Cassazione Civile, Ordinanza n. 21144/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2013 a favore di un dipendente regionale. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per € 1.600,00, ma la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile: secondo il giudice di merito, l'integrazione del 16.4.2014 all'accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014 non aveva eliminato il diritto al compenso, ma aveva solo preso atto dell'insufficienza delle risorse e previsto una moratoria. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e degli accordi collettivi, sostenendo che l'accordo del 16.4.2014 aveva superato il precedente assetto del 2010 e non imponeva più il pagamento della retribuzione di risultato nella misura del 25%, ma subordinava l'erogazione alla previa disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate del fondo 2013 e al reperimento effettivo dei fondi. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per aver ritenuto esigibile un credito assoggettato a una condizione sospensiva non avveratasi e per non aver considerato che mancava prova dell'effettiva disponibilità delle somme necessarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Lazio. Richiamando un precedente conforme, ha affermato che la retribuzione di risultato non è una voce automatica, ma presuppone la previa determinazione degli obiettivi, la valutazione annuale del loro raggiungimento e il rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'amministrazione. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come certo, liquido ed esigibile un credito che, in base all'accordo integrativo e alla situazione di insufficienza delle risorse, non risultava immediatamente dovuto; la eventuale pretesa in caso di mancata erogazione avrebbe potuto semmai rilevare sul piano risarcitorio, ma tale domanda non era stata proposta. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito revocando il decreto ingiuntivo opposto e ha compensato integralmente le spese dell'intero processo in ragione dell'andamento dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamo al precedente conforme per relationem nella motivazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito
art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013
attribuisce al Collegio dei Revisori dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge
art. 10, comma 4, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.1.2004
viene richiamato come disciplina del range entro cui la retribuzione di risultato può essere corrisposta
art. 10, comma 4, accordo di concertazione n. 2/2010 del 6.10.2010
indicato come fonte che prevedeva la retribuzione di risultato nella misura del 25%
Massime di principio
- La retribuzione di risultato nel pubblico impiego contrattualizzato non matura automaticamente per il solo svolgimento dell'incarico, ma richiede la previa fissazione degli obiettivi, la verifica annuale del loro raggiungimento e il rispetto delle risorse disponibili.
- Quando la contrattazione integrativa subordina l'erogazione di un emolumento accessorio alla disponibilità di fondi o alla compatibilità finanziaria, il diritto del dipendente non è esigibile in assenza dell'adempimento di tali presupposti.
- La rideterminazione o riduzione dell'importo accessorio in sede sindacale, se coerente con la disponibilità delle risorse e con i vincoli di bilancio, non integra di per sé un illecito né fa sorgere diritti quesiti alla misura originaria.
- Se il credito azionato dipende da presupposti finanziari non realizzati, l'eventuale tutela del lavoratore può eventualmente spostarsi sul piano risarcitorio, ma tale domanda deve essere specificamente proposta.
- La Cassazione può decidere nel merito e revocare il decreto ingiuntivo quando l'errore di diritto è risolutivo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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