Cassazione Civile, Ordinanza n. 32543/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza, confermata in appello, che aveva dichiarato illegittima la cessione di ramo d'azienda tra la società e la cessionaria, con condanna della cedente a ripristinare il rapporto di lavoro del dipendente. Poiché la società non aveva dato effettivo corso al ripristino, il lavoratore aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la retribuzione del mese di maggio 2018. La società aveva opposto il decreto e poi appellato il rigetto dell'opposizione, sostenendo in cassazione, con un unico motivo, la violazione dell'art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 153/1969 e dell'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503/1992, perché la corte territoriale aveva ritenuto nuova la deduzione dell'avvenuto pensionamento del lavoratore dal marzo 2017. La ricorrente invocava anche i poteri officiosi del giudice d'appello ex art. 437 c.p.c. e sosteneva che lo stato di quiescenza fosse incompatibile con la pretesa retributiva o risarcitoria e dunque estintivo di ogni diritto. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse inidonea a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché si limitava a richiamare i poteri istruttori d'ufficio senza confutare la statuizione di novità della questione del pensionamento, comunque corretta alla luce del divieto di nuove eccezioni e contestazioni in appello. Inoltre, la Corte ha ribadito che il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce la reintegrazione nel posto di lavoro né incide sull'esistenza del rapporto di lavoro, e che le somme percepite a titolo di pensione non possono essere detratte dal danno o dalla pretesa del lavoratore come aliunde perceptum, perché non derivano dall'impiego della medesima capacità lavorativa. È stata confermata la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 153/1969
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'incompatibilità tra pensione e pretesa del lavoratore; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva, perché il pensionamento non è considerato causa estintiva del rapporto di lavoro né della pretesa azionata.
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503/1992
Invocato per sostenere l'incompatibilità tra trattamento pensionistico e rapporto di lavoro; la Corte lo colloca sul piano previdenziale e non su quello della validità/efficacia del rapporto di lavoro.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non elidono il divieto di introdurre in appello nuove questioni di fatto non dedotte in primo grado.
Nel giudizio di appello sono precluse non solo nuove domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche contestazioni in punto di fatto non svolte nel primo grado.
Solo la cessione legittima d'azienda determina continuità del rapporto di lavoro; in caso di cessione illegittima, il rapporto con il cessionario è di mero fatto e non incide sul rapporto giuridico con il cedente.
Richiamato in contrapposizione all'art. 2112 c.c. per evidenziare che il trasferimento del contratto senza consenso del ceduto è ammesso solo nei casi previsti dalla legge.
Il risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente estromesso non va ridotto con le somme percepite a titolo di pensione, perché non costituenti aliunde perceptum rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non possono essere introdotte, per la prima volta, contestazioni in fatto o eccezioni che non siano state dedotte nel primo grado, anche quando la parte invochi i poteri officiosi del giudice.
- Il conseguimento della pensione di anzianità non estingue né rende impossibile la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, perché la disciplina della pensione opera sul piano previdenziale e non incide sulla validità del rapporto di lavoro.
- Le utilità percepite a titolo di pensione non costituiscono, di regola, aliunde perceptum detraibile dal danno o dalla pretesa retributiva risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, poiché non derivano dall'impiego della medesima capacità lavorativa.
- In caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, le vicende del rapporto instaurato di fatto con la cessionaria non producono effetti estintivi o modificativi del rapporto giuridico ancora in essere con il cedente.
- Solo una cessione d'azienda legittima ai sensi dell'art. 2112 c.c. comporta continuità del rapporto di lavoro; in difetto, la sostituzione del contraente non opera nei confronti del lavoratore secondo la disciplina generale della cessione del contratto.
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