Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e dal conseguente avviso di intimazione emessi nei confronti del contribuente, che li aveva impugnati dinanzi al giudice tributario eccependo, tra l'altro, la mancata notifica dell'avviso di accertamento e varie violazioni sostanziali e processuali in materia di accertamento bancario e di accertamento ai fini IVA e imposte dirette. In appello la decisione sfavorevole è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione delle norme sulla prova documentale, contestando il mancato riconoscimento di efficacia probatoria legale a una certificazione anagrafica; (3) omessa pronuncia sul vizio di notifica dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 140 c.p.c. per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa; (5) omessa pronuncia sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 in tema di accertamenti bancari; (6) violazione della disciplina sull'autonoma organizzazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, chiedendo prima la sospensione e poi la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata presentazione di istanze di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. Ha rilevato che il ricorrente aveva presentato tempestivamente domanda di definizione agevolata e versato la prima rata, che l'Ufficio non aveva notificato il diniego entro il termine previsto e che nessuna parte aveva depositato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava provato il pagamento di tutte le rate dovute. Ha disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa previsione.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente nel processo tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza della CTR.
art. 116, comma 1, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione delle regole di valutazione della prova documentale.
art. 2699 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa efficacia probatoria legale dell'atto pubblico/documento prodotto.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la fede privilegiata della certificazione anagrafica prodotta.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sul vizio di notifica dell'avviso di accertamento.
art. 140 c.p.c.
Norma posta a base della censura sulla ritualità della notifica e sulla necessità dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
art. 3 Cost.
Richiamato insieme all'art. 53 Cost. e alla disciplina degli accertamenti bancari per censurare la mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
art. 53 Cost.
Richiamato in materia di imposizione e accertamenti bancari.
art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 sul regime degli accertamenti bancari.
art. 2, D.Lgs. n. 446/1997
Invocato con riferimento al requisito dell'autonoma organizzazione.
art. 6, D.L. n. 119/2018
Norma decisiva: la Corte applica i commi 8, 10, 12 e 13 per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della domanda di definizione agevolata e della mancata istanza di trattazione.
art. 6, comma 8, D.L. n. 119/2018
Indica il termine entro cui doveva essere presentata la domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018
Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio formulata dal ricorrente.
art. 6, comma 12, D.L. n. 119/2018
Prevede il termine per il diniego dell'ufficio, nel caso concreto non notificato.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Prevede l'estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione entro il termine stabilito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Escluso l'ulteriore contributo unificato perché la misura è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva in prossimità dell'udienza.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ricorrono i presupposti temporali previsti dalla disciplina, il processo deve essere dichiarato estinto se l'ufficio non notifica il diniego nei termini e nessuna parte deposita istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla legge.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non è provato l'integrale pagamento di tutte le rate dovute per la definizione agevolata; in tale ipotesi il giudice può invece dichiarare l'estinzione del giudizio nei casi e con le modalità previste dalla norma speciale.
- La disciplina dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che assorbe la decisione nel merito, le censure formulate contro la sentenza impugnata restano prive di rilievo ai fini della definizione del giudizio.
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