difese svolte in giudizio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto decisivo della quantificazione del valore al mq; 3) violazione delle norme sull’ICI per avere la CTR determinato il valore dei beni senza considerare elementi attuali, storici e concreti e senza accertare l’effettiva attualità delle potenzialità edificatorie. Il Comune si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale: con un primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per non avere chiarito le ragioni dell’asserita insufficienza motivazionale degli avvisi; con un secondo motivo ha censurato la decisione per avere ignorato gli atti prodotti che, a suo dire, dimostravano il valore venale del terreno.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha tuttavia corretto la motivazione della sentenza impugnata sul primo motivo del ricorso principale, precisando che il fatto che il contribuente si sia difeso nel merito non sana un eventuale difetto di motivazione dell’avviso, ma ha comunque ritenuto, nel caso concreto, che gli avvisi fossero sufficientemente motivati perché riportavano gli estremi identificativi del bene, la destinazione urbanistica, il valore venale al mq e il quantum dovuto, anche mediante rinvio alla delibera comunale. Ha poi escluso la sussistenza di motivazione apparente nella sentenza di merito e ha considerato inammissibili le censure che miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del valore del bene, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte inammissibile perché sostanzialmente volto a un riesame del merito probatorio. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Fondamento delle censure di nullità della sentenza per vizi di motivazione o violazioni processuali; nel caso concreto è stato ritenuto non idoneo a trasformare il ricorso in un riesame del merito.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere conoscibili al contribuente i presupposti della pretesa e delimitare il thema decidendum; la motivazione non è però insufficiente quando indica gli elementi essenziali dell’accertamento.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    È richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, in combinazione con la disciplina tributaria della motivazione degli avvisi.

  • artt. 2, 5, 11 D.Lgs. n. 504/1992

    Sono richiamati quali norme sostanziali sull’ICI e sulla determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili; la Corte ribadisce che il valore deve essere determinato in relazione al valore venale in comune commercio.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    È richiamato nel quadro delle regole di motivazione e notificazione degli atti di accertamento tributario.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione; la motivazione è apparente solo se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

  • artt. 112 e 132, quarto comma, c.p.c.

    Richiamati per la censura di omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza di merito ne sia viziata.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, letta in coerenza con il parametro costituzionale del minimo motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 59 D.Lgs. n. 446/1997

    Riconosce la potestà regolamentare comunale in materia di ICI e consente il richiamo in delibera comunale ai fini della determinazione del valore imponibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la congruità della motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la partecipazione difensiva del contribuente possa sanare il difetto di motivazione dell’atto impositivo per raggiungimento dello scopo.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad impugnare deve consistere in un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del gravame; difetta l’interesse a impugnare un capo non sfavorevole.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’avviso di accertamento ICI è sufficientemente motivato quando indica in modo comprensibile gli elementi essenziali della pretesa, cioè il bene imponibile, la sua natura edificabile, il valore unitario assunto a base e il tributo richiesto, anche mediante rinvio a una delibera comunale conoscibile o conoscibile dal contribuente.
  • Il fatto che il contribuente si difenda nel merito nel successivo giudizio non sana un eventuale difetto originario di motivazione dell’atto impositivo; la sufficienza della motivazione va valutata con riferimento al contenuto dell’avviso, non alle difese processuali sviluppate dal destinatario.
  • Quando l’accertamento ICI fa riferimento a una delibera comunale che fissa valori minimi o criteri generali di stima per aree edificabili, tale richiamo può essere idoneo a sostenere la pretesa, fermo restando che il contribuente può contrastarla fornendo elementi oggettivi sul minor valore del terreno.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o del valore economico del bene: il sindacato della Corte riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la semplice non condivisione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Nei giudizi tributari estimativi il giudice può fondare la decisione su una pluralità di elementi anche presuntivi o di comune esperienza; la censura in cassazione è ammissibile solo se si denuncia un effettivo vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., non una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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