Cassazione Civile, Ordinanza n. 32519/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano prestato attività come rilevatori per l'ente pubblico fino all'ottobre 2009 mediante reiterati contratti di collaborazione; successivamente l'attività era stata esternalizzata a una società terza, con la quale essi avevano stipulato contratti di lavoro a progetto. In giudizio chiedevano: l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico; il riconoscimento del trattamento retributivo del collaboratore tecnico di VI livello; il pagamento del T.F.R. e dei contributi; il diritto alla stabilizzazione ai sensi della normativa sul precariato pubblico; il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione e da reiterazione abusiva dei contratti. Nel ricorso per cassazione deducevano, in sintesi: omesso esame di un fatto decisivo per mancato confronto con 8 telelavoratori dipendenti; violazione dell'art. 2094 c.c. per non avere considerato la subordinazione attenuata dei telelavoratori; violazione degli artt. 29 e 84 d.lgs. 276/2003 per non avere accertato la riconducibilità all'ente dell'attività svolta per la società terza; violazione della disciplina sulla stabilizzazione del personale precario, assumendo che essa si estendesse anche ai co.co.co.; violazione della disciplina sul c.d. danno comunitario per mancato riconoscimento del risarcimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato, per un verso, che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, preclusa in cassazione, anche in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre ribadito che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti della corretta enunciazione dei criteri giuridici. Quanto alla stabilizzazione, ha interpretato le norme invocate in senso tassativo e conforme al principio del pubblico concorso, escludendo che i co.co.co. potessero accedere alla stabilizzazione senza previa procedura selettiva e senza i requisiti e i limiti previsti dalla legge. Infine ha escluso il danno c.d. eurounitario, poiché esso presuppone la previa riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La valutazione della subordinazione dipende dall'accertamento di fatto del concreto assetto del rapporto; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito, salvo il controllo sulla corretta individuazione dei criteri giuridici astratti.
La Corte ha escluso, in fatto, interferenze dell'ente pubblico nella gestione del rapporto esternalizzato e quindi la riconducibilità del rapporto all'ente ai fini della disciplina invocata.
Richiamato dai ricorrenti come norma collegata alla pretesa riconducibilità del rapporto all'ente; la censura è stata respinta perché fondata su una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.
art. 1, comma 519, L. 296/2006
La stabilizzazione presuppone i requisiti e le modalità previste dalla disciplina speciale; non basta la mera allegazione di un rapporto di fatto o di collaborazione.
La disposizione va letta nel contesto del sistema di stabilizzazione del precariato pubblico e non consente di intendere la stabilizzazione dei co.co.co. come automatica o sganciata dalla procedura selettiva; il richiamo ai commi precedenti conferma la centralità del concorso pubblico.
art. 1, commi 529 e 560, L. 296/2006
Il richiamo a tali commi è stato interpretato come conferma di un percorso di "pre-stabilizzazione" e, comunque, della necessità di procedure selettive e della regola del concorso pubblico.
art. 3, comma 106, L. 244/2007
La norma, secondo la Corte, indica che per i co.co.co. il legislatore ha previsto l'accesso ai ruoli attraverso concorso pubblico, con valorizzazione del servizio prestato come titolo, non una stabilizzazione automatica.
Il richiamo alla disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego non consente il riconoscimento del danno comunitario senza la previa riqualificazione del rapporto come subordinato.
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 165/2001 dai ricorrenti; la Corte ha escluso che da tale combinato disposto discenda, nel caso di contratti di collaborazione, il risarcimento invocato senza riqualificazione del rapporto.
Anche l'eventuale nullità dei contratti di collaborazione potrebbe al più comportare l'applicazione della prestazione di fatto, ma non costituire titolo per consolidare un rapporto nel pubblico impiego.
art. 97 Cost.
La disciplina speciale di stabilizzazione è stata letta come deroga tassativa al principio del pubblico concorso, da non estendere oltre i casi previsti dalla legge.
art. 14 preleggi
Le norme eccezionali in materia di stabilizzazione non possono essere applicate oltre i casi e i tempi da esse considerati.
La censura per omesso esame è stata ritenuta inconferente perché diretta in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto, oggi preclusa nei limiti del novellato n. 5.
La "doppia conforme" limita la denunciabilità in cassazione dell'omesso esame dei fatti decisivi quando le sentenze di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter argomentativo.
Richiamato quale parametro del danno c.d. eurounitario, ma la sua applicazione è stata esclusa perché subordinata alla previa riqualificazione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla subordinazione del rapporto in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove: la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti dell'errore di diritto nella definizione dei criteri astratti.
- Quando vi è "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente compresso e non può essere usato per sollecitare la rilettura degli elementi istruttori già vagliati dai giudici di merito.
- Le norme sulla stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione sono di stretta interpretazione, perché derogano al principio del concorso pubblico: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Per accedere alla stabilizzazione nel pubblico impiego non basta avere svolto in concreto attività assimilabili a quelle del lavoro subordinato: occorre il rispetto delle condizioni, delle procedure selettive e dei requisiti espressamente stabiliti dalla legge.
- La tutela risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti flessibili nel pubblico impiego presuppone, secondo l'impostazione richiamata, la previa riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione; in difetto, non è configurabile il c.d. danno eurounitario nei termini invocati.
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