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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33068/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del tribunale, della domanda di ammissione al passivo proposta in via ultratardiva da un creditore che chiedeva l'insinuazione, con privilegio ipotecario ex art. 2770 c.c., di un credito di oltre un milione di euro. Il tribunale ha ritenuto che la domanda fosse tardiva senza causa non imputabile, perché il creditore aveva comunque avuto conoscenza del fallimento: egli era stato legale rappresentante di alcune società controllate coinvolte in un procedimento prefallimentare per l'estensione del fallimento, nel quale era stata dichiarata anche l'insolvenza della holding debitrice; inoltre aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Nel ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione degli artt. 101, 92, 98 e 112 l.f., sostenendo che l'omissione della comunicazione curatelare ex art. 92 l.f. impediva di qualificare come imputabile il ritardo e che, comunque, egli si era affidato a un legale per il recupero del credito mediante decreto ingiuntivo, ipoteca giudiziale e intervento in esecuzione immobiliare, facendo affidamento sulla competenza tecnica del professionista.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nelle domande di ammissione ultratardive ex art. 101, ultimo comma, l.fall., la verifica della sussistenza di una causa non imputabile del ritardo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se congruamente motivato. Ha quindi condiviso la valutazione del tribunale secondo cui la conoscenza del fallimento era desumibile dalle circostanze accertate, in modo assimilabile alla conoscenza assicurata dalla comunicazione ex art. 92 l.f., con conseguente legittimità del rigetto dell'insinuazione come ingiustificatamente ultratardiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, ultimo comma, l.fall.

    La domanda di insinuazione supertardiva è ammissibile solo se il ritardo non è imputabile al creditore; la valutazione della causa non imputabile dipende da un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 92 l.fall.

    L'omessa comunicazione del fallimento da parte del curatore non rileva come causa non imputabile se è provato che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento.

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'opposizione allo stato passivo, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2770 c.c.

    Norma invocata per il privilegio ipotecario del credito oggetto di insinuazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicata la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ritenuta equa in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso e della consolidata giurisprudenza richiamata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicata la condanna del ricorrente a favore della cassa delle ammende, secondo la previsione richiamata dalla Corte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l'applicabilità della disciplina sulla condanna ex art. 96 c.p.c.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle domande di ammissione al passivo presentate oltre il termine ordinario, il creditore deve dimostrare che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile; l'accertamento della ragionevolezza del tempo impiegato per proporre l'istanza è rimesso al giudice di merito.
  • L'omessa comunicazione del fallimento prevista dalla disciplina fallimentare non rende di per sé scusabile il ritardo, se il curatore prova che il creditore abbia comunque avuto conoscenza effettiva o comunque assimilabile a quella legale della dichiarazione di fallimento.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, la conoscenza del fallimento da parte del creditore e la tardività ingiustificata dell'insinuazione, tale valutazione non è sindacabile in cassazione come semplice errore di diritto.
  • L'affidamento del creditore a un professionista per il recupero del credito non esclude automaticamente la tardività imputabile, se non incide sull'accertata conoscenza del fallimento né dimostra una causa esterna idonea a giustificare il ritardo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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