Cassazione Civile, Ordinanza n. 33069/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 615.590,22, in parte in privilegio e in parte in chirografo, fondato su crediti tributari e previdenziali, oltre a aggio e spese. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito, ritenendo non sufficientemente provato il credito per la sola produzione dell'estratto di ruolo. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta dall'agente della riscossione, aveva confermato il rigetto parziale, affermando che per l'ammissione al passivo non bastasse l'estratto di ruolo ma fosse necessaria la cartella di pagamento. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di varie norme della legge fallimentare e della disciplina della riscossione, sostenendo che i crediti esattoriali, tributari e previdenziali siano insinuabili al passivo sulla base del solo estratto di ruolo, senza necessità di previa notificazione della cartella al fallimento o al curatore; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione per un nuovo esame. Ha richiamato un precedente recente, ribadendo che, in tema di accertamento del passivo fallimentare, i crediti tributari possono essere insinuati sulla base del solo estratto di ruolo ai sensi dell'art. 87 d.P.R. 602/1973; se vi è contestazione del curatore e il credito è ammesso con riserva, resta però onere dell'interessato attivarsi secondo le regole vigenti per l'impugnazione della cartella di pagamento o dell'atto equipollente, per ottenere lo scioglimento della riserva quando il giudizio tributario sia definito o si sia estinto. La decisione di merito del tribunale, che pretendeva la produzione della cartella come condizione imprescindibile di ammissibilità, è stata dunque cassata.
Norme richiamate
istanza di ammissione al passivo
norma processuale di riferimento per la domanda di insinuazione al passivo
opposizione allo stato passivo
regola il rimedio esperibile avverso il decreto del giudice delegato
richiamato a sostegno della tesi secondo cui l'agente della riscossione deve produrre il ruolo
artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973
disciplinano l'insinuazione dei crediti iscritti a ruolo e l'ammissione con riserva in caso di contestazione
artt. 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999
richiamati dalla ricorrente nella disciplina della riscossione mediante ruolo
norma evocata in relazione ai limiti di impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo
richiamato dalla ricorrente in tema di impugnabilità degli atti dinanzi al giudice tributario
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo
la sua introduzione non impedisce l'insinuazione al passivo dei crediti tributari sulla base dell'estratto di ruolo
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2025
norma di riproduzione della disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo
art. 188 d.lgs. n. 33 del 2025
riproduce l'art. 87 d.P.R. 602/1973 sulla prova del credito mediante estratto di ruolo
art. 189 d.lgs. n. 33 del 2025
riproduce l'art. 88 d.P.R. 602/1973 sull'ammissione con riserva
artt. 29 e 30 d.lgs. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
richiamati come atti equipollenti alla cartella di pagamento da impugnare per ottenere lo scioglimento della riserva
Massime di principio
- In sede di accertamento del passivo fallimentare, il credito tributario dell'agente della riscossione può essere documentato mediante estratto di ruolo, senza che sia necessaria, come condizione di ammissibilità, la produzione della cartella di pagamento.
- La non impugnabilità dell'estratto di ruolo non esclude la sua utilizzabilità quale prova del credito ai fini dell'insinuazione al passivo, perché il piano della prova del credito è distinto da quello dell'impugnazione dell'atto impositivo o della cartella.
- Se il curatore contesta il credito e il giudice lo ammette con riserva, l'interessato deve attivarsi nei termini e secondo le regole del giudizio tributario per ottenere lo scioglimento della riserva, una volta definita o estinta la controversia sull'atto presupposto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può pretendere, come requisito generale e imprescindibile di prova del credito tributario, la previa produzione della cartella di pagamento quando la disciplina speciale consente l'insinuazione sulla base del ruolo.
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