Cassazione Civile, Ordinanza n. 22181/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Più soggetti avevano impugnato cumulativamente varie cartelle di pagamento relative a contributi consortili per l'anno 2010. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR Toscana, in appello, aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso collettivo originario ritenendo che vi fossero elementi di diversità fattuale tra le posizioni dei contribuenti, soprattutto per i diversi indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull'ammontare del contributo. Alcuni dei contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 103 c.p.c. per avere la CTR escluso il ricorso cumulativo pur in presenza di questioni identiche; 2) violazione degli artt. 103 c.p.c. e 14, 26 e 29 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la diversità degli importi e degli indici di beneficio non impedisse il cumulo; 3) motivazione apparente della sentenza di appello, per aver la CTR comunque esaminato il merito dopo aver dichiarato l'inammissibilità; 4) erronea condanna alle spese, chiedendone la compensazione per l'esistenza di un orientamento favorevole all'ammissibilità del ricorso cumulativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo ammissibile nel processo tributario il ricorso congiunto proposto da più soggetti anche contro distinte cartelle di pagamento quando le controversie investano questioni identiche. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le ulteriori considerazioni sul merito rese dalla CTR, una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo, avevano natura solo ipotetica e non decisoria. Il quarto motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
nel processo tributario si applica il litisconsorzio facoltativo, consentendo il ricorso congiunto di più soggetti quando la decisione dipenda da questioni identiche.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il codice di procedura civile si applica al processo tributario in quanto compatibile, per le parti non espressamente disciplinate dal decreto.
artt. 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità del cumulo, in assenza di una disciplina tributaria incompatibile con l'art. 103 c.p.c.
evocato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza di appello.
evocato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato quale parametro della motivazione della decisione.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese nel processo tributario.
richiamato a sostegno della richiesta di compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo relativo a nullità/processualità della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in mancanza di una disciplina speciale incompatibile, è applicabile l'art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo: il ricorso congiunto di più soggetti è ammissibile anche contro atti distinti, purché la decisione dipenda da questioni identiche o comunque comuni.
- La mera diversità dei singoli importi richiesti o di alcuni indici fattuali posti a base delle cartelle non basta, di per sé, a escludere l'ammissibilità del ricorso cumulativo; tale diversità può al più rilevare ai fini dell'eventuale separazione delle cause connesse.
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilità dell'atto introduttivo e quindi si spoglia della potestas iudicandi, le ulteriori argomentazioni sul merito eventualmente svolte non hanno valenza decisoria e non sono autonomamente impugnabili.
- La censura sulle spese resta assorbita se la sentenza viene cassata per accoglimento dei motivi principali che investono la statuizione processuale decisiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22169/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22184/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22187/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →