Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di un buono postale fruttifero. I titolari avevano ottenuto in primo grado la condanna della società postale al pagamento di una somma ritenuta inferiore a quella effettivamente dovuta secondo quanto indicato sul titolo e alla liquidazione di un ulteriore danno. In appello, però, la domanda era stata respinta integralmente. Con il ricorso per cassazione i risparmiatori deducevano, con due motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali: sostenevano che la corte territoriale avesse male interpretato i documenti prodotti, avesse errato nel ritenere che la società avesse corrisposto quanto dovuto, avesse trascurato un fatto decisivo rappresentato dalla differenza tra somma spettante e somma effettivamente versata, avesse violato le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, e avesse omesso di considerare che non spettava loro il calcolo della ritenuta fiscale. Contestavano inoltre che il giudice d'appello avesse valorizzato una asserita mancata contestazione dei conteggi e che fosse necessaria una consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire correttamente l'importo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, fosse in sostanza una censura di merito sulla ricostruzione fattuale e sulla valutazione delle prove; la sola parte astrattamente scrutinabile, relativa al difetto di motivazione, è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva anch'esso questioni fattuali, generiche e non riconducibili a un vero vizio di legittimità. Sono state compensate le spese per la discrasia degli esiti nei gradi di merito ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge o omesso esame di fatti.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova non può essere usata per contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura dei documenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. non è configurabile quando si contesti semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla libera valutazione delle prove non può risolversi in una critica del convincimento del giudice di merito basata su una diversa lettura degli atti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza contenga una motivazione idonea a raggiungere lo standard costituzionale minimo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è accolta quando la doglianza sia in realtà diretta contro l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste quando la parte contesti soltanto l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, senza indicare un effettivo errore nell'utilizzo di prove legali o nell'ignorare un fatto decisivo.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e, comunque, non ricorre quando la motivazione impugnata sia sufficiente a soddisfare lo standard costituzionale minimo.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede una reale errata distribuzione dell'onere della prova; non è configurabile se la censura concerne soltanto il contenuto della prova o la lettura dei documenti da parte del giudice di merito.
  • Una doglianza che si presenti eterogenea ma poggi in sostanza su una contestazione fattuale è inammissibile in cassazione se non individua con precisione un vero errore di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.