Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2020 n. 8700 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Consegna nelle mani di persona di famiglia - Obbligo di raccomandata informativa - Mancata prova dell'invio - Nullità della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di preavviso di fermo e cartelle di pagamento per vizi di notifica: le cartelle erano state consegnate nelle mani di persona di famiglia (il figlio della convivente del legale rappresentante) e non al destinatario. Si eccepiva la mancanza dell'invio della raccomandata informativa prevista dalla normativa di settore quale adempimento essenziale a integrazione della notifica eseguita da messi comunali o speciali, e più in generale la nullità delle notifiche per assenza di prova dell'invio della raccomandata e per altri vizi formali (mancata sottoscrizione, carenza di motivazione, mancata allegazione delle cartelle al preavviso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo che denunciava la mancata produzione della prova dell'invio della raccomandata informativa (terzo motivo). Ha cassato la sentenza della CTR con riferimento a tale motivo e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente (M.C. s.r.l.). La Corte ha ritenuto che quando la notifica è effettuata da messi comunali o da messi speciali autorizzati e il consegnatario non è il destinatario (ad es. persona di famiglia), è necessario l'invio della raccomandata informativa e la mancata prova di tale invio comporta la nullità della notifica. Sono state compensate le spese dei due gradi di merito; la resistente è stata condannata al rimborso delle spese del grado di legittimità (liquidate in euro 7.000,00 oltre oneri). Il ricorso incidentale della resistente è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    comma 4 (e riferimento al comma 2)

    Prevede l'obbligo di inviare raccomandata informativa in ipotesi limitate (es. portiere o vicino) per le notifiche fatte nelle mani di persona di famiglia; la Corte sottolinea che tale norma non è l'unica rilevante nel settore della riscossione, ma che il principio della necessità dell'informativa trova estensione nell'art. 60 del d.P.R. 602/1973 per le notifiche eseguite dai messi speciali.

  • art. 148 c.p.c.

    Disciplina la relata di notificazione apposta in calce all'originale e alla copia; la Corte distingue l'ambito del codice di rito (notificazioni giudiziarie) dalle notifiche delle cartelle esattoriali, rilevando che la forma della relata sul frontespizio non determina automaticamente nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo e la conformità e completezza non sono contestate.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 25, comma 2

    Stabilisce che la cartella deve essere redatta secondo il modello ministeriale; il modello prevede la relata come parte della cartella separabile dal frontespizio. La Corte ne trae la regola che la relata/frontespizio fa parte della matrice probatoria della notificazione delle cartelle.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 26

    penultimo comma citato in motivazione

    Regola la notificazione a mezzo posta delle cartelle: l'esattore, in caso di notifica con raccomandata A/R, deve conservare la ricevuta di ritorno o la copia della matrice. La Corte conferma che, in caso di notifica a mezzo posta, la prova è costituita dalla ricevuta di ritorno e dall'estratto di ruolo.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 60, co.1, lett. b-bis

    Prevede che, quando la notifica eseguita dal messo non è consegnata al destinatario, debba essere inviato avviso o raccomandata informativa. La Corte afferma che tale norma impone l'invio della raccomandata informativa anche quando la consegna avviene nelle mani di persona di famiglia e la notifica è effettuata dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973 (modello cartella)

    Il modello ministeriale non richiede la sottoscrizione autografa dell'esattore; l'indicazione del responsabile del procedimento su stampa o l'intestazione è generalmente sufficiente per la riferibilità dell'atto all'autorità emittente.

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Disciplina l'indicazione del responsabile del procedimento; la Corte precisa che l'assenza della sottoscrizione non comporta automaticamente nullità, salvo disposizioni speciali (es. art. 36 comma 4-ter d.l. 248/2007 per cartelle dal 1/6/2008).

Massime di principio

  • La consegna della cartella di pagamento nelle mani di una 'persona di famiglia' non equivale automaticamente a una notifica in mani proprie del destinatario: quando il consegnatario non è il destinatario l'adempimento essenziale è l'invio della raccomandata informativa; la mancata prova dell'invio determina la nullità della notificazione.
  • Se la notifica è invece eseguita direttamente al legale rappresentante o a una persona espressamente incaricata e qualificabile come addetto alla ricezione degli atti (imputabile all'organizzazione dell'ente), la raccomandata informativa non è necessaria e la consegna può valere come notifica valida.
  • In caso di notifica mediante posta (raccomandata A/R), la prova della notifica è la ricevuta di ritorno (firmata) e l'estratto di ruolo; non è sempre obbligatoria la produzione dell'originale della cartella se l'estratto di ruolo e la matrice/relata comprovano la notificazione.
  • La relata apposta sul frontespizio della cartella non provoca nullità automatica se la completezza e la conformità dell'atto non sono specificamente contestate: l'atto ha effetto se raggiunge lo scopo della notificazione e la sua integrità è assicurata (es. paginazione e riferimenti).
  • Le irregolarità formali come l'omessa sottoscrizione possono non comportare nullità quando l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'organo emittente (modello ministeriale) o quando la legge non richiede espressamente la firma autografa.
  • Per difendersi efficacemente: contestare tempestivamente la notifica nel giudizio tributario indicando specificamente quale prova manca (es. ricevuta di raccomandata informativa), richiedere produzione dell'originale quando la controparte produce copie contestate, e far valere l'eventuale nullità prima dell'esecuzione coattiva.
  • I giudici di merito hanno discrezionalità nel valutare la prova documentale (estratti di ruolo, relazioni fotografiche) e possono ritenere probanti copie non autenticate salvo contestazione della conformità; in appello e Cassazione si può agire sulle interpretazioni giuridiche qualora la ricezione formale non sia stata adeguatamente valutata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.