Cassazione Civile, Ordinanza n. 33189/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato in aumento la rendita catastale di complessi immobiliari di proprietà della società ricorrente siti in San Pietro Mosezzo, ritenendo non condivisibile la rendita proposta nei modelli DOCFA presentati anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del 2015 sugli immobili di categoria D ed E. La società ha impugnato la sentenza di merito con cinque motivi: (1) violazione della disciplina catastale e dell’art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo e un accertamento in contraddittorio per verificare quali impianti dovessero essere esclusi dalla stima diretta; (2) difetto di motivazione degli avvisi, perché l’Ufficio si sarebbe limitato a un confronto tra DOCFA del 2009 e del 2016 senza spiegare compiutamente le ragioni della rettifica; (3) violazione delle norme catastali e dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito trascurato che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in modo specifico le risultanze documentali e accertare il valore dei beni, anche in relazione agli impianti; (4) ulteriore violazione delle norme sul classamento, per avere omesso di considerare che gli immobili sarebbero dovuti rientrare nella categoria D/7 e non D/8, essendo fabbricati industriali e non commerciali; (5) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR esercitato i poteri istruttori d’ufficio, anche mediante CTU, al fine di accertare caratteristiche e valore dei beni. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo, il quarto e il quinto, rilevando che per gli immobili a destinazione speciale la rendita può essere determinata sulla base della documentazione disponibile, senza obbligo di sopralluogo né di contraddittorio preventivo generalizzato, che gli avvisi erano adeguatamente motivati perché fondati su una rivalutazione tecnica dei medesimi elementi fattuali, e che i motivi successivi miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito che il contribuente deve specificare e documentare puntualmente gli impianti da escludere dalla stima, mentre i poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non sostitutiva delle carenze probatorie delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la sentenza della CTR Piemonte che aveva già respinto l’appello contro gli avvisi di accertamento catastale. Ha ritenuto che l’Amministrazione potesse basarsi sui DOCFA e sulla documentazione disponibile per confermare il pregresso classamento, che non fosse necessario il sopralluogo e che gli avvisi fossero sufficientemente motivati. Ha altresì dichiarato inammissibili i motivi che richiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio o l’esercizio di poteri istruttori del giudice di legittimità. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge, ma la Corte evidenzia che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il quinto motivo, ma la censura è ritenuta inammissibile perché tende a sollecitare una valutazione discrezionale del giudice di merito sull’esercizio dei poteri istruttori.
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
La rendita catastale degli immobili di categoria D ed E si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; spetta al contribuente indicare gli elementi da escludere nell’istanza DOCFA.
art. 10 R.D.L. 652/1939
È richiamato tra le norme catastali che disciplinano il classamento e la stima diretta degli immobili.
artt. 17 e 20 R.D.L. 652/1939
Richiamati come parte della disciplina catastale invocata dalla ricorrente.
art. 8 R.D.L. 652/1939
Richiamato in relazione alla contestazione sul corretto classamento catastale degli immobili.
artt. 30, 54, 57, 61 D.P.R. 1142/1949
Richiamati come norme regolamentari sul classamento e sulla stima diretta degli immobili.
Richiamato dalla Corte come disposizione che, insieme alla normativa catastale, consente la stima diretta degli immobili di categoria speciale.
Richiamato per sottolineare che per fabbricati a destinazione speciale l’attribuzione della rendita non presuppone il sopralluogo e può fondarsi su elementi documentali.
Richiamato con riferimento alla procedura DOCFA e agli atti di aggiornamento catastale presentabili dal contribuente.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali; la Corte esclude un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia catastale.
Richiamato per il vizio di motivazione degli avvisi, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione contenuta negli atti.
Invocato sia per la motivazione degli avvisi sia per il contraddittorio, ma la Corte conferma che la motivazione era adeguata e che non vi è obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova: spetta al contribuente specificare gli elementi impiantistici da escludere dalla stima catastale.
Richiamato sia come potere istruttorio del giudice tributario sia come limite a un uso esplorativo di tali poteri; non può supplire alle carenze probatorie delle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2012
In caso di rigetto dell’impugnazione sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato come norma che ha integrato la disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare censiti nei gruppi D ed E, la rendita catastale può essere determinata mediante stima diretta anche sulla base delle risultanze documentali disponibili, senza che il sopralluogo costituisca un presupposto necessario di legittimità dell’avviso.
- Nella procedura DOCFA di aggiornamento della rendita ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015, spetta al contribuente indicare con precisione quali macchinari, congegni, attrezzature o impianti funzionali al processo produttivo debbano essere esclusi dalla stima; l’Amministrazione non è tenuta a ricercarli d’ufficio in via esplorativa.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzatamente obbligatorio in materia catastale, non trattandosi di tributi armonizzati, salvo ipotesi diverse previste dalla legge o in presenza di specifiche esigenze procedimentali.
- L’avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere i dati oggettivi e la valutazione tecnica che hanno condotto al classamento o alla rendita attribuiti; se l’Ufficio si limita a una diversa qualificazione degli stessi dati fattuali, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
- I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non sostitutiva: non possono essere utilizzati per colmare carenze probatorie della parte che impugna l’atto impositivo, ma solo in presenza di oggettiva incertezza sui fatti già dedotti.
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