Cassazione Civile, Ordinanza n. 22250/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette relative all’anno 2007 emesso nei confronti di una socia di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, alla quale venivano imputati, per trasparenza, maggiori redditi accertati in capo alla società a seguito di verifica fiscale, comprensiva di indagini bancarie sui conti correnti della contribuente e dei soci. La contribuente aveva contestato l’accertamento davanti ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. In cassazione ha proposto sei motivi, lamentando: (1) violazione della disciplina sulle indagini bancarie e ultrapetizione, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato l’intestazione fittizia dei conti dei soci e che la CTR avesse attribuito rilievo a una interposizione fittizia non dedotta; (2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla pretesa interposizione fittizia dei conti, sull’esistenza di una società di fatto con il figlio di uno dei soci e sull’asserita inesistenza dell’attività d’impresa; (3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla riconducibilità delle somme alla società del figlio; (4) nullità per mancato litisconsorzio e per errata applicazione dell’art. 5 TUIR, assumendo che la CTR avesse di fatto riconosciuto una società di fatto familiare e che fosse necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti del presunto soggetto collettivo; (5) violazione dell’obbligo di allegazione all’avviso della documentazione bancaria e dell’atto autorizzativo delle indagini; (6) violazione delle norme sulle verifiche fiscali e bancarie per asserita inesistenza o mancata esibizione dell’autorizzazione alla Guardia di Finanza. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha ribadito che, nelle società a ristretta base partecipativa, le movimentazioni sui conti dei soci o dei loro familiari possono essere riferite alla società se vi sono indici sintomatici quali ristrettezza della compagine, stretti vincoli familiari e sproporzione reddituale; ha escluso l’ultrapetizione, poiché l’avviso contestava alla società la mancata contabilizzazione di ricavi e non riconosceva ai soci la titolarità delle somme; ha dichiarato inammissibili le doglianze motivazionali per effetto della doppia conforme e per difetto di specificità; ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, salvo il caso di opzione per la trasparenza ex art. 5 TUIR, non ricorrente; ha considerato infondate le censure sull’allegazione della documentazione bancaria e sull’autorizzazione, rilevando che il p.v.c. riportava le movimentazioni e dava atto dell’autorizzazione, già allegata e conosciuta dalla società. Ha anche osservato che le nuove questioni introdotte in memoria erano inammissibili. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità dell’accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie dei soci di una società a ristretta base partecipativa, in presenza di elementi sintomatici di riferibilità alla società e di mancata prova contraria specifica. Ha inoltre escluso sia il vizio di ultrapetizione sia la necessità del litisconsorzio con i soci, trattandosi di società di capitali non in regime di trasparenza. Le censure sulla motivazione sono state ritenute inammissibili per la presenza di doppia conforme e, comunque, infondate; analogamente sono state respinte le doglianze sull’omessa allegazione della documentazione bancaria e dell’autorizzazione alla verifica, risultando dagli atti che tali elementi erano stati richiamati nel pvc e portati a conoscenza del contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Le movimentazioni sui conti bancari possono essere utilizzate come presunzione di operazioni imponibili; la presunzione può estendersi, in presenza di indici sintomatici, anche ai conti intestati ai soci o ai loro congiunti di una società a ristretta base partecipativa.
In materia IVA la disciplina delle indagini bancarie opera in modo analogo a quella sulle imposte sui redditi.
La trasparenza fiscale rileva solo se vi è effettiva opzione o ricorrenza del relativo regime; non può essere presupposta per integrare il litisconsorzio necessario in una società di capitali non in trasparenza.
È infondata la censura di ultrapetizione quando la decisione si mantenga nel perimetro della pretesa fiscale originaria, che imputava alla società maggiori ricavi non contabilizzati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza, ma solo anomalie motivazionali radicali.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
Il litisconsorzio necessario è configurabile nel processo tributario nelle ipotesi di unitarietà dell’accertamento che coinvolga soggetti inscindibilmente collegati; la regola non si applica alle società di capitali nel caso esaminato.
L’avviso è sufficientemente motivato se contiene il rinvio al pvc e il contenuto essenziale degli accertamenti, senza necessità di allegare integralmente la documentazione bancaria.
Non è imposto, in questa fattispecie, un obbligo ulteriore di allegazione della documentazione bancaria in originale all’atto impositivo.
Richiamato insieme alla disciplina delle indagini finanziarie, senza che nel caso concreto sia stata ritenuta la sua violazione.
La doglianza sulla mancanza di autorizzazione alle verifiche è stata respinta perché l’autorizzazione risultava dal pvc ed era stata esibita.
Il richiamo ai termini e alle garanzie dello Statuto del contribuente non ha condotto all’accoglimento delle doglianze, ritenute infondate o coperte da giudicato interno.
In caso di separati giudizi su società e socio sussiste, al più, un rapporto di pregiudizialità-dipendenza che può giustificare la sospensione, non il litisconsorzio necessario.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e ben al di sopra del minimo costituzionale.
Il socio di s.r.l. può consultare la documentazione sociale e quindi prendere visione dell’accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi.
Ritenuto inapplicabile alla fattispecie per mancanza di una condanna penale o di imputazioni penali rilevanti.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, le movimentazioni bancarie dei soci o dei loro familiari possono essere imputate alla società quando concorrano elementi sintomatici idonei a rendere plausibile la riferibilità delle somme all’ente, salvo prova contraria specifica, analitica e concreta da parte del contribuente.
- La sola allegazione del rapporto familiare o della qualità di socio non basta, da sola, a fondare ogni volta la riferibilità delle operazioni: l’Ufficio deve comunque indicare elementi indiziari ulteriori, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria idonea a spiegare le movimentazioni contestate.
- In sede di legittimità il vizio motivazionale è oggi confinato alle anomalie radicali della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o la diversa lettura delle risultanze di merito.
- La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti già posti a base dell’avviso di accertamento, senza introdurre un oggetto diverso dalla pretesa fiscale originaria.
- Nel contenzioso tributario, il litisconsorzio necessario tra società e soci si configura solo nelle ipotesi di unitarietà dell’accertamento tipiche delle società di persone o nei casi espressamente previsti; non sussiste normalmente per le società di capitali, salvo opzione per il regime di trasparenza.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama un pvc conosciuto dal contribuente e ne recepisce il contenuto essenziale, non essendo necessaria l’allegazione materiale integrale di tutta la documentazione bancaria richiamata, se questa sia già specificamente conosciuta o accessibile.
- Le doglianze nuove introdotte per la prima volta in memoria sono inammissibili se ampliano il thema decidendum oltre i motivi di ricorso originari e pregiudicano il contraddittorio della controparte.
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