Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013, per omessa dichiarazione e parziale versamento, riguardante vari immobili siti in Roma di proprietà della contribuente. In corso di causa l’ente impositore aveva adottato provvedimenti di autotutela che avevano ridotto l’importo complessivamente dovuto, dapprima nel 2019 e poi ulteriormente nel 2021, prendendo atto dell’esistenza del vincolo storico-artistico su alcuni immobili, con conseguente riduzione dell’imposta. La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta cessazione della materia del contendere conseguente al parziale annullamento in autotutela; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’ulteriore annullamento in autotutela relativo al 2015 e il riconoscimento del vincolo storico-artistico su altri immobili, deducendo che tale circostanza avrebbe inciso anche sull’imposta oggetto di causa e sul quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice, se ravvisa l’infondatezza anche solo parziale della pretesa fiscale, non deve limitarsi ad annullare l’atto, ma deve rideterminare il tributo nei limiti del petitum, tenendo conto degli elementi istruttori acquisiti e del rapporto sostanziale tra fisco e contribuente. Ha inoltre osservato che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare l’incidenza dei provvedimenti di autotutela e del riconoscimento del vincolo storico-artistico su ulteriori immobili, circostanza potenzialmente decisiva per la quantificazione dell’IMU dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di appello non può omettere di pronunciare sul motivo relativo alla cessazione della materia del contendere conseguente a un annullamento parziale in autotutela dell’atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione dell’art. 112 c.p.c. è deducibile come vizio di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dagli atti, non già il mero mancato esame di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento della sua deduzione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti presidia la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Il giudice tributario può utilizzare i poteri istruttori per acquisire elementi utili alla decisione e rideterminare la pretesa tributaria.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 3, ultimo periodo
Nel processo tributario non è consentita una pronuncia parziale limitata al solo an debeatur quando occorra definire il rapporto sostanziale e quantificare la pretesa.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1
È richiamato quale disciplina delle esenzioni dall’IMU/ICI invocabili in relazione a specifici immobili.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9
La norma richiama l’applicazione della disciplina delle esenzioni prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992.
Il giudice tributario può valutare i fatti e le prove per determinare il quantum della pretesa senza porre in essere un nuovo accertamento amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, di natura impugnazione-merito, il giudice non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo quando ne accerti l’infondatezza parziale, ma deve rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti delle domande di parte.
- La riduzione o il parziale annullamento in autotutela dell’atto fiscale può incidere sull’oggetto del giudizio e deve essere esaminata dal giudice, specie quando comporti una possibile cessazione della materia del contendere o una diversa quantificazione del tributo.
- L’omesso esame di un fatto storico decisivo è configurabile solo se il fatto è stato discusso tra le parti, risulta dagli atti o dalla sentenza, ed è idoneo, ove valutato, a determinare un esito diverso della controversia.
- Nel giudizio tributario, l’esercizio dei poteri valutativi e istruttori del giudice per rideterminare il quantum della pretesa non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la decisione riguarda il rapporto sostanziale e non il solo atto impugnato.
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