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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32519/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano prestato attività come rilevatori per l'ente pubblico fino all'ottobre 2009 mediante reiterati contratti di collaborazione; successivamente l'attività era stata esternalizzata a una società terza, con la quale essi avevano stipulato contratti di lavoro a progetto. In giudizio chiedevano: l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico; il riconoscimento del trattamento retributivo del collaboratore tecnico di VI livello; il pagamento del T.F.R. e dei contributi; il diritto alla stabilizzazione ai sensi della normativa sul precariato pubblico; il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione e da reiterazione abusiva dei contratti. Nel ricorso per cassazione deducevano, in sintesi: omesso esame di un fatto decisivo per mancato confronto con 8 telelavoratori dipendenti; violazione dell'art. 2094 c.c. per non avere considerato la subordinazione attenuata dei telelavoratori; violazione degli artt. 29 e 84 d.lgs. 276/2003 per non avere accertato la riconducibilità all'ente dell'attività svolta per la società terza; violazione della disciplina sulla stabilizzazione del personale precario, assumendo che essa si estendesse anche ai co.co.co.; violazione della disciplina sul c.d. danno comunitario per mancato riconoscimento del risarcimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato, per un verso, che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, preclusa in cassazione, anche in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre ribadito che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti della corretta enunciazione dei criteri giuridici. Quanto alla stabilizzazione, ha interpretato le norme invocate in senso tassativo e conforme al principio del pubblico concorso, escludendo che i co.co.co. potessero accedere alla stabilizzazione senza previa procedura selettiva e senza i requisiti e i limiti previsti dalla legge. Infine ha escluso il danno c.d. eurounitario, poiché esso presuppone la previa riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La valutazione della subordinazione dipende dall'accertamento di fatto del concreto assetto del rapporto; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito, salvo il controllo sulla corretta individuazione dei criteri giuridici astratti.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    La Corte ha escluso, in fatto, interferenze dell'ente pubblico nella gestione del rapporto esternalizzato e quindi la riconducibilità del rapporto all'ente ai fini della disciplina invocata.

  • art. 84 d.lgs. 276/2003

    Richiamato dai ricorrenti come norma collegata alla pretesa riconducibilità del rapporto all'ente; la censura è stata respinta perché fondata su una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.

  • art. 1, comma 519, L. 296/2006

    La stabilizzazione presuppone i requisiti e le modalità previste dalla disciplina speciale; non basta la mera allegazione di un rapporto di fatto o di collaborazione.

  • art. 3, comma 94, L. 244/2007

    La disposizione va letta nel contesto del sistema di stabilizzazione del precariato pubblico e non consente di intendere la stabilizzazione dei co.co.co. come automatica o sganciata dalla procedura selettiva; il richiamo ai commi precedenti conferma la centralità del concorso pubblico.

  • art. 1, commi 529 e 560, L. 296/2006

    Il richiamo a tali commi è stato interpretato come conferma di un percorso di "pre-stabilizzazione" e, comunque, della necessità di procedure selettive e della regola del concorso pubblico.

  • art. 3, comma 106, L. 244/2007

    La norma, secondo la Corte, indica che per i co.co.co. il legislatore ha previsto l'accesso ai ruoli attraverso concorso pubblico, con valorizzazione del servizio prestato come titolo, non una stabilizzazione automatica.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Il richiamo alla disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego non consente il riconoscimento del danno comunitario senza la previa riqualificazione del rapporto come subordinato.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001

    Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 165/2001 dai ricorrenti; la Corte ha escluso che da tale combinato disposto discenda, nel caso di contratti di collaborazione, il risarcimento invocato senza riqualificazione del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    Anche l'eventuale nullità dei contratti di collaborazione potrebbe al più comportare l'applicazione della prestazione di fatto, ma non costituire titolo per consolidare un rapporto nel pubblico impiego.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina speciale di stabilizzazione è stata letta come deroga tassativa al principio del pubblico concorso, da non estendere oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 14 preleggi

    Le norme eccezionali in materia di stabilizzazione non possono essere applicate oltre i casi e i tempi da esse considerati.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura per omesso esame è stata ritenuta inconferente perché diretta in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto, oggi preclusa nei limiti del novellato n. 5.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La "doppia conforme" limita la denunciabilità in cassazione dell'omesso esame dei fatti decisivi quando le sentenze di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter argomentativo.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato quale parametro del danno c.d. eurounitario, ma la sua applicazione è stata esclusa perché subordinata alla previa riqualificazione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla subordinazione del rapporto in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove: la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti dell'errore di diritto nella definizione dei criteri astratti.
  • Quando vi è "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente compresso e non può essere usato per sollecitare la rilettura degli elementi istruttori già vagliati dai giudici di merito.
  • Le norme sulla stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione sono di stretta interpretazione, perché derogano al principio del concorso pubblico: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Per accedere alla stabilizzazione nel pubblico impiego non basta avere svolto in concreto attività assimilabili a quelle del lavoro subordinato: occorre il rispetto delle condizioni, delle procedure selettive e dei requisiti espressamente stabiliti dalla legge.
  • La tutela risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti flessibili nel pubblico impiego presuppone, secondo l'impostazione richiamata, la previa riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione; in difetto, non è configurabile il c.d. danno eurounitario nei termini invocati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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