L.R. Toscana 40/2005
Disciplina del servizio sanitario regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge organizza il servizio sanitario regionale della Toscana: programmazione sanitaria e sociale integrata, assetto di aziende USL e ospedaliero-universitarie, partecipazione di enti locali e cittadini, finanziamento, governo clinico, formazione, ricerca, società della salute, emergenza-urgenza, assistenza farmaceutica e patrimonio. Molte discipline sono aggiornate e alcune norme transitorie sono ormai esaurite.
Disciplina del servizio sanitario regionale toscano
Disciplina del servizio sanitario regionale toscano
La legge definisce l’architettura del servizio sanitario regionale della Toscana, integrando sanità, socio-sanità e politiche sociali. Regola programmazione, organizzazione, finanziamento, partecipazione, controlli e gestione patrimoniale, con una forte attenzione alla presa in carico territoriale e alla continuità assistenziale.
Oggetto, definizioni e principi generali
Il provvedimento disciplina gli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata, l’organizzazione del servizio sanitario regionale, i criteri di finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie, il patrimonio e la contabilità, le prestazioni, la partecipazione dei cittadini e degli enti locali al governo del sistema.
Le definizioni rilevanti riguardano, tra l’altro:
- area vasta, come ambito della programmazione strategica regionale integrata tra azienda USL e azienda ospedaliero-universitaria;
- zona-distretto, come articolazione territoriale dell’azienda USL;
- piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), come atto unico di programmazione regionale;
- percorso assistenziale, governo clinico, rete pediatrica regionale, società della salute, dipartimenti e strutture organizzative funzionali e professionali.
I principi del servizio sanitario regionale sono centrati su:
- centralità e partecipazione del cittadino;
- universalità e parità di accesso;
- garanzia dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
- finanziamento pubblico dei livelli essenziali;
- sussidiarietà istituzionale e coinvolgimento degli enti locali;
- valorizzazione del terzo settore e dei processi partecipativi;
- libertà di scelta del luogo di cura nei limiti dell’offerta programmata;
- promozione della qualità, della trasparenza e della verifica dei risultati.
Percorso assistenziale, medicina di iniziativa e continuità delle cure
La disciplina regionale pone il percorso assistenziale al centro dell’organizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri. I servizi della zona-distretto e quelli ospedalieri in rete devono garantire al paziente un percorso appropriato, tempestivo e coordinato, in rapporto ai bisogni accertati e alle risorse disponibili.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono responsabili dell’attivazione del percorso assistenziale, salvo i casi che richiedono un apporto multidisciplinare.
Per l’assistenza sociale e socio-assistenziale a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d’intesa con gli enti locali o con la società della salute, devono definire procedure che assicurino:
- coordinamento tra servizi ospedalieri e territoriali;
- accesso uniforme ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati;
- coinvolgimento dei medici convenzionati e degli specialisti ambulatoriali interni;
- operatività in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale.
La legge riconosce e promuove la medicina di iniziativa come modello assistenziale orientato a prevenzione, diagnosi precoce delle cronicità e presa in carico integrata e multidisciplinare. Il regolamento regionale disciplina l’identificazione dei soggetti a rischio, la presa in carico personalizzata, il piano assistenziale individuale, il team multiprofessionale, la continuità tra livelli di assistenza e la tutela dei dati personali trattati.
Promozione della ricerca, innovazione e salute globale
La Regione promuove attività innovative e di ricerca nel governo del servizio sanitario toscano, in coerenza con il PSSIR e secondo criteri di trasparenza, valutabilità e trasferibilità dei risultati.
Sono previste forme di pubblicizzazione per la selezione dei progetti di ricerca e innovazione e, più in generale, la collaborazione tra i soggetti della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
È inoltre disciplinata la promozione della salute globale e della lotta alle disuguaglianze, con interventi in favore delle popolazioni più svantaggiate e con il supporto del Centro di salute globale presso il Meyer.
Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale
La programmazione regionale è articolata su due livelli:
- regionale;
- locale.
Gli strumenti regionali sono:
- PSSIR e relativi strumenti di attuazione;
- atti di programmazione di area vasta;
- atti di programmazione della rete pediatrica regionale;
- atto regionale annuale di linee di programmazione e obiettivi.
Gli strumenti locali sono:
- piani integrati di salute (PIS);
- piani attuativi delle USL;
- piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie;
- intese e accordi attuativi;
- sistema annuale di budget aziendale.
Il PSSIR è lo strumento fondamentale di programmazione intersettoriale: definisce obiettivi di salute e benessere, criteri di organizzazione del servizio, livelli essenziali di assistenza, riparto delle risorse, indirizzi per le zone disagiate, azioni programmate di rilievo regionale, criteri per i piani di area vasta, direttive organizzative, tariffe, strumenti per le medicine complementari, obiettivi sociali e indicatori di monitoraggio. Ha durata coerente con il ciclo di programmazione regionale e viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previo parere della conferenza regionale dei sindaci.
La Giunta regionale ne cura l’attuazione in coerenza con il DEFR, la nota di aggiornamento e il bilancio di previsione.
Programmazione di area vasta
La programmazione di area vasta è lo strumento con cui la Regione attua e coordina la programmazione strategica regionale. È demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e si sviluppa attraverso i piani di area vasta.
Le tre aree vaste individuate sono:
- Toscana centro;
- Toscana nord-ovest;
- Toscana sud-est.
A essa partecipano le aziende USL, le aziende ospedaliero-universitarie, ESTAR e, per le rispettive competenze, Meyer, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e ISPRO.
Il piano di area vasta:
- armonizza e integra i livelli di programmazione USL e ospedalieri;
- coordina l’offerta dei percorsi assistenziali;
- tiene conto delle zone disagiate e montane;
- è proposto dal direttore regionale competente, previa intesa con conferenza aziendale dei sindaci e rettore universitario per quanto di competenza;
- è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
- ha durata pari al ciclo di programmazione regionale ed è aggiornato annualmente.
Per la programmazione di area vasta operano anche:
- comitati tecnici per ciascuna area vasta;
- un nucleo tecnico di supporto;
- dipartimenti interaziendali di area vasta, che formulano proposte, contribuiscono al fabbisogno formativo e supportano monitoraggio e controllo.
Programmazione locale: PIS, piani attuativi e budget
Il PIS è lo strumento di programmazione integrata zonale. Definisce obiettivi di salute e benessere, standard qualitativi e quantitativi, azioni contro le disuguaglianze, reti dei servizi, priorità di allocazione delle risorse, fabbisogni di strutture residenziali e semiresidenziali, integrazione delle cure primarie con la specialistica, distribuzione dei presìdi e strumenti di valutazione.
Ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria regionale; la parte operativa zonale è aggiornata annualmente. È approvato dalla conferenza zonale integrata o dalla società della salute, ove esistente, e si coordina con il piano di inclusione zonale.
Il piano attuativo locale è lo strumento con cui le USL programmano le attività territoriali e socio-sanitarie recependo i PIS nei limiti delle risorse disponibili. Ha durata quinquennale, è approvato secondo gli indirizzi della conferenza aziendale dei sindaci e si realizza mediante programmi annuali di attività, tra cui:
- programma operativo annuale delle cure primarie;
- atto per l’integrazione socio-sanitaria.
Il piano attuativo ospedaliero è il corrispondente strumento delle aziende ospedaliero-universitarie, ha durata quinquennale e viene adottato dal direttore generale entro l’anno precedente, trasmesso agli organi competenti e approvato dalla Giunta regionale dopo verifica di conformità.
Partecipazione degli enti locali e delle conferenze dei sindaci
La legge attribuisce un ruolo centrale ai comuni e alle loro forme associative nel governo dei servizi sanitari territoriali.
