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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22169/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione risarcitoria proposta dal fallimento di una società a responsabilità limitata contro l’amministratore unico, alcuni soci qualificati anche come amministratori di fatto e altri soci della medesima compagine, per i danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività nonostante il verificarsi di perdite che avevano eroso il capitale sociale e dall’omessa tempestiva adozione delle determinazioni imposte dalla legge, inclusa la messa in liquidazione. In primo grado i soci erano stati ritenuti responsabili ex art. 2476, comma 8, c.c. per avere consapevolmente differito per mesi le decisioni dovute, così aggravando le perdite. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, valorizzando la consapevolezza dei soci della situazione patrimoniale e la loro scelta di proseguire l’attività in perdita, in attesa di cedere le quote prima della liquidazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2476, comma 8, c.c., sostenendo: che per tutto il 2013 la gestione era stata di fatto accentrata dall’amministratore unico, senza influenza dei soci; che la responsabilità dei soci dovrebbe riguardare solo atti gestori inerenti all’amministrazione e non le deliberazioni assembleari riservate ai soci; che l’avverbio "intenzionalmente" richiederebbe il dolo sul danno; e che i soci di minoranza non avrebbero potuto incidere sulle decisioni, con conseguente difetto di nesso causale e di elemento psicologico. Uno dei ricorrenti ha poi rinunciato al ricorso, con accettazione del fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente alla posizione del ricorrente che ha rinunciato al ricorso, con spese compensate. Quanto agli altri due ricorrenti, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. per avere intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione della gestione sociale in condizioni di perdita e di squilibrio patrimoniale, contribuendo all’aggravamento del dissesto. La Corte ha precisato che l’intenzionalità richiesta dalla norma riguarda la decisione o autorizzazione dell’atto dannoso, nella consapevolezza della sua antigiuridicità, e non il dolo del danno; ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza della partecipazione minoritaria, ove il socio abbia comunque aderito alla condotta induttiva. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con esclusione del raddoppio del contributo unificato per il ricorrente rinunciante.

Norme richiamate

  • art. 2476, comma 8, c.c.

    "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori ... i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi"

    La responsabilità del socio richiede una condotta commissiva di decisione o autorizzazione dell’atto dannoso, anche desumibile da comportamenti di fatto, e l’avverbio "intenzionalmente" qualifica la decisione o autorizzazione dell’atto, non il danno in sé.

  • art. 2462, comma 1, c.c.

    La norma speciale sull’azione verso i soci costituisce eccezione rispetto alla regola generale della responsabilità limitata della società a responsabilità limitata.

  • art. 2482-ter c.c.

    Costituisce il parametro legale richiamato per gli obblighi conseguenti alla perdita del capitale sociale e per le determinazioni da assumere in assemblea.

  • art. 2485, comma 2, c.c.

    È richiamato per il dovere di richiedere l’accertamento della causa di scioglimento.

  • art. 2487, comma 2, c.c.

    È richiamato in relazione alla nomina dei liquidatori dopo lo scioglimento della società.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza statuizione sulle spese nella parte estinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente che ha rinunciato al ricorso, poiché la disposizione si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • L’art. 2476, comma 8, c.c. configura una responsabilità del socio che presuppone una effettiva decisione o autorizzazione, anche di fatto, di atti di gestione dannosi: è sufficiente che il socio abbia concretamente inciso sull’operato degli amministratori inducendoli a compiere l’atto pregiudizievole.
  • L’avverbio "intenzionalmente" riferito ai soci non richiede il dolo di danno, ma la consapevole volontà di decidere o autorizzare l’atto che si assume dannoso; la consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto è il profilo soggettivo rilevante.
  • La responsabilità del socio non è esclusa dalla titolarità di una quota minoritaria se il socio abbia comunque aderito alla condotta collettiva che ha determinato o autorizzato l’atto di gestione dannoso.
  • Quando il motivo di ricorso per cassazione, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione dell’intenzionalità operata dal giudice di merito, la censura è inammissibile.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del rinunciante e impedisce l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiSocietarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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