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Sentenza

Sentenza del 11/05/2020 n. 8714 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, di un terzo delle imposte accertate per l'anno 2006 (due avvisi d'accertamento). La ricorrente contestava: 1) la richieste di compensi di riscossione (aggio) anche in caso di adempimento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, alla luce delle modifiche normative (art. 17 d.lgs. 13/4/1999 n.112 e successive modifiche); 2) la mancata dichiarazione formale di estinzione parziale del giudizio dopo che l'Amministrazione aveva disposto lo sgravio e il rimborso relativo a uno degli avvisi presupposti.

La decisione

Ricorso rigettato. Sul primo punto processuale il giudice di legittimità ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse: lo sgravio e il rimborso già intervenuti avevano eliminato la parte controversa relativa a un avviso ma non quella relativa all'altro avviso, quindi non sussisteva un pregiudizio ulteriore giustificativo dell'impugnazione sulla mancata formale estinzione parziale. Sul profilo sostanziale, la Corte ha confermato che l'art. 17 d.lgs. 13/4/1999 n.112 (nella versione vigente al momento dell'attività di riscossione e dell'emissione della cartella) è applicabile; l'aggio ha natura retributiva e non sanzionatoria, perciò si applicano le regole vigenti al momento dell'attività esattoriale e non si pone problema di retroattività rispetto all'anno d'imposta. La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 53 e 97 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    L'aggio di riscossione è qualificato come compenso retributivo per l'attività esattoriale; la disciplina da applicare è quella vigente al momento dell'attività di riscossione (emissione della cartella), non quella riferibile all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento.

  • art. 2 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (modifiche all'art.17)

    Modifica normativa citata come parte della disciplina che regola l'aggio; la Corte applica la versione in vigore al tempo della riscossione.

  • art. 32, comma 1, lett. a), d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (ulteriori modifiche)

    Ulteriore novellazione rilevante per la quantificazione e applicazione dell'aggio; anch'essa considerata nella valutazione della normativa applicabile al momento della riscossione.

  • artt. 115 e 112 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla censura procedurale (estinzione parziale del giudizio e motivazione del provvedimento). La Corte ha ritenuto che l'assenza della formale dichiarazione di estinzione non abbia dato luogo a un interesse apprezzabile della parte quando la sostanza della questione è stata già soddisfatta tramite sgravio e rimborso.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norma attraverso cui la ricorrente ha dedotto rispettivamente violazione di legge (n.3) e motivazione (n.4); la Corte ha giudicato i motivi inammissibili o privi di conseguenze per la decisione.

  • art. 53 Cost.

    Invocato nella censura di illegittimità costituzionale (presunta violazione del principio di capacità contributiva); la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in base a precedente giurisprudenza che qualifica l'aggio come retributivo.

  • art. 97 Cost.

    Invocato nella censura costituzionale (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione); la Corte ha escluso la violazione, ritenendo non fondata la doglianza rispetto alla disciplina dell'aggio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dalla l. n. 228/2012)

    Richiamato in dispositivo per attestare l'eventualità dell'obbligo, da parte della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; misura processuale accessoria disposta in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L'aggio di riscossione è considerato dalla giurisprudenza prevalente un compenso retributivo per l'attività esattoriale: va applicata la disciplina vigente al momento dello svolgimento dell'attività di riscossione (emissione della cartella), non quella riferita all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento.
  • Il pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella non elimina automaticamente l'obbligo del pagamento dell'aggio se la normativa vigente al momento della riscossione prevede comunque l'addebito: la questione dipende dalla norma applicabile al tempo dell'attività di riscossione.
  • Una soluzione stragiudiziale (sgravio e rimborso parziale) può rendere priva di interesse la contestazione processuale riguardante quella parte della pretensione; la mancata formale dichiarazione di estinzione parziale non produce sempre un interesse ulteriore se la sostanza è già soddisfatta.
  • I profili di legittimità costituzionale avverso la disciplina dell'aggio (art. 53 e 97 Cost.) sono difficilmente accoglibili alla luce dell'orientamento della Corte che ammette la discrezionalità del legislatore nella determinazione dei criteri retributivi dell'attività esattoriale.
  • In materia di riscossione coattiva, le contestazioni circa l'applicabilità della norma debeno focalizzarsi sul momento dell'attività esattoriale (e non sull'anno d'imposta) e sulla concreta incidenza dello sgravio/rimborso sulla posizione processuale del ricorrente.

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