Le principali sedi di partecipazione sono:
- conferenza regionale dei sindaci;
- conferenza aziendale dei sindaci;
- conferenza zonale integrata.
La conferenza regionale dei sindaci:
- partecipa alla definizione delle politiche regionali sanitarie e sociali;
- esprime pareri su proposte di legge e regolamento, sul PSSIR, sui casi di decadenza o revoca del direttore generale ospedaliero-universitario;
- concorre alla definizione di criteri di riparto di risorse e del fondo sociale regionale;
- valuta annualmente lo stato di organizzazione ed efficacia dei servizi.
La conferenza aziendale dei sindaci:
- emana indirizzi per il piano attuativo locale;
- approva il piano attuativo locale;
- esprime valutazioni sulla nomina e sulla revoca del direttore generale;
- esprime parere su bilanci, piani di area vasta e piani ospedalieri;
- concorre agli indirizzi per l’area vasta.
La conferenza zonale integrata:
- è la conferenza zonale dei sindaci integrata con il direttore generale USL;
- emana indirizzi per il PIS;
- approva il PIS;
- esprime l’intesa per la nomina del responsabile di zona e del coordinatore sociale di zona;
- coordina gli strumenti di programmazione locale;
- approva la convenzione per l’integrazione socio-sanitaria.
Partecipazione dei cittadini, trasparenza e tutela dell’utenza
La disciplina regionale rafforza gli strumenti di partecipazione e tutela degli utenti.
La Regione, le aziende USL e le società della salute devono promuovere la partecipazione di utenti, sindacati, volontariato, associazioni di tutela, cooperazione sociale e terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria.
Gli strumenti principali sono:
- carta dei servizi;
- conferenza dei servizi;
- protocolli d’intesa con le associazioni;
- Consiglio dei cittadini per la salute;
- comitati aziendali di partecipazione;
- comitati di partecipazione di zona-distretto.
Le aziende sanitarie devono:
- approvare e aggiornare annualmente la carta dei servizi;
- adottare un regolamento per la tutela degli utenti;
- informare su prestazioni, tariffe, accesso, tempi di attesa e attività libero-professionale intramuraria;
- predisporre un efficace sistema di raccolta di segnalazioni ed esposti;
- istituire uffici relazioni con il pubblico e punti informativi.
Il Consiglio dei cittadini per la salute ha funzioni consultive e propositive regionali e coordina i comitati aziendali di partecipazione. I comitati aziendali e zonali monitorano qualità, accessibilità, continuità, correttezza dell’informazione e bisogni di salute.
Società della salute
Le società della salute sono organismi consortili tra enti locali e aziende USL, di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. La loro finalità è integrare attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, evitare duplicazioni, governare i servizi territoriali, promuovere innovazione e contrastare disuguaglianze.
Le società della salute svolgono:
- indirizzo e programmazione strategica delle attività territoriali e sociali;
- programmazione operativa e attuativa annuale;
- gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- gestione delle attività di assistenza sociale individuate dal PSSIR;
- controllo, monitoraggio e valutazione.
La costituzione avviene con adesione volontaria degli enti locali e con atto del direttore generale per l’USL; sono richiesti, in via generale, almeno il 75% dei comuni o il 75% della popolazione dell’ambito territoriale, oltre alla USL competente.
Gli organi della società della salute sono:
- assemblea dei soci;
- giunta esecutiva;
- presidente;
- direttore;
- collegio sindacale o revisore unico.
Il direttore della società della salute ha funzioni di programmazione, gestione operativa, direzione amministrativa e finanziaria; predispone gli atti di programmazione, il bilancio, il programma di attività, la proposta di PIS e il piano di inclusione zonale.
Le società della salute sono finanziate da quote del fondo sanitario regionale, del fondo sociale regionale, dai conferimenti degli enti consorziati e dalle risorse destinate ai servizi sociali.
