Cassazione Civile, Ordinanza n. 21142/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, proposta da una dirigente medica, della procedura seguita da un’azienda sanitaria per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura semplice. La Corte d’appello aveva riformato il primo grado ritenendo che la procedura si fosse svolta senza una effettiva valutazione comparativa dei curricula delle due candidate e con motivazione insufficiente sulla scelta della candidata prescelta, ordinando la rinnovazione dell’iter. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia, motivandolo con il fatto che, in esecuzione della sentenza impugnata, la procedura era stata rinnovata e l’incarico conferito di nuovo alla stessa candidata prescelta, mentre un nuovo giudizio promosso dalla dirigente medica su una fattispecie analoga si era concluso con rigetto definitivo delle pretese; la rinuncia era quindi giustificata da ragioni di economia processuale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non ha natura accettizia ai fini dell’estinzione e che la mancata formale accettazione della controparte non impedisce la declaratoria di estinzione; l’accettazione rileva solo per le spese. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, ritenendo giusto motivo l’ottemperanza alla precedente sentenza e gli esiti del giudizio analogo successivamente definito. Ha escluso, infine, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
non si applica al giudizio di cassazione ai fini dell’estinzione per rinuncia
quarto comma; secondo comma
la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede accettazione della controparte per produrre l’effetto estintivo; l’adesione rileva solo per la disciplina delle spese
richiamato solo come riferimento al successivo giudizio introdotto dalla controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla pronuncia di estinzione, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché la rinuncia non ha natura accettizia.
- L’accettazione della rinuncia rileva esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite e non come presupposto dell’effetto estintivo.
- Quando la rinuncia al ricorso è giustificata da ragioni oggettive di economia processuale e da eventi sopravvenuti coerenti con l’esito sostanziale della vicenda, la Corte può compensare le spese per giusto motivo.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto se la definizione del giudizio di legittimità avviene con estinzione e non con rigetto o inammissibilità.
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