Cassazione Civile, Ordinanza n. 28215/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'erede di un contribuente deceduto ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IVA e accessori relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, iscritta a ruolo sulla base di tre avvisi di accertamento non ancora definitivamente definiti. In primo e secondo grado le commissioni tributarie hanno respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro censure: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame, sostenendo che spettasse all'Amministrazione provare il corretto calcolo del dovuto, soprattutto per interessi e accessori, in presenza di una riscossione frazionata e di sentenze di primo grado che avevano ridotto la pretesa; (2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990, per asserita carenza di motivazione della cartella, priva di elementi idonei a ricostruire il calcolo del tributo e degli interessi, con possibile indebita applicazione di interessi su somme non dovute o su sanzioni; (3) vizio motivazionale sulla questione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il contraddittore corretto fosse l'ente impositore; (4) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, assumendo l'inesistenza o comunque l'invalidità della notifica della cartella effettuata impersonalmente agli eredi presso l'ultima residenza del de cuius, nonostante precedenti comunicazioni con cui il ricorrente aveva indicato la propria qualità di erede e il domicilio fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati in modo generico, dubitativo e non autosufficiente, senza riprodurre il contenuto della cartella impugnata; ha comunque richiamato il principio secondo cui la cartella è sufficientemente motivata, quanto agli interessi maturati dopo un precedente atto impositivo, se richiama l'atto presupposto e indica la quantificazione degli ulteriori accessori. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il vizio di motivazione deducibile in cassazione è ormai limitato al "minimo costituzionale" e che il ricorrente non aveva individuato un fatto storico decisivo omesso; ha inoltre ribadito che, nelle controversie relative a vizi propri della cartella, il concessionario della riscossione è parte e non sussiste litisconsorzio necessario con l'Amministrazione finanziaria. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius, dopo la comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973, è nulla e non inesistente, e la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo se l'erede propone tempestivo ricorso prima della decadenza del potere di accertamento.
Norme richiamate
l'onere di provare la debenza delle somme è invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro per le censure di violazione di legge dedotte con il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione della cartella.
la cartella può essere motivata per relationem mediante richiamo all'atto presupposto e indicazione degli accessori maturati.
richiamato come norma sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
nelle controversie su vizi propri della cartella, il concessionario della riscossione è parte; non è necessario il litisconsorzio con l'ente impositore.
"Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa"; "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso"; "è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima non abbiano effettuato la comunicazione"
se gli eredi hanno effettuato la comunicazione prevista, la notifica impersonale presso l'ultimo domicilio del de cuius è nulla ma non inesistente.
la nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo se l'erede impugna tempestivamente l'atto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che segua un precedente atto impositivo già determinativo del quantum debeatur e degli interessi è sufficientemente motivata, quanto ai soli accessori maturati successivamente, mediante il richiamo dell'atto presupposto e la separata indicazione dell'importo degli ulteriori accessori.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: chi denuncia vizi di motivazione o errori di calcolo deve riprodurre o indicare puntualmente il contenuto dell'atto impugnato e il fatto decisivo asseritamente trascurato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ristretto al solo minimo costituzionale; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Nelle controversie relative a vizi propri della cartella o dell'avviso di mora, il concessionario della riscossione è parte necessaria quanto al vizio imputabile alla riscossione, senza litisconsorzio necessario con l'Amministrazione finanziaria.
- La notifica degli atti tributari intestati al de cuius agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, in presenza della comunicazione di cui all'art. 65 d.P.R. 600/1973, è nulla e non inesistente; la nullità si sana se l'erede ha comunque ottenuto lo scopo dell'atto mediante tempestiva impugnazione.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando il destinatario dell'atto, pur in presenza di un vizio formale della notifica, abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto e lo abbia tempestivamente contestato nei termini utili.
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