Cassazione Civile, Ordinanza n. 32576/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'assegnazione definitiva, nell'ambito della mobilità straordinaria del personale docente, di una sede molto distante dalla residenza dell'insegnante. La docente, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 e inizialmente assegnata provvisoriamente a Pescara, ha chiesto di essere assegnata definitivamente alla sede di immissione in ruolo, alla provincia di prima scelta o all'ambito territoriale regionale di prima assegnazione. Ha inoltre domandato che, ai fini della mobilità, fossero riconosciuti integralmente alcuni titoli e servizi, tra cui il servizio pre-ruolo svolto presso scuola paritaria, e che le fosse attribuito il punteggio corrispondente all'abilitazione SSIS come se si trattasse di un concorso ordinario. In via subordinata, ha chiesto un incremento retributivo in caso di assegnazione a sede oltre 50 km. I motivi di ricorso per cassazione hanno censurato, tra l'altro: l'omessa considerazione dei posti vacanti e disponibili nella provincia o nell'ambito preferito; la pretesa necessità di assegnare tutti i posti vacanti; la legittimità della disciplina speciale sulla mobilità introdotta dalla legge n. 107 del 2015, dal CCNI e dall'ordinanza ministeriale; la mancata disapplicazione della disciplina nazionale e contrattuale sulla valutazione del servizio pre-ruolo; il mancato riconoscimento di 12 punti per l'abilitazione SSIS; l'omessa pronuncia sul servizio svolto presso scuola paritaria. L'amministrazione, con ricorso incidentale, ha invece contestato proprio il riconoscimento del servizio preruolo presso scuole paritarie ai fini del punteggio nella mobilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso principale, ne ha rigettati altri e ha accolto il settimo motivo, relativo alla valutazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini del punteggio, nei limiti indicati in motivazione. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della pubblica amministrazione, escludendo il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini del punteggio nella mobilità. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi di diritto enunciati, in particolare sul computo del servizio pre-ruolo dei docenti a termine poi immessi in ruolo e sulla non equiparabilità dell'abilitazione SSIS al concorso ordinario ai fini del punteggio di 12. La Corte ha escluso, invece, il diritto all'assegnazione automatica di una specifica sede definitiva solo per la presenza di posti vacanti e disponibili e ha ritenuto legittima la disciplina speciale della mobilità scolastica richiamata dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Norme richiamate
Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia, ma i primi e nono motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la Corte territoriale si era pronunciata sui punti contestati o perché la censura non era specifica.
Invocati in relazione alla valutazione della prova e al principio di non contestazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 1, commi 100 e 108, legge n. 107 del 2015
La Corte ha affermato che la norma speciale sulla mobilità scolastica non impone l'assegnazione definitiva di tutti i posti vacanti e disponibili ai docenti interessati, ma disciplina una procedura regolata da criteri e limiti propri.
art. 6, comma 1, CCNI 8 aprile 2016
Richiamato come fonte della disciplina della mobilità e dell'ordine di preferenza, ma ritenuto operante solo entro i limiti della procedura speciale.
art. 4, comma 1, legge n. 124 del 1999
Ritenuto non decisivo nel caso concreto, perché riferito principalmente ai supplenti e non alla pretesa di assegnazione definitiva del docente immesso in ruolo.
artt. 436-440 d.lgs. n. 297 del 1994
Ritenuti non pertinenti alla fattispecie, poiché riguardano la nomina e la prova del docente in termini generali.
artt. 462-489 d.lgs. n. 297 del 1994
La Corte ha richiamato la disciplina della mobilità territoriale e professionale del personale docente, valorizzando la natura negoziale e speciale del sistema.
art. 470 d.lgs. n. 297 del 1994
È la norma che rimette a specifici accordi contrattuali la definizione di tempi, modalità e criteri della mobilità del personale scolastico.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte lo ha richiamato per ribadire che l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti al rapporto di lavoro sono definite secondo legge e atti organizzativi, mentre la gestione del rapporto avviene con i poteri del privato datore di lavoro.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per affermare che le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
Citato quale norma sul riparto di giurisdizione, ma non decisivo ai fini del merito della controversia.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per la disciplina del sindacato di legittimità sui contratti collettivi.
art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970
La Corte ha ritenuto che la norma, confluita nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, vada disapplicata quando, applicata al docente a tempo determinato poi immesso in ruolo, determini un'anzianità inferiore a quella del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
art. 66 CCNL Comparto Scuola 4 agosto 1995
Richiamato come fonte contrattuale che conferma la disciplina legislativa sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo, tramite rinvio alle norme del d.l. n. 370 del 1970 e successive modificazioni.
