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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21078/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un docente a tempo indeterminato, che aveva prestato servizio per più anni presso un CPIA operante in un istituto penitenziario, aveva partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2018/2019. Egli sosteneva di avere diritto al riconoscimento cumulativo di due precedenze previste dall'art. 23, commi 14 e 15, del CCNI sulla mobilità del personale scolastico: da un lato la precedenza per il servizio triennale presso strutture penitenziarie; dall'altro la precedenza per il servizio nei corsi per l'educazione degli adulti. Nei giudizi di merito era stato riconosciuto solo il titolo di precedenza del comma 14. Con il ricorso per cassazione il docente denunciava violazione dell'art. 23, commi 14 e 15, del CCNI, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il servizio reso presso il carcere dovesse valere anche come insegnamento nei corsi per adulti, che l'avverbio "analogamente" nel comma 15 implicasse la cumulabilità, e che il comportamento dell'amministrazione in altre annualità confermasse tale lettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la censura investiva l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo, la quale è riservata al giudice di merito e può essere scrutinata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio motivazionale nei limiti consentiti. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva applicato correttamente i criteri interpretativi, valorizzando il dato letterale, il rapporto tra i due commi e la non decisività del comportamento non univoco dell'amministrazione; il ricorrente, invece, si era limitato a prospettare una diversa interpretazione più favorevole, inammissibile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 14 e 15, CCNI mobilità personale docente, educativo e A.T.A. a.s. 2018/2019

    Le due precedenze previste dai commi 14 e 15 hanno ambiti applicativi distinti; il servizio prestato presso strutture penitenziarie non è automaticamente cumulabile con la precedenza relativa ai corsi per l'educazione degli adulti.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    La violazione dei contratti collettivi è deducibile in cassazione, quanto ai contratti collettivi, solo secondo i limiti fissati dalla disciplina richiamata e dalla distinzione tra contratti nazionali e integrativi.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali giustifica il diverso sindacato di legittimità rispetto ai contratti integrativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere denunciata solo nei limiti consentiti; non è ammesso usare il vizio per ottenere una nuova interpretazione del testo negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'interpretazione del contratto integrativo può essere censurata per vizio motivazionale solo nei ristretti limiti del testo applicabile ratione temporis.

  • art. 1362 c.c.

    Nell'interpretazione del contratto occorre ricercare la comune intenzione delle parti, senza svalutare il dato letterale, che resta prioritario quando sia chiaro e univoco.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, coordinando il comma 14 e il comma 15 dell'art. 23.

  • art. 1366 c.c.

    Il ricorso evocava anche il criterio di buona fede nell'interpretazione, ma la Corte ha ritenuto corretta l'esegesi effettuata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura era formulata anche come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non ha riconosciuto violazioni nella valutazione del materiale istruttorio e del comportamento delle parti da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La norma è richiamata quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo integrativo non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un contratto collettivo nazionale; l'interpretazione del contratto integrativo appartiene al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova interpretazione della clausola negoziale sotto la veste della violazione di legge: il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • Quando il testo contrattuale è ritenuto chiaro, il dato letterale conserva funzione prioritaria nell'interpretazione; il richiamo alla comune intenzione delle parti non consente di sovvertire una formulazione univoca.
  • Le clausole contrattuali vanno lette in modo coordinato tra loro, ma la specialità e la diversa ampiezza delle previsioni possono giustificare una lettura differenziata delle fattispecie disciplinate.
  • Un comportamento non univoco tenuto dalle parti in occasione di applicazioni pratiche del contratto non è di per sé decisivo per l'interpretazione, specie se il testo contrattuale offre un significato plausibile già dal dato letterale.
  • Se di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una delle interpretazioni possibili, anche se non sia quella preferita dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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