Cassazione Civile, Ordinanza n. 21148/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esito di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa in ambito sanitario. Il dirigente medico partecipante si era collocato quarto e, secondo la sua prospettazione, sarebbe dovuto salire nella terna dei candidati valutati per la scelta finale del direttore generale se i titoli fossero stati correttamente attribuiti secondo bando e normativa. Chiedeva quindi il risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato come percentuale della differenza retributiva tra l'incarico aspirato e il trattamento effettivamente percepito, oltre a voci ulteriori di danno professionale, all'immagine e da minor trattamento pensionistico e di fine rapporto. La Corte d'appello aveva ritenuto erronea la valutazione di alcuni titoli di altri candidati, riconoscendo la probabilità del ricorrente di rientrare nella terna ma limitando la chance al 10% e negando le ulteriori voci di danno. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione delle norme regolanti la certificazione della casistica clinica del candidato primo classificato, sostenendo l'invalidità dell'attestazione per difetto di certificazione del direttore sanitario e contestando il potere di firma della sostituta; 2) violazione delle norme sulla valutazione delle posizioni funzionali, sostenendo che un ulteriore incarico del candidato primo classificato non fosse valutabile; 3) omessa pronuncia sulla domanda di danno pensionistico e da TFR. L'azienda sanitaria, con ricorso incidentale, contestava a sua volta la propria legittimazione passiva e la propria esclusiva responsabilità, lamentava omessa pronuncia su eccezioni processuali, difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di altro candidato e la possibilità di interpretare o integrare la domanda autocertificata del ricorrente nella procedura selettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il primo motivo introduceva una questione nuova e comunque investiva un accertamento di fatto della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché anche l'eventuale scostamento del punteggio non avrebbe mutato la posizione del candidato primo classificato; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, che aveva già escluso tutte le voci di danno diverse dalla perdita di chance. Il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., perché tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione, essendo stato proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello. Di conseguenza, la Corte ha condannato il solo ricorrente principale alle spese di legittimità e ha applicato l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, d.P.R. n. 484/1997
richiamato dal ricorrente per sostenere i requisiti di certificazione della casistica clinica del candidato valutato
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 484/1997
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'attestazione della casistica
art. 8, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 484/1997
richiamato per la valutazione delle posizioni funzionali del candidato nella procedura selettiva
richiamato per dedurre omessa pronuncia della Corte d'appello su una domanda risarcitoria e su eccezioni processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso principale e incidentale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale per error in procedendo invocata nei motivi di ricorso principale e incidentale
termine lungo di impugnazione applicato per dichiarare tardivo e quindi inefficace il ricorso incidentale
il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
richiamato per chiarire che la tempestività rispetto al ricorso principale non sana il tardivo superamento del termine lungo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del solo ricorrente principale
richiamato nel ricorso incidentale in tema di legittimazione e interesse ad agire
richiamato nel ricorso incidentale in tema di contraddittorio e partecipazione al giudizio
art. 101-bis L.R. Toscana n. 40/2005
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina regionale dell'organizzazione sanitaria
art. 31 L.R. Toscana n. 40/2005
richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'organizzazione e alle competenze nella procedura sanitaria
art. 32 L.R. Toscana n. 40/2005
richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'organizzazione e alle competenze nella procedura sanitaria
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di responsabilità contrattuale
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di responsabilità per fatto degli ausiliari
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di responsabilità aquiliana
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di responsabilità per fatto dei dipendenti/preposti
richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità solidale
richiamato nel ricorso incidentale in tema di obbligazioni solidali
art. 97 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale a fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno del diritto di difesa
richiamato nel ricorso incidentale per la mancata integrazione del contraddittorio
richiamato nel ricorso incidentale per il litisconsorzio necessario
richiamato nel ricorso incidentale quale base normativa delle procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa
artt. 46-49 d.P.R. n. 445/2000
richiamati nel ricorso incidentale in tema di autocertificazioni nelle domande di partecipazione
richiamato nel ricorso incidentale in tema di procedure di reclutamento pubblico
richiamato nel ricorso incidentale come parametro di correttezza
richiamato nel ricorso incidentale come parametro di buona fede nell'esecuzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per le censure di violazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; la parte che le deduce deve anche indicare specificamente dove e quando le abbia già proposte nei gradi precedenti.
- La censura che investe un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Se una statuizione della sentenza impugnata rende irrilevante l'ulteriore motivo di ricorso, difetta l'interesse ad agire in cassazione e il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito esclude in radice una categoria di danni, il motivo che lamenta omessa pronuncia su una delle singole voci appartenenti a quella categoria è inammissibile se non si confronta con tale ratio decidendi.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se è stato proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
- In caso di ricorso principale inammissibile, la soccombenza si imputa solo al ricorrente principale, poiché il ricorso incidentale tardivo non viene esaminato e non incide sul regolamento delle spese.
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