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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21577/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato tre iscrizioni a ruolo relative agli anni 2014-2015, per un importo complessivo di euro 1.591.239,24, contestando la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese ai ruoli e, in via più ampia, la sussistenza del debito e la decadenza del potere di riscossione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo: la violazione delle norme sulla prova e sul processo tributario per avere la CTR ritenuto rituale la notifica via PEC sulla base di documenti che sarebbero stati solo copie e non originali nativi; la nullità o invalidità del deposito telematico per asserita mancanza della nota di deposito, per formato non consentito dei file, per certificati di firma scaduti e per difetto di attestazione di conformità; la nullità delle cartelle per mancata sottoscrizione digitale; la mancata sottoscrizione delle iscrizioni a ruolo; infine l’insussistenza del debito tributario e la decadenza dell’ente dalla pretesa.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i singoli motivi, perché ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse ad agire dell’originario ricorso introduttivo. Ha affermato che la controversia riguardava l’impugnazione di iscrizioni a ruolo e, per il loro tramite, degli atti presupposti; in base alla disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo, l’impugnazione è ammessa solo nei casi tipizzati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che nella specie non ricorrevano. Poiché la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non risultava un giudicato interno espresso sulla questione, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. e ha dichiarato inammissibili gli originari ricorsi per difetto di interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e l’evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo o dell'iscrizione a ruolo è ammissibile solo se l'interesse ad agire sussiste secondo la disciplina speciale vigente; fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge sopravvenuta, il contribuente difetta di interesse a proporre l'azione.
  • La mancanza di interesse ad agire è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; se emerge in sede di legittimità, la Corte può arrestare l'esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di difetto originario o sopravvenuto dell'interesse ad agire, la causa va definita senza esame del merito mediante cassazione senza rinvio e declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e definisce il contenuto dell'interesse ad agire in materia tributaria.
  • Solo un giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo officioso del difetto di interesse o di legittimazione; in mancanza, la questione può essere rilevata anche in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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