Cassazione Civile, Ordinanza n. 15175/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La lite riguarda un'intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo con una precedente cartella. La contribuente aveva impugnato l'intimazione davanti al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che la cartella presupposta fosse stata notificata invalidamente perché consegnata al portiere senza la comunicazione prescritta dalle norme richiamate sulla notificazione postale; che, in ogni caso, la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini decadenziali per la riscossione, con conseguente invalidità della pretesa; e che l'intimazione fosse carente di motivazione, perché indicava solo l'importo degli interessi di mora senza spiegare il criterio di calcolo. La CTR aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo valida la notifica della cartella e precluso ogni esame del merito della pretesa fiscale, perché la cartella non era stata tempestivamente impugnata. In cassazione la contribuente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella eseguita a mezzo posta e consegnata al portiere; 2) violazione della disciplina decadenziale della riscossione mediante ruolo; 3) violazione della normativa sul contenuto e sulla motivazione degli atti tributari, oltre al diritto di difesa, per difetto di motivazione dell'intimazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e, comunque, manifestamente infondato perché la notifica della cartella mediante raccomandata consegnata al portiere è valida ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza applicazione della disciplina della L. n. 890 del 1982 invocata dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto contro la cartella presupposta, ormai ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, quindi non più aggredibile tramite l'impugnazione dell'intimazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il testo dell'intimazione e non consentiva alla Corte di verificare la doglianza sulla motivazione degli interessi di mora. La Corte ha inoltre precisato, in via di rettifica della motivazione della CTR, che l'intimazione di pagamento è atto impugnabile, pur essendo una facoltà e non un onere; tuttavia tale precisazione non ha inciso sull'esito finale, che è stato di rigetto con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento
la notifica della cartella eseguita dal concessionario con invio diretto di raccomandata si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario; si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. n. 890 del 1982 nel caso di notificazione semplificata
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
termine di 60 giorni dalla notificazione
la cartella, se ritualmente notificata, deve essere impugnata nei termini; decorso il termine, i vizi della cartella non possono essere fatti valere contro l'intimazione successiva
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l'intimazione di pagamento è comunque atto impugnabile quando esprime una pretesa tributaria ormai definita; la sua impugnazione è una facoltà e non un onere
efficacia probatoria dell'atto pubblico
l'avviso di ricevimento fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni dell'ufficiale postale circa la consegna dell'atto al consegnatario
art. 1 comma 5-bis d.l. n. 106 del 2005
termine decadenziale per la notifica della cartella
richiamato dalla ricorrente quale parametro decadenziale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la cartella ormai definitiva
invocato per il difetto di motivazione dell'intimazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
invocato unitamente all'art. 7 L. n. 212 del 2000 sul contenuto motivazionale degli atti tributari
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una motivazione chiara dell'atto impugnato
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per contestare la notificazione della cartella mediante consegna al portiere
richiamati dalla ricorrente quale disciplina generale della notificazione
richiamato dalla ricorrente come modello della comunicazione al destinatario quando l'atto è consegnato a persona diversa
richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con le norme sulla notificazione a mezzo posta
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina della notifica postale ordinaria
art. 7 comma 6 L. n. 890 del 1982
richiamato dalla ricorrente per affermare la necessità dell'avviso al destinatario quando la consegna avviene al portiere
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è notificata dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e la consegna al portiere del destinatario è idonea a perfezionare la notifica, se risultante dall'avviso di ricevimento.
- L'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario fa piena prova, fino a querela di falso, della consegna dell'atto al domicilio del destinatario e della qualità del ricevente accertata dall'ufficiale postale.
- I vizi della cartella di pagamento ritualmente notificata devono essere fatti valere con impugnazione tempestiva dell'atto presupposto; se la cartella non viene contestata nei termini, non è più possibile riesaminarne il merito impugnando soltanto l'intimazione di pagamento successiva.
- L'intimazione di pagamento, pur non essendo un atto espressamente tipizzato tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, è comunque impugnabile quando manifesta una pretesa tributaria ormai definita; la sua impugnazione costituisce una facoltà, non un onere.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe il contenuto motivazionale di un atto tributario deve essere autosufficiente e riportare il testo rilevante dell'atto impugnato, altrimenti è inammissibile.
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