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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28140/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e aveva ritenuto validamente notificati gli avvisi di addebito/intimazioni di pagamento e non prescritti i crediti. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile la mera impugnazione dell'estratto di ruolo relativa a numerosi avvisi di addebito per contributi omessi. Il giudice di merito aveva ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di addebito e non prescritti i crediti. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della difesa dell'agente della riscossione, perché affidata a un avvocato del libero foro senza valida procura; 2) errata attribuzione di efficacia probatoria a copie fotostatiche prodotte dall'agente della riscossione e dall'ente impositore, nonostante disconoscimento; 3) violazione delle norme sulla notificazione, assumendo che la notifica della cartella/atto presupposto non potesse ritenersi validamente perfezionata; 4) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; 5) violazione delle regole sulla valutazione delle prove e dei documenti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile, che il disconoscimento delle copie non era specifico e che il giudice di merito aveva comunque valutato il materiale istruttorio; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della ritualità delle notifiche e sufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 11 d.lgs. 546/1992

    Richiamati per contestare la legittimazione processuale dell'agente della riscossione nel processo tributario, ma ritenuti non dirimenti rispetto alla disciplina speciale del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • artt. 83, 125, 182 c.p.c.

    Invocati per sostenere la nullità della procura e della difesa dell'agente della riscossione; la Corte ha escluso l'invalidità del mandato difensivo.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    La delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a questa riservati su base convenzionale.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    È la base normativa della rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure avvocati del libero foro secondo i criteri generali, oppure dipendenti delegati nei giudizi davanti a tribunale e giudice di pace.

  • art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019

    Norma di interpretazione autentica: l'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati come regole da rispettare per il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato quale fonte degli atti di carattere generale che fissano i criteri per la scelta dei difensori esterni.

  • art. 2719 c.c.

    In tema di copie fotostatiche, se è contestata la conformità all'originale, il giudice non può limitarsi a negare valore probatorio alle copie per mancanza di certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità e gli elementi istruttori disponibili.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Ritenuto non applicabile nel caso di specie dal giudice di merito, che ha valorizzato l'insufficiente specificità del disconoscimento.

  • artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente in materia di notificazione, ma la Corte ha affermato che, per la notifica diretta a mezzo posta dell'incaricato della riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in combinato disposto con le norme processuali sulle notifiche per la disciplina della notifica degli atti della riscossione.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in combinato disposto con le norme processuali sulle notifiche per la disciplina della notifica degli atti della riscossione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per carenza di motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato per affermare che, accertata la rituale notificazione delle intimazioni di pagamento, mancavano i presupposti dell'azione di opposizione/recuperatoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro è legittima se conforme alla disciplina speciale; quando la difesa è riconducibile ai presupposti normativi o convenzionali, la costituzione tramite uno o l'altro difensore implica la sussistenza del relativo titolo, senza necessità di specifica prova in giudizio.
  • In materia di notifiche degli atti della riscossione, la produzione di copie fotostatiche della relata o dell'avviso di ricevimento non è inutilizzabile per il solo fatto di essere copie o di non recare certificazione, se il disconoscimento è generico: il giudice deve valutare concretamente le contestazioni e l'insieme degli elementi istruttori disponibili.
  • Il disconoscimento della conformità delle copie all'originale deve essere specifico; in mancanza, il giudice può attribuire efficacia probatoria alla documentazione prodotta, specie se le copie appaiono integre e prive di alterazioni.
  • La notifica diretta a mezzo posta effettuata dall'incaricato della riscossione si perfeziona con la consegna del plico presso il domicilio del destinatario, non essendo richiesti adempimenti ulteriori non previsti dalla legge.
  • Le censure di carenza assoluta di motivazione e di errata valutazione delle prove sono infondate quando la sentenza di merito dia conto dell'accertamento in fatto ritenuto decisivo e risulti che il giudice abbia esaminato i documenti e gli elementi istruttori rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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