La disciplina contiene anche un regime transitorio ormai storicizzato per le società della salute già costituite, con regole di conferma, adeguamento e, in caso di mancati requisiti, scioglimento e commissariamento. Tali norme hanno oggi rilievo prevalentemente storico e pratico limitato.
Case della salute
Le case della salute sono strutture polivalenti della zona-distretto che fanno parte dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
La loro funzione è garantire:
- un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi;
- presa in carico complessiva della persona;
- integrazione tra prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- valorizzazione della comunità locale e della prevenzione.
La Giunta regionale impartisce indirizzi alle USL sul funzionamento e ha provveduto alla revisione degli indirizzi vigenti entro novanta giorni dalla l.r. 29/2019.
Organizzazione territoriale, zone-distretto e direttori di zona
La zona-distretto è l’ambito territoriale ottimale per valutare bisogni sanitari e sociali e per organizzare ed erogare i servizi territoriali.
Le zone-distretto:
- sono individuate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della conferenza regionale dei sindaci;
- devono rispettare zone disagiate, montane, di confine e insulari;
- non possono comprendere comuni appartenenti a due diverse USL.
Nella zona-distretto il direttore di zona:
- attua la programmazione sanitaria e socio-sanitaria;
- coordina i rapporti con enti locali e strutture aziendali;
- gestisce il budget zonale;
- si raccorda con il presidio ospedaliero di zona;
- svolge monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;
- garantisce la partecipazione dei cittadini.
La struttura di supporto comprende un comitato di coordinamento, un ufficio di direzione zonale e un ufficio di piano. In presenza di società della salute, il direttore generale USL delega al direttore della società della salute le funzioni di direttore di zona.
Organizzazione aziendale: direzione, dipartimenti, presìdi e strutture
Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione è disciplinata dallo statuto aziendale e dai regolamenti interni.
I principi organizzativi sono:
- analisi dei bisogni socio-sanitari;
- flessibilità organizzativa;
- responsabilità di budget;
- integrazione professionale;
- umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza;
- strumenti interaziendali;
- pianificazione strategica e controllo direzionale;
- qualità, appropriatezza, qualificazione ed economicità;
- valutazione dei risultati.
Le aziende USL e le aziende ospedaliero-universitarie sono articolate in strutture organizzative funzionali e professionali. Nelle USL i dipartimenti rappresentano lo strumento ordinario di gestione; tra essi vi sono dipartimenti ospedalieri, territoriali, della medicina generale e delle professioni.
I presidî ospedalieri di zona aggregano gli ospedali presenti nello stesso ambito territoriale e organizzano le prestazioni di ricovero e ambulatoriali. Il direttore del presidio ospedaliero di zona assicura il governo sanitario del presidio, il controllo della qualità e dell’appropriatezza, la gestione del budget e l’organizzazione delle aree di presidio.
Per la rete ospedaliera è previsto anche il direttore di rete ospedaliera, che presidia l’unitarietà di gestione e la coerenza organizzativa degli ospedali, supportando la direzione sanitaria.
Direzione aziendale, incarichi e organi consultivi
La direzione aziendale è composta da direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario; nelle USL vi partecipano anche responsabili di zona, direttore dei servizi sociali e responsabile della rete ospedaliera.
Il direttore generale:
- ha poteri di gestione complessiva e rappresentanza;
- nomina direttori amministrativo, sanitario e, nelle USL, dei servizi sociali;
- adotta statuto aziendale, atti di bilancio, piani attuativi, relazioni sanitarie e atti di gestione patrimoniale rilevanti.
La nomina del direttore generale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, con il coinvolgimento della conferenza aziendale dei sindaci per le USL e dell’università per le aziende ospedaliero-universitarie. Il mandato è disciplinato da contratto di diritto privato, con durata tra tre e cinque anni, rinnovabile.
