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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento notificate a due ex socie di una società a responsabilità limitata estinta/cancellata dal registro imprese, a seguito della definitività di pretese IVA originariamente accertate nei confronti della società. Una delle cartelle è stata ritenuta illegittima dalla CTR per asserito vizio di motivazione e per tardività della riscossione; la concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostenendo: (1) che la cartella fosse adeguatamente motivata perché riportava il riferimento al decreto di estinzione del giudizio e all’accertamento presupposto; (2) che l’eventuale vizio di notificazione non travolge l’atto se lo scopo è raggiunto; (3) che il termine applicabile per la notifica della cartella era quello decadenziale ex art. 25 d.P.R. 602/1973 decorrente dall’estinzione del giudizio, e non il termine di prescrizione ex art. 2953 c.c.; (4) che la tempestiva notifica della cartella a una coobbligata impediva comunque la decadenza anche per l’altra. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la CTR aveva esaminato censure nuove, tardivamente introdotte con memoria, e che aveva erroneamente reputato carente la motivazione della cartella e applicato male il regime decadenziale. La socia resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale della concessionaria e ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate; i restanti motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. In sostanza, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione di merito sia sulla motivazione della cartella sia sul regime dei termini di riscossione, affermando che la cartella era sufficientemente motivata e che il termine di decadenza decorreva dall’estinzione del giudizio, con ulteriore rilievo della tempestiva notifica a un coobbligato.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il termine per la notifica della cartella decorre, nel caso di definitività della pretesa conseguente all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, dal momento in cui il giudizio si estingue; la tempestiva notifica a un coobbligato impedisce la decadenza.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il dedotto vizio motivazionale della cartella non fosse idoneo a determinarne l’illegittimità, in quanto non essenziale ai fini della validità dell’atto.

  • artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’obbligo di motivazione degli atti tributari va valutato in funzione conoscitiva e difensiva per il contribuente, non in astratto.

  • art. 160 c.p.c.

    La ricorrente ha invocato la sanatoria dei vizi di notificazione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il vizio di notificazione è sanato quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ha potuto comunque conoscerlo e impugnarlo.

  • art. 1334 c.c.

    Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario; la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto impositivo.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato per sostenere che la notifica tempestiva della cartella a un coobbligato impedisce la decadenza prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione ritualmente proposti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni o motivi non devoluti dalle parti.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    La memoria non può essere utilizzata per introdurre nuovi motivi di illegittimità dell’atto impugnato.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    L’oggetto del contenzioso tributario resta circoscritto ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, con conseguente preclusione per i motivi nuovi.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando, letta nel suo complesso, consente al destinatario di individuare la pretesa tributaria, il titolo dell’iscrizione a ruolo e l’atto presupposto, così da poter esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Nel contenzioso tributario non possono essere esaminati motivi di illegittimità nuovi introdotti tardivamente con memorie, poiché il thema decidendum è fissato dal ricorso introduttivo e dalle eccezioni tempestivamente dedotte.
  • Il vizio della notificazione di un atto tributario non travolge automaticamente l’atto medesimo: rileva solo se impedisce la conoscenza dell’atto o se non si è comunque raggiunto lo scopo della notificazione.
  • Quando la pretesa tributaria diventa definitiva per effetto dell’estinzione del giudizio conseguente a mancata riassunzione, il termine di decadenza per la riscossione decorre da tale evento, non dalla precedente definitività dell’avviso di accertamento in sé.
  • In presenza di più coobbligati, la tempestiva notifica della cartella ad almeno uno di essi impedisce il maturare della decadenza nei confronti della pretesa iscritta a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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