Cassazione Civile, Ordinanza n. 25614/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha contestato il mancato versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per operazioni svolte nell’anno 2012. I contribuenti, titolari di una ricevitoria/centro di trasmissione dati operante in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione, hanno impugnato l’atto deducendo: difetto di motivazione dell’avviso; erronea individuazione del soggetto passivo dell’imposta; insussistenza del presupposto oggettivo e territoriale; violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza; contrasto con il diritto UE in tema di libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; violazione del giusto processo ex art. 6 CEDU; richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. La CTR ha respinto l’appello confermando la legittimità dell’accertamento, salvo la parte relativa alle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto otto motivi, in larga parte centrati sulla tesi che la disposizione interpretativa del 2010 non potesse colpire la loro posizione e che la soggettività passiva non potesse ricadere sulla ricevitoria/CTD che operava per un operatore estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, per doppia conforme, i motivi formulati ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte relativa all’omesso esame di fatti decisivi, e ha ritenuto inammissibile anche il primo motivo per carenza di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto dell’avviso di accertamento. Nel merito ha ritenuto infondati gli ulteriori motivi: ha confermato che, per l’anno d’imposta 2012, l’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta scommesse avviene in assenza di concessione; ha ribadito che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche per conto terzi e con mezzi telematici, concorsi pronostici o scommesse, e che la raccolta tramite CTD in Italia integra il presupposto impositivo territoriale e oggettivo. Ha escluso la violazione dei principi costituzionali e unionali, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e della CGUE che ha già esaminato la questione e negato profili di discriminazione o di lesione della libertà di prestazione di servizi. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenuta definizione giurisprudenziale delle questioni; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
in caso di doppia conforme l’impugnazione per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decisorie di primo e secondo grado
richiamato come parametro sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene inammissibile la censura per difetto di autosufficienza
richiamato in tema di obbligo di motivazione dell’atto amministrativo
individua i soggetti passivi dell’imposta unica tra coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse
art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220 del 2010
stabilisce che l’imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010
interpreta l’art. 3 d.lgs. 504/1998 nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto terzi e anche se operante all’estero; in caso di attività per conto terzi, il soggetto per cui si opera è obbligato in solido
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998
richiamato nel motivo sul presupposto territoriale dell’imposta
richiamato nel motivo sul presupposto territoriale e sulla conclusione del contratto di scommessa
art. 53 Cost.
la Corte esclude la violazione della capacità contributiva, anche per effetto del meccanismo di traslazione dell’imposta
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla parte a sostegno della censura sulla capacità contributiva
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza
artt. 49 e 56 TFUE
la Corte esclude che la normativa italiana introduca restrizioni discriminatorie o incompatibili con la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi
art. 267 TFUE
richiesta di rinvio pregiudiziale respinta perché la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale
art. 6 CEDU
la Corte esclude violazione dell’equo processo e ritiene legittimo il giudizio camerale in presenza di ragioni obiettive
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al parametro convenzionale dell’art. 6 CEDU
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190 del 2014
richiamato per indicare il criterio di imponibile forfetario dell’imposta unica
art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111
prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosce i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto impositivo è la prestazione del servizio di organizzazione e raccolta delle scommesse, non la sola singola giocata.
- Ai fini dell’imposta unica, è soggetto passivo chiunque gestisca, anche senza concessione o con concessione inefficace, concorsi pronostici o scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi.
- Quando l’attività di raccolta scommesse è svolta da una ricevitoria o da un centro di trasmissione dati in Italia per conto di un bookmaker estero, l’attività può integrare il presupposto territoriale e oggettivo del tributo.
- La norma interpretativa del 2010 ha efficacia chiarificatrice e si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ma per i periodi d’imposta anteriori al 2011 la Corte costituzionale ha escluso che possano essere colpite le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, per impossibilità di traslazione del tributo.
- Non sussiste violazione della capacità contributiva quando il sistema fiscale consente la traslazione dell’onere tributario attraverso la regolazione negoziale delle commissioni tra ricevitore e bookmaker.
- Le censure di incompatibilità con il diritto UE vanno respinte quando la normativa fiscale non introduce discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri e la Corte di giustizia ha già escluso che la disciplina italiana ostacoli la libera prestazione di servizi.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo autosufficiente il contenuto dell’atto e non consente alla Corte di verificare la dedotta carenza motivazionale.
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