Cassazione Civile, Ordinanza n. 21577/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato tre iscrizioni a ruolo relative agli anni 2014-2015, per un importo complessivo di euro 1.591.239,24, contestando la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese ai ruoli e, in via più ampia, la sussistenza del debito e la decadenza del potere di riscossione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo: la violazione delle norme sulla prova e sul processo tributario per avere la CTR ritenuto rituale la notifica via PEC sulla base di documenti che sarebbero stati solo copie e non originali nativi; la nullità o invalidità del deposito telematico per asserita mancanza della nota di deposito, per formato non consentito dei file, per certificati di firma scaduti e per difetto di attestazione di conformità; la nullità delle cartelle per mancata sottoscrizione digitale; la mancata sottoscrizione delle iscrizioni a ruolo; infine l’insussistenza del debito tributario e la decadenza dell’ente dalla pretesa.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i singoli motivi, perché ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse ad agire dell’originario ricorso introduttivo. Ha affermato che la controversia riguardava l’impugnazione di iscrizioni a ruolo e, per il loro tramite, degli atti presupposti; in base alla disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo, l’impugnazione è ammessa solo nei casi tipizzati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che nella specie non ricorrevano. Poiché la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non risultava un giudicato interno espresso sulla questione, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. e ha dichiarato inammissibili gli originari ricorsi per difetto di interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e l’evoluzione della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova documentale.
art. 6, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente sulla ritualità della notifica delle cartelle.
art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente sulla formazione e notifica della cartella di pagamento.
richiamato sia dalla CTR sia dalla ricorrente in tema di notifica della cartella via PEC.
richiamato in relazione alla valenza probatoria dei documenti informatici prodotti dall’Ufficio.
la Corte d'appello aveva ritenuto che i documenti informatici originali nativi avessero piena valenza probatoria senza attestazione di conformità.
richiamato dalla ricorrente sulla validità del deposito documentale nel processo tributario.
richiamato dalla ricorrente sul deposito dei documenti e sulla nota di deposito.
art. 20, comma 1-bis D.Lgs. n. 82/2005
richiamato per contestare la sottoscrizione digitale delle cartelle.
art. 25-bis D.Lgs. n. 546/1992
richiamato sulla produzione e attestazione dei documenti telematici nel processo tributario.
art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973
richiamato per contestare la sottoscrizione delle iscrizioni a ruolo.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sul debito tributario.
richiamato dalla CTR per la tardività dell'impugnazione rispetto alla notifica delle cartelle.
art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
la Corte lo considera norma sopravvenuta applicabile anche ai giudizi pendenti, che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tipizzati di pregiudizio.
utilizzato per la cassazione senza rinvio in presenza di mancanza di una condizione dell'azione.
richiamato nel dispositivo per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibili gli originari ricorsi.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo o dell'iscrizione a ruolo è ammissibile solo se l'interesse ad agire sussiste secondo la disciplina speciale vigente; fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge sopravvenuta, il contribuente difetta di interesse a proporre l'azione.
- La mancanza di interesse ad agire è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se emerge in sede di legittimità, la Corte può arrestare l'esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di difetto originario o sopravvenuto dell'interesse ad agire, la causa va definita senza esame del merito mediante cassazione senza rinvio e declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e definisce il contenuto dell'interesse ad agire in materia tributaria.
- Solo un giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo officioso del difetto di interesse o di legittimazione; in mancanza, la questione può essere rilevata anche in cassazione.
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