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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33069/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 615.590,22, in parte in privilegio e in parte in chirografo, fondato su crediti tributari e previdenziali, oltre a aggio e spese. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito, ritenendo non sufficientemente provato il credito per la sola produzione dell'estratto di ruolo. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta dall'agente della riscossione, aveva confermato il rigetto parziale, affermando che per l'ammissione al passivo non bastasse l'estratto di ruolo ma fosse necessaria la cartella di pagamento. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di varie norme della legge fallimentare e della disciplina della riscossione, sostenendo che i crediti esattoriali, tributari e previdenziali siano insinuabili al passivo sulla base del solo estratto di ruolo, senza necessità di previa notificazione della cartella al fallimento o al curatore; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione per un nuovo esame. Ha richiamato un precedente recente, ribadendo che, in tema di accertamento del passivo fallimentare, i crediti tributari possono essere insinuati sulla base del solo estratto di ruolo ai sensi dell'art. 87 d.P.R. 602/1973; se vi è contestazione del curatore e il credito è ammesso con riserva, resta però onere dell'interessato attivarsi secondo le regole vigenti per l'impugnazione della cartella di pagamento o dell'atto equipollente, per ottenere lo scioglimento della riserva quando il giudizio tributario sia definito o si sia estinto. La decisione di merito del tribunale, che pretendeva la produzione della cartella come condizione imprescindibile di ammissibilità, è stata dunque cassata.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    istanza di ammissione al passivo

    norma processuale di riferimento per la domanda di insinuazione al passivo

  • art. 99 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    regola il rimedio esperibile avverso il decreto del giudice delegato

  • art. 33 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato a sostegno della tesi secondo cui l'agente della riscossione deve produrre il ruolo

  • artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973

    disciplinano l'insinuazione dei crediti iscritti a ruolo e l'ammissione con riserva in caso di contestazione

  • artt. 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999

    richiamati dalla ricorrente nella disciplina della riscossione mediante ruolo

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    norma evocata in relazione ai limiti di impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di impugnabilità degli atti dinanzi al giudice tributario

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo

    la sua introduzione non impedisce l'insinuazione al passivo dei crediti tributari sulla base dell'estratto di ruolo

  • art. 91, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2025

    norma di riproduzione della disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo

  • art. 188 d.lgs. n. 33 del 2025

    riproduce l'art. 87 d.P.R. 602/1973 sulla prova del credito mediante estratto di ruolo

  • art. 189 d.lgs. n. 33 del 2025

    riproduce l'art. 88 d.P.R. 602/1973 sull'ammissione con riserva

  • artt. 29 e 30 d.lgs. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010

    richiamati come atti equipollenti alla cartella di pagamento da impugnare per ottenere lo scioglimento della riserva

Massime di principio

  • In sede di accertamento del passivo fallimentare, il credito tributario dell'agente della riscossione può essere documentato mediante estratto di ruolo, senza che sia necessaria, come condizione di ammissibilità, la produzione della cartella di pagamento.
  • La non impugnabilità dell'estratto di ruolo non esclude la sua utilizzabilità quale prova del credito ai fini dell'insinuazione al passivo, perché il piano della prova del credito è distinto da quello dell'impugnazione dell'atto impositivo o della cartella.
  • Se il curatore contesta il credito e il giudice lo ammette con riserva, l'interessato deve attivarsi nei termini e secondo le regole del giudizio tributario per ottenere lo scioglimento della riserva, una volta definita o estinta la controversia sull'atto presupposto.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può pretendere, come requisito generale e imprescindibile di prova del credito tributario, la previa produzione della cartella di pagamento quando la disciplina speciale consente l'insinuazione sulla base del ruolo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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