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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33070/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di una liquidazione giudiziale, l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione di crediti di natura fiscale sulla base dell'estratto di ruolo. Il tribunale aveva ammesso solo in parte il credito, ritenendo necessario, per l'insinuazione, provare la previa notifica delle cartelle di pagamento riportate nel ruolo; aveva anche escluso la possibilità di ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. 602/1973 in mancanza di tali notifiche. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973, sostenendo che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari, è sufficiente l'estratto di ruolo senza necessità della previa notifica delle cartelle o degli avvisi di accertamento/addebito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto del Tribunale di Nola e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per uniformarsi al principio secondo cui l'agente della riscossione può insinuare il credito tributario al passivo producendo il solo estratto di ruolo; la notifica della cartella non è condizione dell'ammissione, ma può rilevare solo in una fase successiva, per lo scioglimento della riserva quando il credito sia contestato. Il tribunale di merito aveva dunque erroneamente negato l'ammissione per difetto di prova della notifica delle cartelle.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. 602/1973

    l'agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura concorsuale.

  • art. 88 d.P.R. 602/1973

    se sorgono contestazioni sulle somme iscritte a ruolo, il credito va ammesso con riserva; lo scioglimento della riserva avviene davanti al giudice competente o per decorso del termine o definizione irrevocabile/estinzione del giudizio.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    la non impugnabilità dell'estratto di ruolo opera sul piano dell'impugnazione dell'atto, non incide sulla disciplina dell'insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha introdotto la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e i limiti alla diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 29 d.lgs. n. 78/2010

    richiamato come fonte dell'avviso di accertamento che, se notificato, può assumere rilievo nel contenzioso tributario successivo all'insinuazione.

  • art. 30 d.lgs. n. 78/2010

    richiamato come fonte dell'avviso di addebito, rilevante nella successiva fase contenziosa ma non quale condizione per l'ammissione al passivo.

  • art. 33 d.lgs. n. 112/1999

    l'ente creditore iscrive a ruolo il credito e il concessionario provvede all'insinuazione nelle procedure concorsuali.

  • art. 51 l.fall.

    il divieto di azioni esecutive individuali nel fallimento evidenzia che, ai fini dell'insinuazione, rileva l'accertamento del credito e non la funzione esecutiva della cartella.

  • art. 44 l.fall.

    i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci ex lege, confermando la specialità del sistema concorsuale.

  • art. 150 CCII

    richiamato in parallelo all'art. 51 l.fall. per il divieto di azioni esecutive nella liquidazione giudiziale.

  • art. 144 CCII

    richiamato in parallelo all'art. 44 l.fall. per l'inefficacia dei pagamenti successivi all'apertura della procedura.

  • art. 188 d.lgs. n. 33/2025

    conferma che, nelle procedure concorsuali, l'agente della riscossione chiede l'ammissione al passivo sulla base del ruolo.

  • art. 189 d.lgs. n. 33/2025

    riproduce la disciplina dello scioglimento della riserva e del reclamo sul credito ammesso con riserva.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33

    traspone la disciplina della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, estendendola anche ad alcune procedure concorsuali, senza alterare la regola sull'insinuazione al passivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'insinuazione al passivo dei crediti tributari nelle procedure concorsuali è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo: non è necessaria la previa prova della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento/addebito.
  • La non impugnabilità dell'estratto di ruolo e i limiti alla diretta impugnazione del ruolo incidono sul piano dell'azione di impugnazione dell'atto, ma non modificano la disciplina speciale dell'ammissione al passivo basata sul ruolo.
  • Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito tributario deve essere ammesso con riserva; la contestazione sulla fondatezza della pretesa si sviluppa poi davanti al giudice tributario, secondo le regole proprie del riparto di giurisdizione.
  • La notificazione della cartella non è condizione dell'ammissione al passivo, ma può assumere rilievo nella successiva fase di scioglimento della riserva, per verificare la definitività del credito o la pendenza del giudizio tributario.
  • Nel sistema concorsuale l'estratto di ruolo costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito iscritto a ruolo, perché riproduce gli elementi del ruolo e consente l'accertamento del credito ai fini del passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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