Cassazione Civile, Ordinanza n. 32518/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, assunto originariamente con contratti a tempo determinato ai sensi della legge n. 124 del 1985 con qualifica di operaio temporaneo, aveva agito per ottenere: l’accertamento del diritto all’inserimento nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato come dipendente a tempo indeterminato; il diritto a partecipare ai concorsi interni o a beneficiare di quote di riserva con effetto retroattivo, con conseguente risarcimento del danno da perdita di chance; il riconoscimento dello svolgimento di mansioni di istruttore di equitazione e il rilascio di attestazioni come docente titolare di corsi; l’accertamento del diritto a essere qualificato come istruttore di equitazione del Corpo Forestale, con impiego nelle mansioni asseritamente svolte e iscrizione all’albo docenti; il risarcimento del danno alla professionalità per il mancato utilizzo nelle mansioni di istruttore; infine, il pagamento dei buoni pasto per i giorni di servizio indicati. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la stabilizzazione avvenuta per effetto della normativa speciale non avesse mutato la natura privatistica del rapporto, non avesse determinato l’immissione nei ruoli pubblici e non fondasse i diritti ulteriori rivendicati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione della legge n. 296/2006, dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, del D.M. n. 3/2004 e degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost., sostenendo che la stabilizzazione avrebbe dovuto seguire le regole generali del pubblico impiego e comportare un trattamento non discriminatorio; 2) violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. per il mancato riconoscimento delle conseguenze patrimoniali e professionali derivanti dall’assunta appartenenza ai ruoli e dal diritto ai buoni pasto; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e sull’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 1 della legge n. 124 del 1985 è di diritto privato e che la successiva stabilizzazione non ha trasformato tale rapporto in impiego pubblico né ha determinato l’assunzione in ruolo. La deroga normativa richiamata dalla disciplina di stabilizzazione è stata interpretata come riferita ai limiti numerici del contingente, non alla natura del rapporto. Di conseguenza, sono stati esclusi il diritto all’inserimento nei ruoli del Corpo Forestale, i correlati diritti alla partecipazione a procedure interne riservate ai dipendenti pubblici, nonché le ulteriori pretese connesse, inclusi i buoni pasto e il risarcimento per perdita di chance o danno alla professionalità. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di soccombenza e ha confermato l’obbligo del ricorrente di rifondere le spese del giudizio di legittimità, dando inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 legge n. 124 del 1985
"l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato"
la disciplina speciale regola il rapporto degli operai forestali come rapporto di diritto privato e esclude l’acquisizione della qualifica di operaio statale; anche la stabilizzazione avviene nell’alveo di tale disciplina
art. 1, commi 519, 521, 526, 536, 1077
richiamata dal ricorrente per sostenere che la stabilizzazione dovesse seguire le regole generali del pubblico impiego; la Corte ha escluso che tale disciplina abbia mutato la natura privatistica del rapporto del lavoratore
invocato come parametro delle stabilizzazioni nel pubblico impiego; ritenuto non decisivo per trasformare in rapporto pubblico il rapporto regolato dalla legge speciale del 1985
art. 5 D.M. n. 3/2004
richiamato dal ricorrente in collegamento alla pretesa applicazione delle regole del pubblico impiego
artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.
invocati per dedurre disparità di trattamento e violazione dei principi di accesso e imparzialità; la Corte non li ha ritenuti idonei a sovvertire la qualificazione privatistica del rapporto
richiamato per sostenere una responsabilità contrattuale dell’amministrazione sulle pretese economiche e professionali; rigettato in quanto presupponeva erroneamente un rapporto di impiego pubblico o diritti non configurabili
invocato in relazione alla pretesa inadempienza dell’amministrazione; non accolto perché le pretese si fondavano su un presupposto giuridico inesistente
applicato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza
richiamato dal ricorrente sulla compensazione delle spese; la Corte ha ricordato che il mancato esercizio del potere di compensazione, nei casi consentiti, non è censurabile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24670
richiamata come precedente secondo cui il rapporto degli operai forestali assunti ex legge n. 124/1985 è di diritto privato e le relative controversie appartengono al giudice ordinario
Massime di principio
- Il rapporto degli operai assunti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 124 del 1985 conserva natura privatistica, anche quando il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, e la successiva stabilizzazione non lo trasforma automaticamente in impiego pubblico.
- La disciplina speciale che consente la stabilizzazione del personale precario va interpretata, salvo espressa previsione contraria, come deroga ai limiti quantitativi o procedurali previsti, non come deroga alla natura giuridica del rapporto di lavoro.
- Le pretese accessorie fondate sull’assunto dell’avvenuta immissione nei ruoli pubblici o su una qualifica pubblicistica non possono essere accolte quando il rapporto resta regolato dal diritto privato e dalla contrattazione collettiva richiamata dalla legge speciale.
- In sede di legittimità non è censurabile il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese da parte del giudice di merito, ove la regolazione segua correttamente il principio di soccombenza.
- Le domande risarcitorie per perdita di chance o danno alla professionalità richiedono una specifica allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del pregiudizio, non potendo essere accolte sulla base di allegazioni generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32519/2023 del 23/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32522/2023 del 23/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32543/2023 del 23/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32561/2023 del 23/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32576/2023 del 23/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32593/2023 del 23/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →