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Sentenza

Sentenza del 11/05/2020 n. 8701 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione contro l'avviso di rettifica per il recupero di dazi su partita di silicio importata come di origine taiwanese ma ritenuta di origine cinese a seguito di indagini OLAF. La società ha dedotto, in cinque motivi, vizi relativi alla modalità di rappresentanza (domiciliata vs. dichiarazione in nome proprio), alla responsabilità solidale per l'obbligazione doganale, all'applicabilità dell'esimente per errore delle autorità estere (art. 220 CDC), alla nullità della sentenza di merito per mancata motivazione circa l'art. 239 CDC e alla violazione dell'onere della prova circa l'origine delle merci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi aventi ad oggetto censure di fatto non dedotte nei gradi di merito o nuove, e infondati i rilievi di merito: lo spedizioniere che presenta la dichiarazione in dogana in nome proprio è solidalmente responsabile con l'importatore (artt. 201 e ss. CDC); l'esimente dell'art. 220 CDC non opera perché l'errore non era un errore attivo dell'autorità doganale estera ma derivava da dichiarazioni inesatte dell'esportatrice e lo spedizioniere, per la sua professionalità, avrebbe potuto verificarne la veridicità; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente; la prova dell'origine cinese era supportata da specifica documentazione (fatture) allegata. Spese di giudizio a carico della ricorrente e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    art. 76; artt. 201, 202; art. 220; art. 239

    Art.76 richiamato rispetto alla rappresentanza/domiciliazione; artt.201-202 stabiliscono la responsabilità solidale dell'operatore che presenta la dichiarazione e dell'importatore; art.220 prevede l'esimente per contabilizzazione a posteriori quando l'errore sia attivo delle autorità doganali e non rilevabile dal dichiarante di buona fede; art.239 richiamato nel tema della motivazione ma non riconosciuto applicabile nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 43 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla modalità di esecuzione della dichiarazione doganale; la Corte ha ritenuto la questione nuova e non dedotta in tempo utile.

  • Codice di procedura civile

    art.132, comma 1, n.4; art.360, comma 10, n.5

    Art.132 cit. relativo ai vizi della motivazione (nullità) e art.360 n.5 come rimedio per omesso esame del fatto controverso; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e che il ricorrente non abbia adeguatamente denunciato l'omesso esame con il mezzo processuale corretto.

  • D.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel contesto della censura di nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza.

  • Codice civile

    Richiamato con riferimento all'onere della prova: la Corte conferma che grava sul dichiarante/importatore dimostrare i presupposti per l'esimente e sull'autorità doganale dimostrare l'irregolarità dei certificati.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che presenta la dichiarazione in dogana in nome proprio è solidalmente responsabile con l'importatore per i dazi: deve verificare la veridicità dei documenti che gli sono forniti.
  • L'esimente per errore delle autorità doganali (art.220 CDC) richiede un errore attivo imputabile all'autorità estera, non semplicemente dichiarazioni inesatte di terzi; l'onere di provare tutti i presupposti della esenzione grava sul dichiarante.
  • Per contestare la modalità di rappresentanza imposta dall'amministrazione occorre dedurre tale fatto già nel primo grado e impugnare specificamente in appello; questioni nuove di fatto non emergenti nel merito sono inammissibili in cassazione.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo se del tutto priva di ragioni o apparentemente fondata su argomentazioni non idonee; argomentazioni richiamanti giurisprudenza comunitaria e valutazioni sulla diligenza professionale sono generalmente ritenute sufficienti.
  • In giudizio tributario/costante, l'assenza di procedura di controllo dell'autorità amministrativa estera non sostituisce l'obbligo probatorio del dichiarante: documenti interni (fatture, dichiarazioni del rappresentante) possono essere determinanti per l'accertamento dell'origine.

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