Cassazione Civile, Ordinanza n. 32561/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto delle opposizioni da essa proposte avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di retribuzioni in favore di un lavoratore. Il credito retributivo era stato riconosciuto a seguito della declaratoria di illegittimità del subingresso di un'altra società nel rapporto di lavoro esistente tra la ricorrente e il dipendente. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, dando atto di una transazione intervenuta tra le parti anche sulle spese del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione dell'intervenuta rinuncia. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che il relativo meccanismo sanzionatorio operi per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato ha funzione sanzionatoria e dissuasiva verso impugnazioni dilatorie o pretestuose, ma si applica solo in caso di inammissibilità originaria del gravame e non quando l'inammissibilità o la definizione sfavorevole sia sopravvenuta, come nel caso di rinuncia al ricorso e cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente presa d'atto da parte della Corte.
- Quando la controversia si definisce per rinuncia sopravvenuta al ricorso, le spese possono essere compensate ove ciò risulti coerente con l'accordo intervenuto tra le parti.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di definizione sopravvenuta del giudizio, poiché la sua funzione è colpire solo l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
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