Sono previste regole su incompatibilità, decadenza, revoca, sospensione e commissariamento, oltre al limite di non più di due mandati consecutivi presso la stessa azienda o ente.
Per i direttori sanitario, amministrativo e dei servizi sociali valgono requisiti specifici, rapporto esclusivo e limiti di durata complessiva degli incarichi.
Organi consultivi aziendali principali sono:
- collegio di direzione;
- consiglio dei sanitari;
- collegio sindacale.
Il collegio di direzione supporta programmazione, valutazione, formazione, ricerca, innovazione e governo clinico. I consigli dei sanitari esprimono pareri sugli atti di organizzazione e programmazione aziendale.
Governo clinico, organismi tecnici e qualità dei servizi
La Regione ha istituito un sistema articolato di governo clinico regionale composto da più organismi e strutture tecniche:
- Organismo toscano per il governo clinico;
- strutture regionali di governo clinico;
- Osservatorio per le professioni sanitarie;
- Commissione terapeutica regionale;
- Commissione di valutazione degli investimenti sanitari;
- commissione regionale per la formazione sanitaria;
- Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria;
- Commissione regionale di bioetica;
- comitati per l’etica nella clinica;
- comitati etici per la sperimentazione clinica.
L’Organismo toscano per il governo clinico coordina le attività di governo clinico, esprime pareri tecnico-scientifici, predispone e monitora percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e assicura coerenza tra gli organismi regionali.
La Commissione terapeutica regionale cura il prontuario terapeutico regionale e formula proposte su uso dei farmaci, farmaco-vigilanza, monitoraggio dei dati, innovazioni farmaceutiche e sistemi di distribuzione.
La Commissione regionale di bioetica e i comitati etici hanno funzioni di tutela dei diritti, della dignità e della centralità dei pazienti e di supporto etico alla sperimentazione clinica e alla clinica.
Formazione sanitaria e rete formativa
La Regione istituisce la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua, composta da aziende sanitarie, ESTAR, società della salute, ARS, enti di ricerca, istituti regionali e altre strutture formative.
La commissione regionale per la formazione sanitaria elabora proposte e pareri su:
- programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazione continua;
- coordinamento del sistema formativo;
- accreditamento degli eventi formativi e dei provider ECM;
- qualità delle metodologie formative;
- formazione multiprofessionale.
L’Osservatorio per le professioni sanitarie collabora alla rilevazione del fabbisogno formativo e alla definizione degli standard di performance professionale.
IRCCS e rapporti con le università
La legge disciplina i rapporti con gli IRCCS pubblici e privati e con le università.
Per le università toscane è previsto un protocollo d’intesa con la Regione, che regola l’apporto alle attività assistenziali e, reciprocamente, l’apporto del servizio sanitario alle attività didattiche.
Per gli IRCCS pubblici toscani, oggi ricompresi anche nella disciplina degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, sono definiti:
- organi di governo;
- nomina del direttore generale, del consiglio di indirizzo e verifica, del direttore scientifico, del collegio sindacale e del collegio di direzione;
- regolamento di organizzazione e funzionamento;
- funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
Gli IRCCS pubblici sono parte integrante del servizio sanitario regionale e svolgono attività di alta qualificazione in assistenza, ricerca e formazione.
Rete pediatrica toscana e continuità assistenziale pediatrica
La rete pediatrica toscana è il complesso delle attività di diagnosi, cura e ricerca in ambito pediatrico svolte dal Meyer IRCCS, dalle aziende sanitarie e dagli altri enti del SSR.
La rete garantisce:
- omogeneità e qualità dell’assistenza pediatrica;
- presa in carico vicino al luogo di residenza;
- continuità assistenziale e cure tempestive;
- percorsi per la grave cronicità pediatrica;
- transizione dall’età adolescenziale all’età adulta;
- formazione omogenea del personale.
Gli organi della rete sono:
- Comitato strategico;
- Comitato tecnico organizzativo;
- Consulta tecnico scientifica.
