Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008, con i quali il comune aveva richiesto il pagamento dell’imposta per fabbricati e aree fabbricabili. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo sostanzialmente non superata la censura di difetto di motivazione degli avvisi e reputando inidonee le difese del comune in appello. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il giudice d’appello non avesse spiegato perché gli avvisi sarebbero privi di motivazione; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la contribuente conosceva già l’iter logico dell’accertamento anche per avere presentato istanza di accertamento con adesione per annualità precedenti. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione solo apparente e comunque insufficiente, perché non descriveva il contenuto effettivo degli avvisi di accertamento né gli elementi essenziali della pretesa tributaria (bene inciso, base imponibile, aliquota, estremi soggettivi e oggettivi della ripresa). Ha affermato che, in materia di ICI, la motivazione dell’atto è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente, ma il giudice di merito deve verificare in concreto tali elementi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le ragioni di impugnazione degli avvisi e verifichi i presupposti della pretesa impositiva; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo sul rilievo della motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito per l’accoglimento del primo motivo.
Richiamato per verificare la tempestività del ricorso in assenza di notificazione della sentenza.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma che rinvia al termine semestrale per l’impugnazione in materia tributaria.
Massime di principio
- In materia di ICI, la motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum.
- La motivazione dell’atto impositivo deve indicare, oltre agli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa, i fatti astrattamente giustificativi dell’imposizione, mentre la verifica dell’effettivo verificarsi di tali fatti spetta alla successiva fase contenziosa.
- Nel giudizio tributario, il controllo del giudice sulla motivazione dell’avviso richiede la concreta descrizione del contenuto dell’atto e dei suoi elementi essenziali; in mancanza, la decisione che si limiti a formule assertive è affetta da motivazione apparente.
- L’omessa considerazione di un preteso fatto decisivo resta assorbita quando il ricorso viene accolto per un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
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