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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33066/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'ente di riscossione aveva chiesto l'insinuazione al passivo di crediti portati da cartelle esattoriali, domandando anche il riconoscimento del privilegio ipotecario. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma non il privilegio, ritenendo non sufficientemente identificati gli immobili su cui la garanzia avrebbe dovuto insistere. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva accolto solo in parte l'impugnazione: aveva riconosciuto il privilegio per una posizione, perché erano stati prodotti l'ispezione ipotecaria e gli estratti di ruolo idonei a collegare l'iscrizione ipotecaria alle cartelle; aveva invece escluso il privilegio per un'altra posizione, poiché era stata allegata soltanto una comunicazione alla debitrice sull'avvenuta iscrizione ipotecaria, senza prova di un effettivo invio e senza l'atto idoneo a dimostrare il collegamento tra iscrizione e cartelle. L'ente ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 93 l. fall., 2697, 2727, 2839 c.c., 25 e 26 d.P.R. 602/1973 e 115 c.p.c.; nullità della decisione per grave illogicità della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 2745 c.c. Sosteneva che dall'ispezione ipotecaria e dalla comunicazione di preavviso si potessero ricavare i dati necessari per identificare i beni e il titolo della prelazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a sollecitare un nuovo esame del fatto, cioè dell'idoneità della documentazione a individuare i beni immobili gravati da ipoteca e quindi il presupposto del privilegio speciale; tale apprezzamento, compiuto dal tribunale, non è sindacabile in cassazione, tanto più sotto la veste della violazione di legge. Ha inoltre precisato che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente riguardava il vecchio testo dell'art. 93 l. fall. anteriore alla riforma del 2006, quando non era imposto un onere di specifica indicazione del bene. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e non spiegava in concreto in che cosa consistesse la violazione dell'art. 2745 c.c., risultando quindi inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata difesa dell'intimata, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    comma 3, n. 4; successivo comma 4

    Nel testo vigente, la domanda di insinuazione al passivo che invochi un privilegio speciale deve indicare il titolo di prelazione e descrivere il bene su cui esso si esercita; l'omissione o l'assoluta incertezza comportano la degradazione del credito a chirografo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non affronta nel merito una diversa ripartizione dell'onere probatorio, dichiarando inammissibili le censure.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulle presunzioni, senza che la Corte entri nel merito della relativa violazione.

  • art. 2839 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla garanzia ipotecaria; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano la riscossione e il titolo esecutivo delle cartelle.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione e gestione delle cartelle esattoriali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta violazione nell'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio per violazione di legge deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e intelligibili; non basta la mera indicazione delle norme asseritamente violate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione illogica è stata ritenuta in concreto una critica al merito e non un vizio processuale ammissibile.

  • art. 2745 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico, senza dimostrare in che misura la norma fosse stata violata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione o impugnazione dello stato passivo, il creditore che pretenda il riconoscimento di un privilegio speciale deve indicare nella domanda il titolo di prelazione e il bene sul quale la prelazione si esercita, ove la garanzia abbia carattere speciale; in mancanza o in presenza di assoluta incertezza, il credito è trattato come chirografario.
  • L'accertamento circa l'idoneità della documentazione prodotta a identificare il bene gravato da prelazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • La denuncia di violazione di legge in cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della ratio decidendi; la mera elencazione delle norme asseritamente violate o la contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rende il motivo inammissibile.
  • Non è spendibile per la disciplina vigente dell'art. 93 l. fall. la giurisprudenza formatasi sul testo anteriore alla riforma del 2006, quando l'onere di indicare il bene gravato dal privilegio speciale non era previsto nei medesimi termini.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniPegno e ipoteca
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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