La Giunta regionale promuove sperimentazioni di teleconsulto e guardia pediatrica attiva per garantire continuità assistenziale nei giorni prefestivi, festivi e nei fine settimana.
Emergenza-urgenza
Il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto da:
- sistema di allarme sanitario;
- sistema territoriale di soccorso;
- sistema ospedaliero di emergenza.
È disciplinato un articolato sistema di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, basato su:
- associazioni di volontariato iscritte in un elenco regionale;
- comitati della CRI;
- organismi rappresentativi delle associazioni e comitato regionale CRI;
- conferenza regionale permanente;
- comitati di coordinamento presso ciascuna USL;
- piani attuativi e operativi locali;
- sistema budgetario;
- monitoraggio e valutazione regionale.
La Regione può affidare a terzi l’attività solo quando non sia assicurabile dai soggetti del sistema, dopo aver esperito ogni utile tentativo e tramite procedure di evidenza pubblica.
Assistenza farmaceutica
L’assistenza farmaceutica territoriale è erogata tramite farmacie convenzionate, pubbliche e private, e può essere erogata direttamente dalle USL o dalle aziende sanitarie in specifici casi:
- farmaci per i quali occorre un controllo ricorrente;
- medicinali per assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- primo ciclo terapeutico dopo dimissione o visita specialistica.
La Giunta regionale approva annualmente le direttive di programmazione dell’assistenza farmaceutica, fissando livelli di erogazione, tetti di spesa, criteri di monitoraggio e misure di contenimento della spesa.
Le aziende USL effettuano controlli sulle prescrizioni e valutano l’appropriatezza prescrittiva mediante apposite commissioni aziendali. La Regione ha inoltre istituito la Commissione terapeutica regionale per il prontuario e il governo dell’uso appropriato di farmaci e dispositivi medici.
Prestazioni, accesso e sistemi di prenotazione
Le prestazioni sanitarie sono di norma erogate nei presìdi del SSR, ma possono essere svolte anche in sedi diverse, secondo la normativa vigente e gli accordi con gli organismi interessati.
L’accesso è normalmente subordinato a prescrizione o richiesta sul modulario del servizio sanitario nazionale, salvo emergenza-urgenza, trattamenti sanitari obbligatori, prevenzione e altri casi previsti.
I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale e garantire accesso trasparente, immediato e territorialmente circolare alle prestazioni.
Esternalizzazione, convenzioni e rapporti con privato sociale
La Regione disciplina i rapporti con istituzioni sanitarie private, volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale.
Le strutture private accreditate concorrono all’erogazione delle prestazioni necessarie sulla base di criteri regionali che tengono conto di:
- copertura del fabbisogno;
- esiti dell’accreditamento;
- condizioni di disagio o accessibilità;
- vincoli economici.
Sono previsti anche accordi e convenzioni per l’accesso indiretto a specifiche prestazioni.
Finanziamento del servizio sanitario regionale
Il fondo sanitario regionale è composto da:
- fondo ordinario di gestione;
- fondi per finanziamento delle funzioni assistenziali;
- fondi per investimenti, manutenzione e rinnovo del patrimonio;
- fondi finalizzati all’organizzazione del sistema.
La Giunta regionale stima annualmente il fabbisogno finanziario triennale e ripartisce le risorse tra aziende e enti del SSR.
Per le USL, il finanziamento avviene tramite il fondo ordinario di gestione e quote per specifici progetti o funzioni assistenziali. Per le aziende ospedaliero-universitarie, il finanziamento è legato al volume delle prestazioni e alle funzioni di riferimento regionale non remunerate adeguatamente dalle tariffe.
Sono disciplinati inoltre:
- mobilità sanitaria;
- tariffe;
- tetti di spesa;
- compensazioni interaziendali;
- possibilità di indebitamento per investimenti entro limiti prefissati.
