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Sentenza

Sentenza del 11/05/2020 n. 8713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avvisi di accertamento che ricalcolavano maggior reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA per il 1998, con contestazioni relative alla validità della notifica (presunta inesistenza della residenza anagrafica e vizi nella procedura notificatoria), alla decadenza del potere impositivo per decorrenza termini, e alla fondatezza dell'accertamento sul merito (contestata episodicità dell'attività professionale di avvocato e assenza di autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP/IVA). Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e tributarie e vizio di motivazione della sentenza di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla notifica, perché i giudici di merito hanno accertato la regolarità del procedimento notificatorio e, in ogni caso, la notifica è stata considerata efficace per aver raggiunto lo scopo (impugnazione dell'atto da parte del destinatario) nei termini utili. Non è stata ammessa la questione della decadenza al potere impositivo per mancata tempestiva deduzione in sede di merito. Sul merito tributario i giudici hanno ritenuto corretto l'accertamento dell'Ufficio: il contribuente non ha fornito prova specifica per contrastare le presunzioni derivate dai controlli bancari e la documentazione indicava un'attività professionale continuativa e di notevole rilievo, giustificando l'applicazione di IRAP e IVA. Non si sono accolte censure per insufficiente motivazione o per violazione di legge. La Corte non ha provveduto sulle spese processuali in favore dell'Agenzia in quanto questa non ha svolto attività difensiva; è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. civ.

    sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo

    La notificazione irregolare o nulla può essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo; l'impugnazione dell'atto da parte del destinatario è indice della conoscenza dell'atto e quindi efficacia della sanatoria

  • art. 139 e art. 140 cod. proc. civ.

    modalita' e persone cui notificare, deposito presso casa comunale per irreperibilita'

    Le relata di notificazione costituite dall'Amministrazione sono l'elemento probatorio principale per verificare la regolarita' del procedimento notificatorio e il ricorso alla procedura di deposito presso la casa comunale e' legittimo dopo tentativi infruttuosi

  • art. 10 legge 27/12/2002 n. 289

    proroga termini di decadenza per l'accertamento

    Ha prorogato i termini di decadenza per l'accertamento fiscale fino a determinate soglie, rendendo nel caso concreto il termine del 31.12.2006 valido per l'anno 1998

  • art. 60 DPR 29/09/1973 n. 600

    riferimento al regime delle nullita' e sanatorie

    Richiama l'applicazione delle regole civilistiche sulle nullita' e sulle relative sanatorie anche in materia di notifiche tributarie

  • art. 43, 58 e 60 DPR n. 600/1973

    articoli richiamati nel ricorso relativi a determinazione e accertamento delle imposte

    Norme di riferimento sul potere accertativo e modalita' di determinazione del reddito; la sentenza valuta la tempestivita' e la legittimita' dell'azione dell'Ufficio

  • art. 57 DPR 633/1972

    Rilevante per profili IVA oggetto dell'accertamento; la Corte ha confermato l'operato dell'Ufficio in materia IVA

  • art. 3 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 447/1997

    definizione di soggetti assoggettati a IRAP

    La Corte ha ritenuto che l'attivita' professionale svolta in forma continuativa e con rilevante volume di affari giustifica l'applicazione dell'IRAP per l'esistenza di autonoma organizzazione

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 19584/2004

    principio sulla sanatoria della notifica

    Principio consolidato secondo cui la sanatoria opera soltanto se il conseguimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo

  • art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in alcune ipotesi, disposto dalla Corte a carico del ricorrente se dovuto

Massime di principio

  • La regolarita' della notifica tributaria si verifica principalmente dalla relata prodotta dall'Amministrazione; se quest'ultima dimostra tentativi e il ricorso e' stato proposto dal destinatario, la notifica puo' considerarsi efficace per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
  • La sanatoria della notifica (art. 156 c.p.c.) opera solo se il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento; pertanto contestare l'efficacia della notifica richiede anche dedurre e provare la decadenza entro i termini di legge
  • Le questioni relative alla residenza, domicilio o dimora e alle modalita' di notifica implicano valutazioni di fatto e documentali che non sono riesaminabili in sede di legittimita' se non per vizio di motivazione specificamente dedotto
  • In accertamenti basati su controlli bancari e presunzioni, il contribuente ha l'onere di fornire una prova contraria specifica e non generica per sfondare la presunzione di maggiore capacita' contributiva
  • Per l'applicazione dell'IRAP e dell'assoggettamento IVA la continuita' e l'entita' dell'attivita' professionale possono far ritenere l'esistenza di autonoma organizzazione; elementi quali volume d'affari e ripetitivita' delle prestazioni sono decisivi
  • Le censure di motivazione in Cassazione richiedono che sia dimostrata l'insufficienza o illogicita' della motivazione sotto profili di diritto; la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti e' inammissibile
  • Chi intende invocare la decadenza del potere impositivo per scadenza termini deve eccepirla tempestivamente in sede di merito; se non sollevata, la questione puo' essere dichiarata inammissibile in sede di legittimita'
  • La relata di notifica e la documentazione prodotta dall'Amministrazione costituiscono la fonte primaria per valutare la correttezza delle notifiche e non devono essere trattate come mera comparazione tra prove documentali

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