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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32180/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014 relativo a un fabbricato di proprietà della società ricorrente. L'ente impositore ha ritenuto dovuta l'imposta, applicando un'aliquota ridotta in considerazione della dichiarata inagibilità del bene e affermando di non poter considerare il cespite come 'collabente' perché tale categoria non risultava dalla visura catastale dell'immobile oggetto di accertamento. La società ha contestato l'atto sostenendo che il fabbricato fosse accatastato come unità collabente (categoria F/2), senza rendita, con efficacia retroattiva dal 28 dicembre 2007, e quindi non assoggettabile a IMU per il 2014. In cassazione ha articolato cinque motivi: omesso esame della natura collabente dell'immobile; violazione della disciplina IMU; omesso esame di ulteriori censure proposte in appello e dei profili di difetto di motivazione dell'avviso; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo della non contestazione e per asserita mancata considerazione delle prove; violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dedotta nullità dell'avviso per assenza di previo confronto con il contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, osservando che la sentenza di appello aveva già esaminato le visure catastali e aveva correttamente distinto tra il sub 6, oggetto dell'accertamento e non qualificato come unità collabente, e il sub 7, diverso cespite effettivamente censito come collabente. Ha escluso che fosse denunciabile un omesso esame di fatto decisivo, poiché il fatto storico era stato valutato dal giudice di merito; ha inoltre rilevato che la pretesa retroattività dell'accatastamento non risultava dimostrata nei termini richiesti, e che le doglianze sull'omessa pronuncia dovevano essere veicolate come error in procedendo ex art. 112 c.p.c., non come vizio motivazionale o violazione di legge sostanziale. Quanto all'art. 115 c.p.c., la Corte ha ribadito che nel processo tributario il principio di non contestazione opera solo entro limiti compatibili con la natura dell'atto impositivo e che, nel caso concreto, l'ente aveva comunque resistito alla pretesa della contribuente. Sul quinto motivo, ha escluso la nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale, affermando che per l'IMU - tributo non armonizzato - non sussiste un obbligo generale di previo contraddittorio, salvo specifica previsione normativa. Non sono state liquidate spese perché il Comune era rimasto intimato; è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure di omesso esame di fatti, omessa pronuncia e violazione di legge devono essere correttamente incardinate nei relativi vizi processuali; il vizio ex n. 5 non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice di merito

  • art. 366 c.p.c.

    le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne indica puntualmente la collocazione e non ne consente l'esame in sede di legittimità

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo, non come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione vale anche nel processo tributario, ma nei limiti della struttura del giudizio e delle risultanze processuali; non impone all'amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    la difesa del resistente deve prendere posizione sui motivi del ricorso, ma nel processo tributario la contestazione si confronta con un atto impositivo già contenente i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma processuale del giudizio tributario nel quadro delle censure formulate

  • art. 6, commi 2 e 5, L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di contraddittorio, ma ritenuto non idoneo a fondare la nullità nel caso dell'IMU

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente quale base del contraddittorio endoprocedimentale

  • d.lgs. n. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina IMU, ma senza accoglimento delle censure

  • d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dalla ricorrente in tema di imposizione immobiliare locale

  • d.l. n. 201/2011

    richiamato quale base normativa dell'IMU

  • L. n. 147/2013

    richiamata dalla ricorrente per la disciplina dell'imposta

  • d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione tributaria e ai vizi dedotti

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto storico risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche se non condiviso dalla parte ricorrente.
  • Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione solo se il documento, trascurato dal giudice, avrebbe con certezza e non per mera probabilità imposto una decisione diversa, neutralizzando la ratio decidendi.
  • Le doglianze di omessa pronuncia su un motivo di appello devono essere dedotte come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente invocare il vizio di motivazione o la violazione di legge sostanziale.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera, ma in modo compatibile con la natura impugnatoria dell'atto fiscale: l'amministrazione non è tenuta ad allegare ulteriori fatti rispetto a quelli già posti a base dell'avviso di accertamento.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; la sua omissione non determina di per sé nullità dell'atto.
  • La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione dia conto del percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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