Cassazione Civile, Ordinanza n. 32593/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e, in dispositivo, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'appello dell'ex dipendente e mantenuto ferma l'opposizione dell'ASL ai decreti ingiuntivi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da decreti ingiuntivi ottenuti da un ex dipendente amministrativo di una USL/ASL per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per patrocinio legale prestato in vari giudizi in favore dell'ente. L'ente propose opposizione e il Tribunale la accolse, ritenendo che le prestazioni legali fossero state rese nell'ambito del rapporto di pubblico impiego e non in forza di un autonomo rapporto d'opera professionale; tale decisione divenne definitiva anche all'esito del precedente ricorso per cassazione. Nel successivo giudizio l'ex dipendente rivendicò nuovamente i compensi, sostenendo: (1) che la sentenza d'appello avesse confuso i numeri di ruolo di due procedimenti; (2) che si fosse formato un giudicato successivo e incompatibile, con prevalenza del secondo giudicato; (3) che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sui precedenti richiamati; (4) che la sentenza del 1999 non potesse spiegare giudicato esterno, perché intervenuta su diverso materiale probatorio e perché superata da successive pronunce; (5) che la delibera aziendale del 1985 fosse stata interpretata erroneamente, trattandosi a suo dire di organizzazione provvisoria e non di istituzione di un ufficio legale; (6) che fosse errato il richiamo al CCNL Sanità invece che alle norme sull'esercizio della professione forense. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure: l'errore materiale sul numero di ruolo avrebbe dovuto essere fatto correggere con il rimedio ex artt. 287 ss. c.p.c.; le doglianze sul giudicato erano comunque prive di decisività perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto anche su una autonoma ratio, ossia il mancato assolvimento dell'onere di provare l'esito positivo dei giudizi per i quali era stato chiesto il compenso; le critiche all'interpretazione della delibera e al regime contrattuale applicabile non si confrontavano con tale autonoma ragione decisoria, oltre a non dimostrare un diverso titolo contrattuale o amministrativo idoneo a fondare il diritto al compenso aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché le questioni prospettate non incidevano sulla autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto l'errore materiale sul numero di ruolo non incideva sull'individuazione del provvedimento impugnato.
artt. 287 ss. c.p.c.
Il rimedio corretto per la correzione dell'errore materiale nella sentenza di merito è l'istanza di correzione al giudice che ha emesso il provvedimento, non il ricorso per cassazione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione alla situazione giuridica accertata; non rilevano, per escluderne l'efficacia, la diversità delle prove o dei documenti prodotti nel giudizio successivo.
art. 15 disp. prel. c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza del giudicato successivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività rispetto all'altra ratio decidendi.
art. 1362 c.c.
La Corte ha ritenuto non decisiva la censura interpretativa perché, anche a prescindere dal significato della delibera, mancava un titolo amministrativo o contrattuale idoneo a riconoscere il compenso ulteriore.
art. 1363 c.c.
Richiamato quale criterio ermeneutico della delibera, ma la censura non scalfiva la ratio della decisione.
art. 1366 c.c.
Richiamato quale criterio di buona fede nell'interpretazione dell'atto, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile.
art. 64 CCNL Sanità
Richiamato dal ricorrente per contestarne l'applicabilità; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
artt. 2229 ss. c.c.
Invocati per sostenere la disciplina dell'attività professionale forense; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per difetto di decisività della censura.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata deve essere fatto valere, di regola, con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 ss. c.p.c.; il ricorso per cassazione non è il mezzo per ottenere la correzione di un mero refuso che non impedisca l'identificazione del provvedimento.
- Una censura è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la decisione impugnata: è sufficiente una sola ratio non attinta per rendere inutile l'esame delle altre doglianze.
- Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile con riferimento al rapporto giuridico e al punto fondamentale comune ai due giudizi; non è escluso dalla mera allegazione di nuove prove o di documenti diversi nel processo successivo.
- L'efficacia del giudicato non viene meno per il solo fatto che in successive controversie tra le stesse parti siano state rese altre decisioni, se la censura non dimostra in modo specifico come tali decisioni incidano sulla ratio decisoria della sentenza impugnata.
- Chi pretende compensi ulteriori rispetto alla normale retribuzione per attività svolte nell'ambito del rapporto di impiego deve dimostrare un titolo amministrativo o contrattuale specifico che fondi tale autonoma pretesa; in mancanza, la domanda non può essere accolta.
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