Patrimonio, immobili, alienazioni e investimenti
La legge regola in modo dettagliato il patrimonio delle aziende e degli enti del SSR.
Per gli immobili e gli altri beni sono previste procedure di:
- ricognizione periodica;
- alienazione;
- concessione;
- valorizzazione;
- donazione;
- comodato;
- uso con finalità di miglioramento e valorizzazione.
Le aziende devono approvare ogni tre anni una ricognizione del patrimonio, con l’elenco degli immobili da mantenere, da riqualificare, da alienare o in corso di concessione/permuta, indicando anche gli obiettivi finanziari attesi.
Le alienazioni possono avvenire:
- con offerta al pubblico;
- a trattativa privata in casi specifici;
- a trattativa diretta in casi tassativi;
- in favore di enti pubblici o enti del terzo settore nei casi previsti.
Il PSSIR e gli atti di programmazione vincolano le previsioni di smobilizzo e l’utilizzo dei proventi per investimenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Gli investimenti sanitari di valore rilevante sono sottoposti a valutazione regionale tramite la Commissione di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime parere vincolante per l’inserimento nel piano degli investimenti allegato ai bilanci.
Contabilità, bilanci e controlli economico-finanziari
La legge disciplina in modo analitico il sistema di contabilità pubblica aziendale.
Sono previsti:
- bilancio pluriennale di previsione;
- bilancio preventivo economico annuale;
- bilancio di esercizio;
- contabilità generale;
- contabilità analitica;
- sistema budgetario;
- controllo di gestione.
I bilanci sono adottati e trasmessi secondo un calendario definito:
- entro il 15 novembre per il bilancio pluriennale e annuale;
- entro il 30 novembre alla Giunta;
- approvazione entro il 31 dicembre;
- bilancio di esercizio entro il 15 aprile;
- approvazione entro il 31 maggio.
La Regione effettua monitoraggi trimestrali sull’andamento economico delle gestioni e, in caso di scostamenti, richiede azioni correttive. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito regionale.
Per ESTAR e per l’ARS sono previsti specifici regimi di bilancio, controllo e finanziamento.
ESTAR
L’ESTAR è l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, operativo dal 1° ottobre 2014, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia.
Svolge funzioni di:
- approvvigionamento di beni e servizi;
- logistica e magazzini;
- tecnologie informatiche e sanitarie;
- procedure concorsuali e selettive;
- pagamento delle competenze economiche del personale;
- gare per manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare.
Può svolgere ulteriori funzioni tecnico-amministrative e, su richiesta, gare per servizi socio-sanitari. Opera come centrale di committenza regionale e partecipa alla rete telematica toscana.
Gli organi sono:
- direttore generale;
- consiglio direttivo;
- collegio sindacale.
Agenzia regionale di sanità
L’ARS è l’ente di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale per studi e ricerca epidemiologica e sulla qualità dei servizi.
Le sue funzioni comprendono:
- supporto tecnico-scientifico alla programmazione;
- definizione di indicatori e strumenti di analisi dei bisogni;
- valutazione di qualità, equità di accesso e rispondenza ai fini di salute;
- diffusione delle conoscenze;
- gestione di reti di monitoraggio;
- consulenza a enti, aziende sanitarie, società della salute e altri soggetti.
Gli organi dell’ARS sono:
- Comitato di indirizzo e controllo;
- direttore;
- collegio dei revisori dei conti.
Norme transitorie e finali
Il testo contiene numerose norme transitorie e di prima applicazione, molte delle quali sono ormai superate o prive di attualità pratica, ad esempio quelle su:
- riorganizzazione di aree vaste;
- costituzione di elenchi per direttori e figure apicali;
- transizione e scioglimento di società della salute;
- passaggi organizzativi per Meyer IRCCS;
- proroga di graduatorie concorsuali.
Sono presenti anche norme finanziarie e abrogazioni espresse di precedenti discipline regionali in materia di organizzazione sanitaria.
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