Cassazione Civile, Ordinanza n. 33065/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha rigettato il ricorso dell'avvocato. Ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva a sua volta confermato la responsabilità disciplinare e la sanzione dell'avvertimento. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.
Esito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
La vicenda origina da una sanzione disciplinare irrogata a un avvocato per il contenuto di una nota inviata al Consiglio dell'Ordine, ritenuta offensiva e sconveniente verso componenti dell'Ordine e un collega. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva confermato la responsabilità e applicato l'avvertimento; il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso dell'incolpato. In cassazione l'avvocato ha dedotto: 1) omessa riunione di due procedimenti disciplinari con asserita violazione del ne bis in idem; 2) nullità per motivazione apparente/inesistente; 3) invalidità della comunicazione della notizia di illecito e difetto di competenza del Consiglio dell'Ordine, sostenendo che solo il CDD avrebbe potuto valutare il rilievo disciplinare; 4) violazione dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi dei consiglieri dell'Ordine, in applicazione dell'art. 6-bis L. 241/1990; 5) nullità della sentenza per errata qualificazione della condotta e per avere trascurato che lo scritto era, secondo la difesa, un esposto disciplinare o comunque una denuncia nell'esercizio del dovere di collaborazione con le istituzioni forensi. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la riunione dei procedimenti è discrezionale e insindacabile in sede di legittimità; che la trasmissione della notizia di illecito da parte del COA è doverosa e vincolata, senza valutazione disciplinare; che l'art. 6-bis L. 241/1990 non si applica alla mera trasmissione della notizia di illecito perché manca discrezionalità; che le espressioni sconvenienti od offensive rilevano disciplinarmente di per sé, indipendentemente dal contesto, dalla provocazione o dalla verità dei fatti narrati; e che il ricorso tendeva in realtà a un nuovo esame del merito, precluso in cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio.
art. 51, commi 1 e 3, L. 247/2012
"Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina"; "La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita"
la Corte afferma che la competenza disciplinare spetta al CDD e che la notizia di possibili illeciti deve comunque essere acquisita, rendendo irrilevante la fonte della segnalazione.
art. 50, comma 4, L. 247/2012
"il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto... e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina"
il COA ha un dovere vincolato di trasmissione degli atti al CDD quando riceve un esposto, una denuncia o comunque una notizia di illecito disciplinare.
art. 6-bis L. 241/1990
la disposizione sul conflitto di interessi e sull'obbligo di astensione è ritenuta non applicabile alla mera trasmissione della notizia di illecito da parte del COA, perché attività vincolata e priva di discrezionalità.
art. 51 c.p.c.
richiamato solo in via analogica dalla motivazione del CNF per escludere la configurabilità di una grave inimicizia rilevante ai fini del conflitto di interessi.
art. 19 Codice Deontologico Forense
usato insieme all'art. 52 CDF per fondare la rilevanza disciplinare della condotta sotto i profili di lealtà, correttezza e decoro professionale.
art. 52 Codice Deontologico Forense
le espressioni sconvenienti od offensive rivolte a colleghi o istituzioni forensi rilevano disciplinarmente di per sé, anche fuori dagli atti giudiziari e anche nella dimensione privata o comunque professionale.
art. 71 Codice Deontologico Forense
invocato dalla difesa come dovere di collaborazione con le istituzioni forensi, ma la Corte non lo considera esimente rispetto all'uso di espressioni offensive.
art. 36, comma 6, L. 247/2012
richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione contro le decisioni CNF è circoscritto a incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge e difetto del minimo costituzionale di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura non può tradursi in un nuovo esame del merito, ma solo nell'allegazione di un omesso esame di fatti storici decisivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di motivazione apparente o mancante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense, il Consiglio dell'Ordine ha un obbligo vincolato di trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina ogni atto che contenga una notizia di possibile illecito; non gli spetta una valutazione anticipata sul rilievo disciplinare del fatto.
- La mera provenienza della segnalazione disciplinare da soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda non determina, di per sé, invalidità del procedimento se l'atto del COA è limitato alla trasmissione obbligatoria della notizia e non incide sulla decisione disciplinare.
- L'art. 6-bis L. 241/1990 sul conflitto di interessi non opera quando l'amministrazione compie un'attività doverosa e priva di discrezionalità, quale la trasmissione di una notizia di illecito al giudice disciplinare competente.
- Le espressioni sconvenienti o offensive utilizzate da un avvocato verso colleghi, controparti, magistrati o istituzioni forensi sono disciplinarmente rilevanti per il solo contenuto oggettivo, indipendentemente dal contesto, dalla provocazione o dalla veridicità dei fatti narrati.
- La provocazione, la ritorsione o la reciprocità delle offese non eliminano la rilevanza disciplinare delle espressioni offensive vietate dal codice deontologico forense.
- In cassazione contro le decisioni del CNF non è consentito chiedere un riesame del merito o della valutazione dei fatti, salvo i limiti del controllo sulla violazione di legge e sul minimo costituzionale della motivazione.
- La riunione dei procedimenti disciplinari è rimessa alla discrezionalità del giudice disciplinare e non è sindacabile in sede di legittimità come regola generale.
- La tutela del decoro e della dignità della professione forense legittima limiti alla libertà di manifestazione del pensiero dell'avvocato quando il linguaggio usato travalichi in offese o sconvenienze disciplinarmente rilevanti.
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