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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17489/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, sulla base dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva rigettato l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo: che la gestione fosse obiettivamente antieconomica, con conseguente onere della contribuente di spiegare la sproporzione; che fosse plausibile una percentuale di ricarico del 12%; che fosse inammissibile una censura nuova proposta per la prima volta in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992; e che il primo giudice avesse errato nel computare tra gli altri ricavi anche i proventi da affitto di immobili. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e delle presunzioni semplici, per avere la CTR recepito senza adeguato vaglio critico la ricostruzione dell'Ufficio e per non aver rilevato che l'Ufficio non aveva provato l'inattendibilità della contabilità, limitandosi all'antieconomicità; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato dati di bilancio e indicatori di redditività asseritamente idonei a escludere l'antieconomicità; 3) violazione delle norme sull'accertamento e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla percentuale di ricarico del 12%, ritenuta non sorretta da criteri esplicitati e non applicabile alla contribuente; 4) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR accolto l'appello incidentale dell'Ufficio su una domanda ritenuta nuova. Nelle more la ricorrente ha depositato memoria attestando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ex l. n. 197 del 2022, con rinuncia al giudizio e richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata e della dichiarazione di rinuncia al giudizio, rilevando che la documentazione prodotta attestava la quantificazione degli importi dovuti ai fini della definizione. Ha quindi affermato che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il processo di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.; tuttavia, mancando la prova della comunicazione della rinuncia alla controparte, la rinuncia rileva comunque come sopravvenuta carenza di interesse e determina l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, ritenendo che il costo del processo sia assorbito dalla definizione agevolata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi, accompagnata da rinuncia al giudizio, può determinare la declaratoria di estinzione del processo; in difetto della prova della comunicazione della rinuncia alla controparte, l'effetto processuale si traduce comunque in inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, la contestazione dell'antieconomicità della gestione e l'utilizzo di una percentuale di ricarico possono costituire elementi presuntivi rilevanti, ma la decisione deve confrontarsi criticamente con i dati di causa e con le deduzioni della parte contribuente.
  • La parte che contesta l'accertamento fondato su antieconomicità e ricarichi deve allegare elementi specifici idonei a superare la presunzione posta a base dell'atto impositivo e non può limitarsi a contestazioni generiche.
  • Nel giudizio di appello tributario è inammissibile la proposizione di questioni nuove non dedotte in primo grado.
  • La rinuncia sopravvenuta al ricorso, quando dipendente da una definizione agevolata intervenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, non comporta il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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