Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori ritenute, oltre interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto davanti alla C.T.P. di Bologna, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. L'Ufficio aveva quindi proposto appello, ma la C.T.R. Emilia-Romagna lo aveva dichiarato inammissibile. In Cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59, comma 1, e dell'art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. 446/1992. Tuttavia, prima della decisione nel merito, entrambe le parti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'intervenuta conciliazione della lite concernente l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso perché ha preso atto dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sopravvenuta per effetto della conciliazione intervenuta tra le parti sull'atto impositivo oggetto di causa. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità, sulla base della conforme istanza di entrambe le parti. Ha escluso altresì il raddoppio del contributo unificato, osservando che la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e che la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un vizio processuale; la Corte non entra però nel merito del motivo per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 59, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 446
è invocato dall'Ufficio come norma asseritamente violata o falsamente applicata; non viene interpretato nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 446
è richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla questione di competenza territoriale; la Corte non si pronuncia sulla sua applicazione perché il giudizio si estingue.
art. 380-bis c.p.c.
è la norma processuale richiamata nella memoria della controricorrente per reiterare l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene esclusa la sua applicazione in quanto non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, sia per la qualità dell'Agenzia come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, sia perché l'estinzione è sopravvenuta al ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono integralmente la lite con conciliazione, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere e non esamina i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio impedisce ogni decisione sul merito delle censure formulate, poiché viene meno l'interesse alla pronuncia.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla concorde istanza di entrambe le parti di far dichiarare l'estinzione del processo.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la parte pubblica è ammessa alla prenotazione a debito e quando la causa estintiva interviene dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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