Cassazione Civile, Ordinanza n. 21147/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto in primo grado la rideterminazione degli scatti di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e il pagamento delle differenze retributive, assumendo che la Regione non avesse correttamente valorizzato la maggiore anzianità riconosciutagli per il periodo di servizio prestato dal 16.10.1987 alle dipendenze del Commissariato Straordinario di Governo per la Campania. In appello la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda nella parte in cui, rispetto alla prospettazione originaria che richiamava i parametri della IV qualifica funzionale, veniva introdotta per la prima volta la richiesta di applicare i parametri della VI qualifica funzionale, qualificando tale mutamento come nuova causa petendi ai sensi dell'art. 437 c.p.c.; inoltre ha confermato la prescrizione delle pretese anteriori al quinquennio dalla messa in mora, ritenendo il credito già conoscibile e azionabile da tempo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 437 c.p.c. e del D.P.R. n. 333/1990, sostenendo che la domanda sulla VI qualifica non fosse nuova, e la violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., assumendo che la prescrizione dovesse decorrere solo dal decreto di reinquadramento del 2011 e non da epoca anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investiva in realtà l'interpretazione della domanda originaria e dei conteggi allegati, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non dedotto in modo coerente; il motivo quindi mirava soltanto a ottenere una diversa lettura degli atti processuali. Sul secondo motivo ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome, non specificamente attaccate dal ricorrente: la pregressa determinazione della misura della RIA già con decreto del 1999, la percezione di una RIA inferiore almeno dal 2004 che rendeva il credito conoscibile e azionabile, e il difetto di specifica censura delle argomentazioni del primo giudice. Mancando il confronto con tutte le basi della decisione impugnata, la doglianza sulla decorrenza della prescrizione è stata ritenuta inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
La deduzione di novità della domanda in appello è stata trattata come questione che, nel caso concreto, dipende dall'interpretazione della domanda originaria compiuta dal giudice di merito; tale apprezzamento di fatto non è censurabile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
D.P.R. n. 333/1990
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa sulla rideterminazione della RIA, ma non è stata accolta la censura perché diretta in realtà contro l'interpretazione della domanda.
art. 2948 c.c.
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 2935 c.c.
La Corte di merito ha ritenuto che la prescrizione decorresse dal momento in cui il diritto era esercitabile, ritenendo già conoscibile e azionabile il credito da epoca anteriore al decreto di reinquadramento del 2011.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non è il mezzo corretto per contestare la concreta interpretazione della domanda o degli atti processuali, trattandosi di apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla valutazione di fatto del giudice di merito è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale, nei confini vigenti della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte della modifica al regime dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda introduttiva e delle eccezioni, quando dipende dalla lettura dell'atto processuale e dei conteggi allegati, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere censurata come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio di motivazione.
- Se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non le censuri tutte specificamente, poiché anche una sola ratio non attaccata è sufficiente a mantenere ferma la pronuncia.
- La prescrizione dei crediti decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, e la conoscibilità del credito da parte del titolare può rilevare come elemento decisivo per individuare il dies a quo.
- La deduzione che un credito retributivo sorga solo da un successivo provvedimento amministrativo non è idonea, di per sé, a spostare la decorrenza della prescrizione se il credito era già determinato o comunque conoscibile e azionabile in precedenza.
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