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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07052/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione su un immobile di proprietà della contribuente, immobile che era stato conferito in un fondo patrimoniale. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'agente ritenendo che, ai sensi dell'art. 170 c.c., il bene del fondo non fosse aggredibile perché il debito tributario garantito non era stato contratto per bisogni della famiglia. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria e sostenendo che l'opposizione all'iscrizione ipotecaria dovesse essere devoluta al giudice tributario quando il credito sottostante ha natura tributaria; secondo, deducendo violazione degli artt. 170 c.c. e 77 d.P.R. 602/1973 e sostenendo che il limite di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale non si applicherebbe all'iscrizione ipotecaria, qualificata come misura cautelare prodromica all'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di giurisdizione risultava coperta da giudicato interno: il giudice di primo grado aveva pronunciato nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e la parte non aveva tempestivamente censurato tale profilo nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione ipotecaria non volontaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973; quindi l'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale è legittima solo se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non conosceva l'estraneità di quel debito a tali bisogni. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui grava sul debitore opponente l'onere di provare non solo l'esistenza e l'opponibilità del fondo patrimoniale, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle esigenze familiari. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell'agente della riscossione alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dalla sentenza d'appello per qualificare l'opposizione, con conseguente individuazione del giudice ordinario come giudice competente nel caso concreto, profilo poi coperto da giudicato interno.

  • art. 5 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo come norma violata in tema di giurisdizione/competenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato nel primo motivo in relazione alla giurisdizione tributaria; la Corte non entra nel merito per la formazione del giudicato interno.

  • art. 19, comma 1, lett. e-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato nel primo motivo per affermare la devoluzione al giudice tributario dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 170 c.c.

    La regola che limita l'aggressione esecutiva dei beni del fondo patrimoniale si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria; l'iscrizione è legittima solo se il debito è per bisogni della famiglia o se il creditore ignorava la sua estraneità a tali bisogni.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione sui beni del contribuente è soggetta al limite dell'art. 170 c.c. quando i beni fanno parte di un fondo patrimoniale.

  • art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamato soltanto per dare atto della presentazione di una domanda di definizione agevolata dei carichi, senza incidenza decisiva sull'esito del giudizio.

  • art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata da remoto.

  • art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere tempestivamente proposta nei gradi di merito: se il giudice di primo grado decide nel merito e la parte non impugna quel capo, si forma giudicato interno sulla giurisdizione e la questione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
  • L'art. 170 c.c. opera anche rispetto all'iscrizione ipotecaria non volontaria eseguita dall'agente della riscossione sui beni compresi in un fondo patrimoniale.
  • L'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima solo se il credito è stato contratto per i bisogni della famiglia, oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • In caso di contestazione dell'aggressione esecutiva di beni in fondo patrimoniale, grava sul debitore opponente l'onere di provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia che il debito sia estraneo ai bisogni familiari.
  • La natura tributaria del credito non esclude, di per sé, l'applicazione del limite di cui all'art. 170 c.c.; ciò che rileva è la funzione concreta del debito rispetto ai bisogni della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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