Cassazione Civile, Ordinanza n. 03551/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009-2011 e IMU per gli anni 2012-2013 emessi su un immobile in comproprietà indivisa. I contribuenti sostenevano che, per una parte del periodo, non fossero soggetti passivi perché la loro posizione andava valutata in termini di possesso e non di mera proprietà; inoltre deducevano che, dopo l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di terzi, non avrebbero dovuto sopportare l’imposta, avendo tempestivamente attivato iniziative giudiziarie e denunciato i fatti. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece che la soggettività passiva fosse stata esclusa fino al 9.11.2011, richiamando il giudicato formatosi su una sentenza di trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c., che a suo dire avrebbe già attribuito la titolarità ai contribuenti.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbendo il primo, perché la sentenza d’appello non si è conformata ai principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di IMU su immobili abusivamente occupati e non disponibili per il proprietario che abbia presentato tempestiva denuncia. La Cassazione rileva che il giudice tributario di merito non ha accertato se i contribuenti avessero effettivamente posto in essere, senza esito, tutte le iniziative necessarie per liberare l’immobile e recuperare il possesso. Viene invece rigettato il ricorso incidentale del Comune, perché al momento rilevante non risultava ancora passato in giudicato il precedente trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c., essendo il giudicato intervenuto solo con la decisione di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso quella sentenza. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese e per la questione dell’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge in cassazione.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
nel testo applicabile ratione temporis, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude l’imposta per immobili abusivamente occupati e non disponibili, previa denuncia o azione penale.
art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011
richiamato dai ricorrenti come disposizione rilevante per l’IMU e il presupposto impositivo.
art. 1, comma 639, legge n. 147/2013
richiamato dai ricorrenti come disposizione rilevante per il regime IMU.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la tassazione presuppone il possesso e non la mera proprietà.
invocato dal Comune a sostegno dell’efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza di trasferimento degli immobili.
richiamato dal Comune nel ricorso incidentale in relazione agli effetti del trasferimento immobiliare.
richiamato dal Comune per sostenere che il trasferimento degli immobili in favore dei contribuenti fosse già stato disposto con sentenza passata in giudicato.
richiamato per l’eccezione di tardività del ricorso incidentale.
richiamato per affermare l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva nel giudizio di cassazione.
artt. 3 e 53 Cost.
parametri costituzionali utilizzati per dichiarare illegittima la tassazione di immobili abusivamente occupati e inutilizzabili/disponibili.
richiamato nella ricostruzione della vicenda costituzionale come base del sequestro preventivo non eseguito per ragioni di ordine pubblico.
richiamato dalla Corte costituzionale tra i reati oggetto della denuncia idonea a fondare l’esclusione dell’imposta.
richiamato dalla Corte costituzionale tra i reati oggetto della denuncia idonea a fondare l’esclusione dell’imposta.
art. 1, comma 81, legge n. 197/2022
richiamato come modello legislativo coerente con l’esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili per occupazione abusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell’IMU, non può ritenersi sussistente capacità contributiva in capo al proprietario che abbia perso la disponibilità e l’utilizzabilità dell’immobile per occupazione abusiva di terzi, a condizione che abbia tempestivamente denunciato il fatto o comunque iniziato azioni giudiziarie penali per il rilascio.
- Quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede un’esenzione, il giudice di legittimità deve conformarsi al principio affermato e verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti fattuali richiesti.
- In presenza di contestazione sull’esenzione per occupazione abusiva, il giudice di merito deve accertare specificamente se il contribuente abbia posto in essere, senza esito, tutte le iniziative esigibili per recuperare il possesso dell’immobile.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile nel giudizio di cassazione anche quando l’interesse a impugnare fosse preesistente, purché proposta con il controricorso o con l’atto di costituzione dell’appellato.
- Il giudicato su una sentenza presupposta si forma con la pubblicazione della decisione di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso avverso quella sentenza; prima di tale momento la pronuncia non può considerarsi passata in giudicato.
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