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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21145/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di somme rivendicate da due dipendenti regionali a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2013, già oggetto di decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Regione. La Corte d’Appello aveva riformato il primo grado, ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile sulla base degli accordi sindacali del 2014 e della preesistente disciplina del 2010, osservando che l’integrazione del 16.4.2014 non aveva escluso il diritto dei lavoratori ma aveva solo dato atto della temporanea indisponibilità di risorse. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme e degli accordi collettivi richiamati: ha sostenuto che l’accordo del 2010 non imponeva un automatismo di pagamento nella misura del 25%, che gli accordi del 2014 avevano superato il precedente assetto riducendo la misura della prestazione, che l’erogazione era subordinata al reperimento delle risorse finanziarie e che tale condizione sospensiva non si era realizzata; ha inoltre dedotto che i lavoratori non avevano provato l’esistenza dei fondi necessari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Lazio. Ha ritenuto che la retribuzione di risultato non costituisca una voce automatica, ma sia subordinata a procedure annuali di fissazione degli obiettivi, verifica dei risultati e rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’amministrazione. Ha quindi affermato che l’accordo integrativo del 16.4.2014, pur dando atto dell’insufficienza delle risorse, non poteva essere interpretato come fonte di un obbligo retributivo immediatamente esigibile; l’eventuale inosservanza delle iniziative per reperire i fondi avrebbe potuto rilevare solo sotto il profilo risarcitorio, che però non era stato fatto valere. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., revocando i decreti ingiuntivi opposti e compensando integralmente le spese dell’intero processo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e degli accordi collettivi come motivo di ricorso per cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama un precedente conforme e si riporta alla relativa motivazione sintetica

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013

    attribuisce al Collegio dei Revisori dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge

  • art. 10, comma 4, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.1.2004

    viene richiamato come fonte che delimita il range di legittima corresponsione della retribuzione di risultato

  • art. 10, comma 4, accordo di concertazione n. 2/2010

    viene indicato come accordo che prevedeva la retribuzione di risultato nella misura del 25%

Massime di principio

  • La retribuzione di risultato dei dirigenti o del personale assimilato non è automatica, ma presuppone una procedura annuale che includa la predeterminazione degli obiettivi, la verifica del loro raggiungimento e la verifica della disponibilità delle risorse.
  • Quando la contrattazione integrativa subordina l’erogazione di emolumenti al reperimento di risorse finanziarie, il credito non può considerarsi esigibile fino a quando tale presupposto non risulti effettivamente realizzato secondo la disciplina collettiva e i controlli di compatibilità di bilancio.
  • L’insufficienza delle risorse accertata in sede di accordo sindacale può legittimare la riduzione o il differimento dell’emolumento senza che sorgano diritti quesiti alla misura originariamente prospettata.
  • Se la censura riguarda solo l’omesso reperimento delle risorse o l’inadempimento dell’obbligo di attivarsi per conseguirle, la tutela eventualmente azionabile può essere risarcitoria e non necessariamente retributiva, ove il credito al pagamento non sia già sorto ed esigibile.
  • In cassazione, ove la decisione di merito sia incompatibile con i principi già affermati in materia e non richieda nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito revocando il decreto ingiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDecreto ingiuntivoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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