Cassazione Civile, Ordinanza n. 32522/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima e inefficace, con conseguente accertamento della persistenza del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e ordine di ripristino non eseguito. Il lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per Euro 17.629,75, che la società opponeva. Il tribunale respingeva l'opposizione, ma la corte d'appello accoglieva l'appello della società, ritenendo che il lavoratore, essendo dal 2012 titolare di pensione di anzianità, non avesse diritto ad alcuna prestazione per il periodo di mancato ripristino del rapporto, poiché la pensione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che esisteva giudicato sulla persistenza del rapporto di lavoro con la società cedente e sull'interesse alla prosecuzione del rapporto, sicché l'eccezione del pensionamento, mai proposta prima, sarebbe stata nuova e non opponibile; 2) violazione della disciplina di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 153/1969 e all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503/1992, perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto incompatibile il pensionamento di anzianità con il diritto alla prosecuzione/ripristino del rapporto di lavoro. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i motivi, richiamando la propria giurisprudenza sul fatto che la pensione di anzianità non estingue il rapporto di lavoro né impedisce la reintegrazione o il ripristino del rapporto illegittimamente interrotto, e che le somme pensionistiche percepite non sono, di regola, detraibili dal danno/retribuzioni dovute perché non costituiscono aliunde perceptum causalmente collegato al licenziamento o alla mancata utilizzazione della prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso. Ha affermato che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione o del ripristino del rapporto di lavoro, e che l'incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro opera sul piano previdenziale, con eventuale sospensione della pensione o ripetizione delle somme da parte dell'ente, ma non travolge il rapporto di lavoro. Ha inoltre ribadito che, in caso di cessione d'azienda illegittima, il rapporto con il cessionario è di mero fatto e non incide sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, mentre le retribuzioni eventualmente corrisposte dal cessionario non estinguono l'obbligo retributivo del cedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte territoriale, che dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la portata del giudicato formatosi sulla persistenza del rapporto di lavoro e sull'interesse alla prosecuzione del rapporto; la questione del pensionamento non poteva elidere un accertamento già coperto da giudicato nei limiti prospettati dal ricorrente.
art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 153/1969
Invocato per sostenere che il pensionamento di anzianità avrebbe inciso sulla continuità del rapporto; la Corte esclude che tale disciplina comporti l'estinzione del rapporto di lavoro.
art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 503/1992
Richiamato insieme alla normativa pensionistica per affermare che l'incompatibilità tra pensione e lavoro attiene al piano previdenziale e non determina invalidità o cessazione del rapporto di lavoro.
La continuità del rapporto di lavoro è riconosciuta solo in presenza di un legittimo trasferimento d'azienda; in caso di cessione illegittima, il rapporto col cessionario è di mero fatto e non incide sul rapporto giuridico con il cedente.
Richiamato in via comparativa per evidenziare che la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto è consentita solo nelle ipotesi tipiche dell'art. 2112 c.c.
Citatо come parametro giurisprudenziale: il risarcimento ex art. 18 non può essere diminuito delle somme percepite a titolo di pensione, che non costituiscono aliunde perceptum rilevante.
Massime di principio
- Il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia non estingue automaticamente il rapporto di lavoro né rende impossibile la reintegrazione o il ripristino del rapporto quando esso sia stato illegittimamente interrotto o non eseguito.
- L'incompatibilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro opera sul piano previdenziale: può incidere sulla erogazione della pensione o legittimare ripetizioni da parte dell'ente previdenziale, ma non travolge la validità del rapporto di lavoro.
- In caso di cessione d'azienda illegittima, il rapporto con il cessionario è di mero fatto e non interrompe il rapporto giuridico con il cedente, che resta tenuto agli obblighi retributivi se rifiuta senza giustificazione la controprestazione lavorativa.
- Ai fini della compensatio lucri cum damno o della riduzione del danno da mancata utilizzazione della prestazione lavorativa, rilevano solo i redditi causalmente collegati all'impiego della medesima capacità lavorativa; la pensione percepita non è, di regola, un aliunde perceptum detraibile dal credito del lavoratore.
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