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
La Corte lo interpreta in combinato con l'art. 489 e con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999; va disapplicato se il suo meccanismo di riconoscimento del servizio pre-ruolo produce un'anzianità inferiore rispetto al docente comparabile a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994
Utilizzato come regola di computo dell'anno scolastico intero; nel giudizio di comparazione con il docente a tempo indeterminato non va valorizzato se produce una discriminazione vietata dal diritto UE.
art. 11, comma 14, legge n. 124 del 1999
Interpretato come specificazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994 in tema di servizio di insegnamento non di ruolo considerato anno scolastico intero.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È la base eurounitaria della disapplicazione della disciplina interna quando il servizio pre-ruolo del docente a termine sia trattato in modo deteriore rispetto al comparabile assunto a tempo indeterminato senza ragione obiettiva.
art. 1, comma 6 ter, legge n. 306 del 2000
È stato ritenuto insufficiente a equiparare l'abilitazione SSIS al superamento di un concorso ordinario; attribuisce solo valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.
art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato per chiarire che l'esame SSIS vale ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla norma, non come concorso ordinario ai fini del punteggio in mobilità.
art. 399 d.lgs. n. 297 del 1994
Citat0 per evidenziare la distinzione tra accesso ai ruoli mediante concorsi per titoli ed esami e accesso tramite graduatorie permanenti.
art. 3 del D.M. 24 novembre 1998
La previsione sul punteggio aggiuntivo per il superamento della scuola di specializzazione si applica nei concorsi a cattedra e non nella procedura di mobilità controversa.
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
Per il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile il relativo servizio ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti statali, per la non omogeneità dello status giuridico.
art. 490 d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato nel ricorso incidentale insieme all'art. 485, ma la Corte ha dato rilievo al principio secondo cui il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie non è equiparabile a quello statale.
art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001
Citato nel ricorso incidentale; la Corte ha comunque affermato la non riconoscibilità del servizio paritario ai fini del punteggio di mobilità.
Invocato per la disapplicazione delle clausole contrattuali ritenute contrastanti con la legge, ma il motivo non è stato esaminato per assorbimento/accoglimento del settimo motivo.
Richiamato in relazione alla nullità di clausole contrattuali incompatibili con norme imperative, ma non è stato decisivo nel dispositivo finale.
Richiamato in relazione alla parziale nullità e sostituzione automatica di clausole contrattuali, ma non ha assunto rilievo autonomo nel decisum.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente per denunciare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio SSIS; la Corte ha respinto la censura.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A.; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamata per affermare che l'istituzione delle scuole paritarie non comporta equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti paritari a quello dei docenti statali.
Massime di principio
- Nella mobilità del personale docente, la normativa speciale e la contrattazione collettiva possono disciplinare in modo autonomo tempi, modalità, criteri di priorità e formazione delle graduatorie; non sussiste un diritto automatico all'assegnazione definitiva di tutti i posti vacanti e disponibili in favore del docente che partecipi alla procedura.
- Il principio di non contestazione e le censure relative alla valutazione della prova devono essere dedotti in cassazione con specificità, indicando puntualmente gli atti difensivi e il contenuto delle contestazioni o della loro mancanza.
- In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, la disciplina interna va disapplicata quando, applicata secondo i criteri legali, produca un trattamento complessivamente deteriore rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, dovendo il giudice confrontare i due trattamenti sull'intero periodo effettivamente prestato senza valorizzare interruzioni o fictio di equivalenza che alterino il confronto.
- Ai fini della comparazione con il docente a tempo indeterminato, rileva il solo servizio effettivo e gli eventuali periodi che l'ordinamento considera utili anche per il lavoratore stabile; non rilevano gli intervalli tra incarichi di supplenza né i mesi estivi delle supplenze non annuali.
- L'abilitazione conseguita nelle SSIS non è equiparabile, ai fini del punteggio per la mobilità, al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli: il suo valore concorsuale è limitato all'inserimento nelle graduatorie permanenti.
- Il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è automaticamente riconoscibile ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico del docente statale, perché lo status giuridico del personale paritario non è omogeneo a quello del personale della scuola statale in assenza di una specifica previsione di legge.
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