Sentenza del 11/05/2020 n. 8702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Annullamento dell'avviso di pagamento per il recupero delle accise su forniture di gasolio acquistate in regime di esenzione (anni 2007-2011). L'Agenzia contestava che il carburante fosse stato utilizzato per un'unità da diporto (lo yacht "M.") impiegata prevalentemente dai soci e loro familiari, con noleggi simulati, quindi che la società non svolgesse effettiva attività commerciale e non avesse diritto all'esenzione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, tra gli altri, vizi di motivazione, violazioni del contraddittorio endoprocedimentale, nullità per mancata istruzione documentale in primo grado, vizio nel calcolo delle accise, applicazione erronea del principio di legittimo affidamento in presenza di assoluzione penale, e errori nella decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetti di specificità e per applicazione del divieto di ricorso in presenza di doppia conforme senza adeguata indicazione di fatti diversi. Ha respinto gli altri motivi come infondati: ha confermato che gli elementi raccolti (p.v.c. della Guardia di Finanza, utilizzo prevalente dell'imbarcazione da parte del socio, permute e finanziamenti familiari, contratti di noleggio simulati) legittimavano il disconoscimento della natura commerciale e l'emissione dell'avviso; ha ritenuto valido il contraddittorio endoprocedimentale garantito dal verbale consegnato e dalla possibilità di presentare osservazioni; ha affermato che l'assoluzione penale non esclude automaticamente la responsabilità tributaria né l'insorgere del tributo; ha inoltre confermato la corretta individuazione delle regole di decorrenza/interruzione della prescrizione nelle specifiche norme rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995 (T.U. accise)
Tabella Allegata A, punto 3; art. 15
Normativa di riferimento per l'imposizione delle accise e per la decorrenza/interruzione della prescrizione: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che prevede l'inizio della prescrizione dalla scoperta dell'illecito e l'interruzione con l'esercizio dell'azione penale (comma 5).
Norme richiamate in combinato con il TUA per la disciplina delle esenzioni e della qualificazione dell'attività; utilizzate nella censura sulla natura commerciale dell'attività, ma la Corte ha ritenuto provato il disconoscimento del carattere commerciale sulla base degli elementi di fatto.
Richiamato nell'ambito delle censure tecniche sulla qualificazione dell'attività e sui presupposti impositivi; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse l'esito, essendo decisivi gli elementi di fatto probatori.
Richiamato nella contestazione circa la natura dell'unità da diporto e la normativa di settore; la Corte ha valutato la natura dell'uso dell'imbarcazione per definire il diritto all'esenzione.
l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 7, art. 10, art. 12, comma 7
Art. 7 relativo agli obblighi di motivazione e produzione degli atti; art. 10 sul legittimo affidamento (la Corte ha chiarito che il legittimo affidamento può incidere su sanzioni/interessi ma non sulla debenza del tributo); art. 12 comma 7 è stato valutato alla luce della normativa doganale applicabile ratione temporis.
Norme processuali sul processo tributario richiamate dalla ricorrente; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati (es. mancata considerazione di atti prodotti tardivamente), per carenza di specificità e per valutazione del merito da parte del giudice di merito.
art. 11 (discipline doganali)
Richiamato per l'applicazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale/accise: la Corte ha ritenuto che la consegna del p.v.c. e la possibilità di presentare osservazioni soddisfacessero l'obbligo del contraddittorio.
art. 112 c.p.c.; art. 348 ter c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Art. 112 invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure; art. 348 ter (norma sulla 'doppia conforme') è stata applicata per dichiarare inammissibile il motivo che lamentava contraddizioni tra primo e secondo grado senza specificare fatti diversi; art. 360 richiamato per i motivi di cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione della natura commerciale di attività di noleggio di unità da diporto si fonda su elementi di fatto: uso prevalente privato dell'unità, finanziamenti e intestazioni riconducibili a soci/familiari e contratti di noleggio simulati possono legittimare il disconoscimento delle esenzioni per accise.
- Il verbale di constatazione (p.v.c.) consegnato e notificato, con l'indicazione della facoltà di presentare osservazioni, integra il contraddittorio endoprocedimentale richiesto dall'ordinamento doganale/accise; non è necessaria una convocazione ulteriore se il rappresentante legale (anche provvisorio) ha sottoscritto o ricevuto il verbale.
- La produzione di documenti in grado d'appello è ammessa; il giudice di merito può valutare anche atti prodotti nei gradi successivi, salvo che il contribuente dimostri un concreto travisamento del thema decidendum o un vizio procedurale rilevante.
- L'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario: il giudizio penale e quello tributario hanno oggetti e standard probatori diversi; l'esito penale non esclude ex se l'accertamento tributario fondato su elementi probatori propri.
- Il principio del legittimo affidamento può escludere sanzioni o interessi in presenza di specifiche e comprovate ragioni di affidamento, ma non incide sulla debenza del tributo quando i presupposti oggettivi del tributo si sono realizzati.
- Quanto alla prescrizione delle imposte indirette/accise, il dies a quo può decorrere dalla scoperta dell'illecito; l'esercizio dell'azione penale interrompe il termine prescrizionale e la relativa decorrenza può riprendere dal passaggio in giudicato della sentenza penale, secondo le norme specifiche applicabili al periodo considerato.
- In sede di cassazione è richiesta adeguata specificità e distinzione tra i fatti considerati nei vari gradi; nei casi di 'doppia conforme' la Corte esige che il ricorrente indichi fatti diversi rispetto ai due precedenti giudizi per ammettere il gravame.
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