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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita di un'unità immobiliare. L'acquirente sosteneva di avere versato alla società costruttrice somme complessivamente pari a euro 15.760, destinate, secondo la sua prospettazione, a un contributo per la realizzazione del tronco idrico e per l'allaccio idrico individuale dell'appartamento. Assumeva che tali pagamenti fossero privi di causa, anche perché l'opera idrica primaria necessaria per la fruibilità dell'immobile sarebbe stata realizzata solo in corso di causa. In primo grado la domanda di restituzione era stata accolta, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la domanda. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione del fatto costitutivo della domanda, cioè la mancata realizzazione del tronco idrico e la conseguente non abitabilità dell'immobile; 2) violazione degli artt. 2697, 115, 116 e 246 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove testimoniali e dell'attendibilità di una teste amica dell'attore; 3) violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. per l'ammissibilità della prova testimoniale circa pagamenti che si assumevano indebitamente eseguiti; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1183 c.c., per non avere distinto tra contributo per il tronco idrico e costo dell'allaccio individuale e per non avere considerato l'essenzialità della prestazione idrica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di merito fondato su un quadro documentale e testimoniale coerente, dal quale emergeva che non vi era prova certa che l'acquirente avesse effettivamente corrisposto euro 15.760 per il solo allaccio idrico del proprio appartamento, mentre era più verosimile che la somma per il singolo allaccio fosse di circa euro 2.000, come dichiarato da altri acquirenti e come inizialmente rivendicato dallo stesso attore. Ha inoltre valorizzato la circostanza che la società costruttrice aveva realizzato il collegamento idrico in corso di causa dopo autorizzazione comunale. La Corte ha escluso violazione dell'art. 112 c.p.c. perché non vi era stata omissione di pronuncia ma rigetto nel merito; ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché le censure miravano a una diversa ricostruzione del fatto; ha escluso la violazione dell'art. 246 c.p.c. perché il punto riguardava l'attendibilità della teste e non la sua incapacità a testimoniare; ha respinto anche le censure in tema di prova testimoniale e di omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare sulla domanda, ma l'aveva rigettata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha ricondotto la censura a un tentativo di sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando la censura mira a ottenere una diversa lettura delle prove; il giudice di merito può scegliere le prove ritenute più attendibili purché motivi in modo effettivo e coerente.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio operato dal giudice di merito, salvo errori nell'uso della regola legale di valutazione.

  • art. 246 c.p.c.

    La norma attiene all'incapacità a testimoniare per interesse giuridico; nel caso concreto non era in discussione l'incapacità, ma la credibilità della testimone.

  • art. 252 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura sulla prova testimoniale, senza che la Cassazione ravvisasse una sua violazione autonoma.

  • art. 2721 c.c.

    La censura sull'ammissibilità della prova testimoniale è stata respinta poiché si risolveva in una critica alla ricostruzione del fatto e alla causale dei pagamenti.

  • art. 2722 c.c.

    Il richiamo è stato giudicato non decisivo, essendo mancata la prova certa della causale dei versamenti oggetto di domanda restitutoria.

  • art. 1183 c.c.

    Invocato per il tempo dell'adempimento, ma la relativa doglianza è stata assorbita nel difetto di prova sulla causale e sull'importo dei versamenti.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. Un. 8053/2014

    La motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se manca, è apparente o del tutto incoerente; non è necessario confutare ogni singolo elemento probatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di diritto in contestazioni della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia motivato in modo effettivo, coerente e non apparente.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo per denunciare un vero errore nell'applicazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • L'art. 246 c.p.c. riguarda l'incapacità a testimoniare per interesse giuridico alla causa; la mera amicizia o frequentazione di una parte incide sulla credibilità del teste, non sulla sua capacità testimoniale.
  • Se il giudice di merito accerta, con motivazione logica e non contraddittoria, che non vi è prova certa della causale e dell'ammontare di somme versate, la domanda di restituzione di indebito non può essere accolta per il solo richiamo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la decisione abbia comunque esaminato e rigettato la domanda, sia pure sulla base di una diversa qualificazione del fatto o della prova.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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